Art. 8. 
                         Controlli ufficiali 
  1. In conformita' all'articolo 3 del regolamento (CE) n.  882/2004,
i  controlli  ufficiali  delle  imprese  di  acquacoltura   e   degli
stabilimenti di trasformazione autorizzati sono eseguiti dal servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 
  2. I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in un  numero
minimo di ispezioni, visite e audit periodici, nonche'  eventualmente
di campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura, tenendo contro
del rischio di contrarre e diffondere le malattie che le  imprese  di
acquacoltura  e  gli  stabilimenti  di   trasformazione   autorizzati
comportano. La frequenza raccomandata di tali controlli, in  funzione
dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, e'
stabilita dall'allegato III, parte B. 
  3. Le spese relative ai  controlli  ufficiali  sono  a  carico  del
responsabile dell'impresa di acquacoltura, solo nell'ipotesi  in  cui
l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalita' di  versamento  da
stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo
del servizio. 
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  il  regolamento CE n. 882/2004 si vedano le note
          all'art. 3.