(parte 2)

           	
				
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004  sono  pubblicate
          in G.U.C.E. n. L 134 del 30 aprile 2004. 
              - Il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione,  del
          28 ottobre 2004, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 326 del  29
          ottobre. 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
          2006, n. 100, supplemento ordinario. 
              - Il testo dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile
          2005, n. 62 (Disposizioni  per  l'adeguamento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - legge comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario), e'
          il seguente: 
              «Art. 25 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva 2004/17/CE  del  31  marzo  2004  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  che  coordina  le  procedure  di
          appalto degli enti erogatori di acqua e di  energia,  degli
          enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali,
          e  della  direttiva  2004/18/CE  del  31  marzo  2004   del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          coordinamento  delle  procedure  di  aggiudicazione   degli
          appalti   pubblici   di   lavori,   di   forniture   e   di
          servizi).-1.-2. (Omissis). 
              3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi previsti dal  comma  1  possono  essere
          emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto
          delle procedure di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4.». 
              -  Il  decreto  legislativo  26  gennaio  2007,  n.   6
          «Disposizioni  correttive  ed   integrative   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il  Codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e  2004/18/CE,  a
          norma dell'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n.
          62», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  gennaio
          2007, n. 25. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  luglio  2007,  n.  113
          «Ulteriori  disposizioni  correttive  e   integrative   del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  recante  il
          Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, a norma dell'art. 25, comma 3,  della  legge  18
          aprile 2005, n. 62», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 luglio 2007, n. 176, supplemento ordinario. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  agosto  1997,  n.
          202), e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche¤  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note agli articoli 1 e 2: 
              - Si riportano gli articoli 3, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 32,
          34, 36, 37, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 58, 64, 65,
          70, 74, 75, 79, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 101, 112, 113, 117,
          118, 120, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 133, 135, 140, 141,
          156, 159, 160, 160-bis, 172, 174, 175, 176, 179, 188,  189,
          191, 192, 194, 203, 225, 230, 232, 237,  256  e  l'allegato
          XXI, articoli 28 e 37, del citato  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, come modificati dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art.  3  (Definizioni)  (art.  1,  direttiva  2004/18;
          articoli 1, 2.1., direttiva 2004/17; articoli 2, 19,  legge
          n. 109/1994; articoli  1,  2,  9,  decreto  legislativo  n.
          358/1992;  articoli  2,  3,  6,  decreto   legislativo   n.
          157/1995;  articoli  2,  7,  12,  decreto  legislativo   n.
          158/1995;  art.  19,  comma  4,  decreto   legislativo   n.
          402/1998; art. 24, legge n. 62/2004).  -  1.  Ai  fini  del
          presente codice si applicano le definizioni che seguono. 
              2. Il "codice" e'  il  presente  codice  dei  contratti
          pubblici di lavori, servizi, forniture. 
              3. I  "contratti"  o  i  "contratti  pubblici"  sono  i
          contratti di appalto o di concessione  aventi  per  oggetto
          l'acquisizione  di  servizi,   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
          aggiudicatori. 
              4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici  sono  i
          settori  diversi  da  quelli  del  gas,  energia   termica,
          elettricita',   acqua,    trasporti,    servizi    postali,
          sfruttamento di area geografica, come definiti dalla  parte
          III  del  presente  codice,  in  cui  operano  le  stazioni
          appaltanti come definite dal presente articolo. 
              5. I "settori speciali" dei contratti pubblici  sono  i
          settori del  gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,
          trasporti,   servizi   postali,   sfruttamento   di    area
          geografica, come definiti  dalla  parte  III  del  presente
          codice. 
              6. Gli "appalti pubblici" sono  i  contratti  a  titolo
          oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
          o un ente aggiudicatore e uno o piu'  operatori  economici,
          aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura  di
          prodotti, la  prestazione  di  servizi  come  definiti  dal
          presente codice. 
              7.  Gli  "appalti  pubblici  di  lavori"  sono  appalti
          pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
          la progettazione esecutiva e l'esecuzione,  ovvero,  previa
          acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
          progettazione esecutiva  e  l'esecuzione,  relativamente  a
          lavori  o  opere  rientranti   nell'allegato   I,   oppure,
          limitatamente alle ipotesi di cui  alla  parte  II,  titolo
          III,  capo  IV,  l'esecuzione,  con  qualsiasi  mezzo,   di
          un'opera  rispondente  alle  esigenze   specificate   dalla
          stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore,  sulla  base
          del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. 
