Art. 56. Sanzioni 1. Chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 2.000. 2. Chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi di rintracciabilita' previsti dal comma 4 dell'articolo 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 ad euro 2.400. 3. Chiunque violi le disposizioni relative agli obblighi di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto, previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 2.800. 4. Chiunque violi le norme in materia di immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento o ripopolamento previste dall'articolo 16 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 3.600. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti indicati all'articolo 26 che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500 ad euro 9000. 6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 7. Le autorita' competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni sono le Aziende unita' sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze. 8. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle regioni ed alle province autonome e verranno destinate al finanziamento di attivita' eventuali ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.
Nota all'art. 56: - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.