Art. 53. Servizi e metodi diagnostici 1. Gli esami di laboratorio ai fini del presente decreto legislativo sono effettuati presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali. 2. I suddetti Istituti esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte III. 3. Gli esami di laboratorio in caso di sospetta presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, devono essere effettuati tramite i metodi diagnostici previsti dalla procedura comunitaria. 4. In caso di riscontro di positivita' di una delle malattie di cui all'allegato IV, parte II, il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia.