Art. 51. Obblighi generali 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio svolgono i loro compiti e adempiono ai loro obblighi in conformita' al regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede affinche', tra le autorita' competenti di cui al comma 1 e le altre autorita' nazionali responsabili della regolamentazione dell'acquacoltura, degli animali acquatici e degli alimenti e mangimi originati dall'acquacoltura, si instauri un'efficace cooperazione su base permanente, basata sul libero scambio di informazioni attinenti all'attuazione del presente decreto legislativo. 3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede affinche' le autorita' competenti abbiano accesso a servizi di laboratorio adeguati ed a conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia e si instauri un libero scambio di informazioni attinenti all'attuazione del presente decreto legislativo tra le autorita' competenti e i laboratori.
Nota all'art. 51: - Per il regolamento CE n. 882/2004 si vedano le note all'art. 3.