              8. I "lavori" di  cui  all'allegato  I  comprendono  le
          attivita'   di    costruzione,    demolizione,    recupero,
          ristrutturazione, restauro,  manutenzione,  di  opere.  Per
          "opera" si intende il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 
              9. Gli "appalti pubblici  di  forniture"  sono  appalti
          pubblici diversi da quelli di lavori o di  servizi,  aventi
          per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,   la
          locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione  per
          l'acquisto, di prodotti. 
              10. Gli "appalti  pubblici  di  servizi"  sono  appalti
          pubblici diversi dagli appalti  pubblici  di  lavori  o  di
          forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
          cui all'allegato II. 
              11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono  contratti
          a titolo oneroso, conclusi  in  forma  scritta,  aventi  ad
          oggetto, in conformita' al presente  codice,  l'esecuzione,
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica  utilita',  e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche' la  loro  gestione  funzionale  ed  economica,  che
          presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
          di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo  dei
          lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
          in tale diritto accompagnato da un prezzo,  in  conformita'
          al presente codice. 
              12. La "concessione di servizi"  e'  un  contratto  che
          presenta le stesse caratteristiche di un  appalto  pubblico
          di servizi, ad eccezione del  fatto  che  il  corrispettivo
          della fornitura di servizi consiste unicamente nel  diritto
          di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato  da  un
          prezzo, in conformita' all'art. 30. 
              13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste. 
              14.  Il  "sistema  dinamico  di  acquisizione"  e'   un
          processo  di  acquisizione  interamente  elettronico,   per
          acquisti  di   uso   corrente,   le   cui   caratteristiche
          generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
          di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
          tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico  che
          soddisfi i criteri di  selezione  e  che  abbia  presentato
          un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 
              15.  L'"asta  elettronica"  e'  un  processo  per  fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento  automatico.
          Gli appalti di servizi e di lavori che  hanno  per  oggetto
          prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
          non possono essere oggetto di aste elettroniche. 
              15-bis. La "locazione finanziaria di opere pubbliche  o
          di pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 
              15-ter. Ai fini del presente codice,  i  "contratti  di
          partenariato pubblico privato" sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione   di   servizi,   la   locazione   finanziaria,
          l'affidamento di lavori mediante finanza  di  progetto,  le
          societa'  miste.  Possono   rientrare   altresi'   tra   le
          operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a
          contraente   generale   ove   il   corrispettivo   per   la
          realizzazione  dell'opera  sia  in   tutto   o   in   parte
          posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera  per
          il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi
          di comunicazione previsti dall'art.  44,  comma  1-bis  del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,  alle
          operazioni di partenariato pubblico privato si applicano  i
          contenuti delle decisioni Eurostat. 
              16. I  contratti  "di  rilevanza  comunitaria"  sono  i
          contratti  pubblici  il  cui  valore   stimato   al   netto
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.)  e'  pari   o
          superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
          lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino  nel
          novero dei contratti esclusi. 
              17.  I  contratti  "sotto  soglia"  sono  i   contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto (I.V.A.) e' inferiore alle  soglie  di  cui
          agli articoli 28, 32, comma 1, lettera  e),  91,  99,  196,
          215, 235, e che non  rientrino  nel  novero  dei  contratti
          esclusi. 
              18. I "contratti esclusi" sono i contratti pubblici  di
          cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in  parte
          alla  disciplina  del  presente  codice,   e   quelli   non
          contemplati dal presente codice. 
              19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
          di servizi" designano una persona  fisica,  o  una  persona
          giuridica, o un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il Gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n.  240,  che  offra  sul  mercato,   rispettivamente,   la
          realizzazione di lavori o opere, la fornitura di  prodotti,
          la prestazione di servizi. 
              20. Il termine "raggruppamento temporaneo"  designa  un
          insieme di  imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori  di
          servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
          scopo di partecipare alla procedura di affidamento  di  uno
          specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
          unica offerta. 
              21. Il termine "consorzio"  si  riferisce  ai  consorzi
          previsti  dall'ordinamento,  con   o   senza   personalita'
          giuridica. 
              22.  Il   termine   "operatore   economico"   comprende
          l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di  servizi  o
          un raggruppamento o consorzio di essi. 
              23.  L'"offerente"  e'  l'operatore  economico  che  ha
          presentato un'offerta. 
              24. Il "candidato"  e'  l'operatore  economico  che  ha
          chiesto  di  partecipare  a  una  procedura   ristretta   o
          negoziata o a un dialogo competitivo. 
              25.  Le  "amministrazioni  aggiudicatrici"   sono:   le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti. 
              26. L'"organismo  di  diritto  pubblico"  e'  qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria: 
                istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
          interesse generale,  aventi  carattere  non  industriale  o
          commerciale; 
                dotato di personalita' giuridica; 
                la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
          dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
          organismi di diritto pubblico oppure la  cui  gestione  sia
          soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
          d'amministrazione,  di  direzione  o   di   vigilanza   sia
          costituito  da  membri  dei  quali  piu'  della  meta'   e'
          designata dallo Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o
          da altri organismi di diritto pubblico. 
              27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
          categorie di organismi di diritto pubblico  che  soddisfano
          detti  requisiti  figurano  nell'allegato  III,   al   fine
          dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II,  IV
          e V. 
              28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese  su  cui  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
                a)   detengono   la    maggioranza    del    capitale
          sottoscritto; 
                b) controllano la  maggioranza  dei  voti  cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                c) hanno il diritto di nominare piu' della meta'  dei
          membri del consiglio di amministrazione, di direzione o  di
          vigilanza dell'impresa. 
              29. Gli "enti aggiudicatori" al fine  dell'applicazione
          delle disposizioni delle parti I, III, IV e  V  comprendono
          le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche,  e
          i soggetti che, non essendo amministrazioni  aggiudicatrici
          o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti  speciali
          o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
          le norme vigenti. 
              30.   Gli   elenchi,   non   limitativi,   degli   enti
          aggiudicatori ai fini dell'applicazione  della  parte  III,
          figurano nell'allegato VI. 
              31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai  fini  della
          parte II, sono i  soggetti  privati  tenuti  all'osservanza
          delle disposizioni del presente codice. 
              32. I "soggetti  aggiudicatori",  ai  soli  fini  della
          parte  II,  titolo  III,  capo  IV   (lavori   relativi   a
          infrastrutture  strategiche  e  insediamenti   produttivi),
          comprendono le amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  al
          comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
          i diversi  soggetti  pubblici  o  privati  assegnatari  dei
          fondi, di cui al citato capo IV. 
              33. L'espressione "stazione  appaltante"  comprende  le
          amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di  cui
          all'art. 32. 
              34. La "centrale di committenza" e'  un'amministrazione
          aggiudicatrice che: 
                acquista   forniture   o   servizi    destinati    ad
          amministrazioni aggiudicatrici o altri enti  aggiudicatori,
          o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi  quadro  di
          lavori, forniture o servizi  destinati  ad  amministrazioni
          aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 
              35. Il "profilo di committente" e' il sito  informatico
          di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
          e le informazioni previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato X, punto 2. Per i  soggetti  pubblici  tenuti
          all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
          il profilo di committente e' istituito nel  rispetto  delle
          previsioni  di   tali   atti   legislativi   e   successive
          modificazioni, e delle  relative  norme  di  attuazione  ed
          esecuzione. 
              36. Le "procedure  di  affidamento"  e  l'"affidamento"
          comprendono  sia  l'affidamento  di  lavori,   servizi,   o
          forniture, o incarichi di progettazione, mediante  appalto,
          sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
          sia  l'affidamento  di  concorsi  di  progettazione  e   di
          concorsi di idee. 
              37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
          operatore economico interessato puo' presentare un'offerta. 
              38. Le "procedure ristrette"  sono  le  procedure  alle
          quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
          e  in  cui  possono  presentare  un'offerta  soltanto   gli
          operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
          le modalita' stabilite dal presente codice. 
              39. Il "dialogo competitivo"  e'  una  procedura  nella
          quale  la  stazione  appaltante,   in   caso   di   appalti
          particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
          ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una  o  piu'
          soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla  base
          della quale o delle quali i candidati  selezionati  saranno
          invitati  a  presentare  le  offerte;  a   tale   procedura
          qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare. 
              40. Le "procedure negoziate" sono le procedure  in  cui
          le stazioni appaltanti consultano gli  operatori  economici
          da loro scelti e negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi  le
          condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario  costituisce
          procedura negoziata. 
              41. I "concorsi di  progettazione"  sono  le  procedure
          intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto  nel
          settore      della       pianificazione       territoriale,
          dell'urbanistica,  dell'architettura,   dell'ingegneria   o
          dell'elaborazione  di  dati,  un  piano  o   un   progetto,
          selezionato da una commissione giudicatrice in base ad  una
          gara, con o senza assegnazione di premi. 
              42. I termini "scritto" o "per iscritto"  designano  un
          insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
          e poi comunicato. Tale insieme puo' includere  informazioni
          formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. 
              43. Un "mezzo elettronico" e'  un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione  (compresa  la
          compressione numerica) e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici. 
              44. L'"Autorita'" e' l'Autorita' per la  vigilanza  sui
          contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  di  cui
          all'art. 6. 
              45. L'"Osservatorio" e'  l'Osservatorio  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  forniture  di  cui
          all'art. 7. 
              46. L'"Accordo" e'  l'accordo  sugli  appalti  pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round. 
              47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione  e
          attuazione del presente codice, di cui all'art. 5. 
              48. La "Commissione" e' la Commissione della  Comunita'
          europea. 
              49.  Il  "Vocabolario  comune  per  gli  appalti",   in
          appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa  la
          nomenclatura  di  riferimento  per  gli  appalti   pubblici
          adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
          contempo  la  corrispondenza  con  le  altre   nomenclature
          esistenti. 
              50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo  al
          campo di applicazione  del  presente  codice  derivanti  da
          eventuali  discrepanze  tra  la  nomenclatura  CPV   e   la
          nomenclatura  NACE  di  cui  all'allegato  I   o   tra   la
          nomenclatura  CPV   e   la   nomenclatura   CPC   (versione
          provvisoria) di cui all'allegato II,  avra'  la  prevalenza
          rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 
              51. Ai fini dell'art. 22 e  dell'art.  100  valgono  le
          seguenti definizioni: 
                a)   "rete   pubblica   di   telecomunicazioni"    e'
          l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
          la trasmissione di segnali  tra  punti  terminali  definiti
          della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi  ottici
          o altri mezzi elettromagnetici; 
                b) "punto terminale  della  rete"  e'  l'insieme  dei
          collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di  accesso
          che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni  e
          sono necessari per avere accesso a  tale  rete  pubblica  e
          comunicare efficacemente per mezzo di essa; 
                c) "servizi pubblici  di  telecomunicazioni"  sono  i
          servizi di telecomunicazioni della cui  offerta  gli  Stati
          membri  hanno  specificatamente  affidato   l'offerta,   in
          particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni; 
                d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi  che
          consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
          nell'instradamento di  segnali  su  una  rete  pubblica  di
          telecomunicazioni      mediante       procedimenti       di
          telecomunicazioni, ad  eccezione  della  radiodiffusione  e
          della televisione.». 
              «Art. 5 (Regolamento e capitolati) (art.  3,  legge  n.
          109/1994; art. 6, comma 9, legge  n.  537/1993).  -  1.  Lo
          Stato detta  con  regolamento  la  disciplina  esecutiva  e
          attuativa del presente codice  in  relazione  ai  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture di  amministrazioni
          ed enti  statali  e,  limitatamente  agli  aspetti  di  cui
          all'art. 4, comma 3, in  relazione  ai  contratti  di  ogni
          altra amministrazione o soggetto equiparato. 
              2. Il regolamento indica quali disposizioni,  esecutive
          o attuative di disposizioni rientranti ai  sensi  dell'art.
          4, comma 3, in ambiti di  legislazione  statale  esclusiva,
          siano applicabili anche alle regioni e province autonome. 
              3. Fatto salvo il  disposto  dell'art.  196  quanto  al
          regolamento per i contratti del Ministero della difesa,  il
          regolamento di cui al comma 1 e' adottato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. 
              4. Il regolamento e' adottato su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture, di  concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni  culturali
          e ambientali, delle attivita' produttive,  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i  Ministri  interessati,  e  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici.  Sullo
          schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime  parere
          entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. 
              Con la procedura di cui al presente comma  si  provvede
          altresi' alle successive modificazioni e  integrazioni  del
          regolamento. 
              5. Il regolamento, oltre alle materie per le  quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
                a) programmazione dei lavori pubblici; 
                b) rapporti funzionali tra i soggetti che  concorrono
          alla  realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi   e   delle
          forniture, e relative competenze; 
                c) competenze del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico; 
                d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con
          le annesse normative tecniche; 
                e) forme di pubblicita'  e  di  conoscibilita'  degli
          atti procedimentali, nonche' procedure di  accesso  a  tali
          atti; 
                f) modalita'  di  istituzione  e  gestione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio; 
                g)  requisiti  soggettivi  compresa  la   regolarita'
          contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre  2002,  n.  210,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  novembre
          2002,  n.  266,   certificazioni   di   qualita',   nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti dal  presente  codice,  anche  prevedendo  misure
          incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte  ad
          attenuare i costi della qualificazione  per  le  piccole  e
          medie imprese; 
                h)  procedure  di  affidamento  dei  contratti,   ivi
          compresi gli incarichi  di  progettazione,  i  concorsi  di
          progettazione e di idee, gli  affidamenti  in  economia,  i
          requisiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni
          giudicatrici; 
                i)  direzione  dei  lavori,  servizi  e  forniture  e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
                l) procedure di esame delle proposte di variante; 
                m) ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo  dei
          contratti e cause che  le  determinano,  nonche'  modalita'
          applicative; 
                n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti  alla
          categoria prevalente ai sensi dell'art. 118; 
                o) norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie  per
          l'avvio dell'esecuzione dei  contratti,  e  le  sospensioni
          disposte dal direttore dell'esecuzione o  dal  responsabile
          del procedimento; 
                p)  modalita'  di  corresponsione  ai  soggetti   che
          eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di
          avanzamento della esecuzione; 
                q) tenuta dei documenti contabili; 
                r) intervento sostitutivo della  stazione  appaltante
          in  caso  di  inadempienza   retributiva   e   contributiva
          dell'appaltatore; 
                s)    collaudo    e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita', le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  i
          termini per il collaudo, le condizioni di  incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi compensi, i  requisiti  professionali  secondo  le
          caratteristiche dei lavori; 
                s-bis) tutela dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante
          capitolato  generale  di  appalto  dei   lavori   pubblici,
          approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  19
          aprile 2000, n. 145. 
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri delle procedure di  affidamento  ed  esecuzione  dei
          lavori, servizi e forniture, eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi Stati esteri, nell'ambito  di  attuazione  della
          legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
          sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad  uso
          dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,  il
          regolamento, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri,
          tiene conto  della  specialita'  delle  condizioni  per  la
          realizzazione di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
          procedure  applicate  in   materia   dalle   organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea. 
              7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,
          contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica  della
          generalita' dei propri contratti o di specifici  contratti,
          nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              8. Per gli  appalti  di  lavori  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato  generale,
          con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sentito  il
          parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel
          rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  al
          comma  1.  Tale  capitolato,   menzionato   nel   bando   o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti  da
          parte   delle    stazioni    appaltanti    diverse    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali.». 
              «Art. 6  (Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture)  (art.  81.2,
          direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva  2004/17;  art.  4,
          legge n. 109/1994; art. 25, comma 1, lettera c),  legge  n.
          62/2005). - 1. L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori
          pubblici, con sede in Roma,  istituita  dall'art.  4  della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione  di
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture. 
              2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito da sette
          membri nominati con determinazione  adottata  d'intesa  dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. I membri dell'Autorita', al fine  di  garantire
          la pluralita' delle esperienze  e  delle  conoscenze,  sono
          scelti tra personalita' che  operano  in  settori  tecnici,
          economici e giuridici  con  riconosciuta  professionalita'.
          L'Autorita' sceglie il presidente tra i propri componenti e
          stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica sette  anni
          fino all'approvazione della e di riordino  delle  autorita'
          indipendenti e non  possono  essere  confermati.  Essi  non
          possono esercitare, a pena di decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale  o  di   consulenza,   non   possono   essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati  ne'
          ricoprire altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura  o
          rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei  partiti
          politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di
          appartenenza, sono collocati fuori ruolo o  in  aspettativa
          per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze,   e'   determinato   il
          trattamento economico spettante ai membri dell'Autorita'. 
