Art. 58. 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.