Art. 53. 
                    Servizi e metodi diagnostici 
  1.  Gli  esami  di  laboratorio  ai  fini  del   presente   decreto
legislativo  sono  effettuati  presso  gli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali. 
  2. I suddetti Istituti esercitano  le  competenze  ed  espletano  i
compiti stabiliti nell'allegato VI, parte III. 
  3. Gli esami di laboratorio in caso di  sospetta  presenza  di  una
delle malattie elencate nell'allegato IV,  parte  II,  devono  essere
effettuati tramite i  metodi  diagnostici  previsti  dalla  procedura
comunitaria. 
  4. In caso di riscontro di positivita' di una delle malattie di cui
all'allegato IV, parte II, il campione e'  inviato  per  la  conferma
diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia.