Art. 51. 
                          Obblighi generali 
  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
le  regioni  e  le  province  autonome,   il   servizio   veterinario
dell'Azienda sanitaria locale competente per  territorio  svolgono  i
loro  compiti  e  adempiono  ai  loro  obblighi  in  conformita'   al
regolamento (CE) n. 882/2004. 
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
provvede affinche', tra le autorita' competenti di cui al comma  1  e
le altre  autorita'  nazionali  responsabili  della  regolamentazione
dell'acquacoltura, degli animali acquatici e degli alimenti e mangimi
originati dall'acquacoltura, si instauri un'efficace cooperazione  su
base permanente, basata sul libero scambio di informazioni  attinenti
all'attuazione del presente decreto legislativo. 
  3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
provvede affinche' le autorita' competenti abbiano accesso a  servizi
di laboratorio adeguati ed a  conoscenze  aggiornate  in  materia  di
analisi del rischio e  di  epidemiologia  e  si  instauri  un  libero
scambio di informazioni attinenti all'attuazione del presente decreto
legislativo tra le autorita' competenti e i laboratori. 
 
          Nota all'art. 51:
              - Per  il  regolamento CE n. 882/2004 si vedano le note
          all'art. 3.