Art. 55. 
                        Gestione elettronica 
  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, provvede affinche' siano in atto tutte  le  procedure  e
formalita' per la messa a  disposizione  per  via  elettronica  delle
informazioni di cui agli articoli 7, 47, comma 2, 48, comma 1, e  52,
comma 3.