Art. 8. Controlli ufficiali 1. In conformita' all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati sono eseguiti dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici, nonche' eventualmente di campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura, tenendo contro del rischio di contrarre e diffondere le malattie che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione autorizzati comportano. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, e' stabilita dall'allegato III, parte B. 3. Le spese relative ai controlli ufficiali sono a carico del responsabile dell'impresa di acquacoltura, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.
Nota all'art. 8: - Per il regolamento CE n. 882/2004 si vedano le note all'art. 3.