Art. 56. 
                              Sanzioni 
  1.  Chiunque  violi  le  disposizioni  relative  agli  obblighi  di
registrazione previsti dai commi 1,  2  e  3  dell'articolo  9,  sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad  euro
2.000. 
  2.  Chiunque  violi  le  disposizioni  relative  agli  obblighi  di
rintracciabilita' previsti dal comma 4 dell'articolo 9, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 800 ad euro 2.400. 
  3.  Chiunque  violi  le  disposizioni  relative  agli  obblighi  di
prevenzione sanitaria nelle operazioni  di  trasporto,  previste  dai
commi  1,  2  e  3  dell'articolo  14,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.600 a Euro 2.800. 
  4. Chiunque violi le norme in materia di immissione sul mercato  di
animali  d'acquacoltura  da  allevamento  o  ripopolamento   previste
dall'articolo 16 e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da euro 2.000 ad euro 3.600. 
  5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  i  soggetti  indicati
all'articolo 26 che non adempiono all'obbligo di denuncia di  cui  ai
commi 1 e  2  del  medesimo  articolo  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1500 ad euro 9000. 
  6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste
dal presente decreto, si applicano le  disposizioni  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 
  7.  Le   autorita'   competenti   ai   fini   dell'accertamento   e
dell'irrogazione delle sanzioni  sono  le  Aziende  unita'  sanitarie
locali, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
nell'ambito delle rispettive competenze. 
  8. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni previste dal presente decreto sono devoluti  alle  regioni
ed alle province autonome e verranno destinate  al  finanziamento  di
attivita' eventuali ed  ulteriori  rispetto  a  quelle  svolte  dalla
normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie  animali  e
al potenziamento dei servizi veterinari. 
 
          Nota all'art. 56:
              - La   legge   24 novembre   1981,   n.  689,  recante:
          «Modifiche  al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.