Art. 55. Gestione elettronica 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, provvede affinche' siano in atto tutte le procedure e formalita' per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni di cui agli articoli 7, 47, comma 2, 48, comma 1, e 52, comma 3.