              4. L'Autorita' e' connotata da indipendenza funzionale,
          di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 
              5. L'Autorita' vigila sui contratti pubblici, anche  di
          interesse regionale, di lavori,  servizi  e  forniture  nei
          settori ordinari  e  nei  settori  speciali,  nonche',  nei
          limiti  stabiliti  dal  presente  codice,   sui   contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito
          di applicazione del presente codice, al fine  di  garantire
          l'osservanza  dei   principi   di   cui   all'art.   2   e,
          segnatamente, il rispetto dei  principi  di  correttezza  e
          trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e  di
          economica ed efficiente esecuzione dei  contratti,  nonche'
          il rispetto delle regole della  concorrenza  nelle  singole
          procedure di gara. 
              6. Sono fatte salve le competenze delle altre autorita'
          amministrative indipendenti. 
              7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da
          altre norme, l'Autorita': 
                a)   vigila    sull'osservanza    della    disciplina
          legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con
          indagini campionarie, la  regolarita'  delle  procedure  di
          affidamento; 
                b)  vigila  sui   contratti   di   lavori,   servizi,
          forniture, esclusi in  tutto  o  in  parte  dall'ambito  di
          applicazione  del   presente   codice,   verificando,   con
          riferimento  alle  concrete  fattispecie  contrattuali,  la
          legittimita' della sottrazione  al  presente  codice  e  il
          rispetto dei principi relativi ai  contratti  esclusi;  non
          sono soggetti a obblighi di comunicazione  all'Osservatorio
          ne' a vigilanza dell'Autorita'  i  contratti  di  cui  agli
          articoli 16, 17, 18; 
                c) vigila affinche' sia assicurata l'economicita'  di
          esecuzione dei contratti pubblici; 
                d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non  sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario; 
                e) segnala al Governo e al Parlamento,  con  apposita
          comunicazione,   fenomeni    particolarmente    gravi    di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          contratti pubblici; 
                f)  formula  al  Governo  proposte  in  ordine   alle
          modifiche occorrenti in  relazione  alla  legislazione  che
          disciplina  i  contratti  pubblici  di   lavori,   servizi,
          forniture; 
                g) formula al Ministro delle infrastrutture  proposte
          per la revisione del regolamento; 
                h) predispone e invia al Governo e al Parlamento  una
          relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni
          riscontrate  nel  settore  dei   contratti   pubblici   con
          particolare riferimento: 
                  h.1) alla frequenza del  ricorso  a  procedure  non
          concorsuali; 
                  h.2) alla  inadeguatezza  della  pubblicita'  degli
          atti; 
                  h.3) allo scostamento dai costi  standardizzati  di
          cui all'art. 7; 
                  h.4)  alla  frequenza  del  ricorso  a  sospensioni
          dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; 
                  h.5)  al  mancato  o  tardivo   adempimento   degli
          obblighi  nei   confronti   dei   concessionari   e   degli
          appaltatori; 
                  h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 
                i) sovrintende all'attivita' dell'Osservatorio di cui
          all'art. 7; 
                l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti; 
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita' stabilite dal  regolamento  di  cui  all'art.  5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione, le attestazioni  rilasciate  in  difetto  dei
          presupposti  stabiliti   dalle   norme   vigenti,   nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni; 
                n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o
          piu' delle  altre  parti,  esprime  parere  non  vincolante
          relativamente a questioni insorte  durante  lo  svolgimento
          delle  procedure  di  gara,  eventualmente  formulando  una
          ipotesi di soluzione; si applica l'art. 1, comma 67,  terzo
          periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
                o) svolge i compiti previsti dall'art. 1,  comma  67,
          legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
              8. Quando all'Autorita' e' attribuita la competenza  ad
          irrogare  sanzioni  pecuniarie,  le  stesse,   nei   limiti
          edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico
          cui le violazioni  si  riferiscono.  Sono  fatte  salve  le
          diverse  sanzioni   previste   dalle   norme   vigenti.   I
          provvedimenti dell'Autorita' devono prevedere il termine di
          pagamento della sanzione.  La  riscossione  della  sanzione
          avviene mediante iscrizione a ruolo. 
              9.  Nell'ambito  della  propria  attivita'  l'Autorita'
          puo': 
                a)  richiedere   alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti,  alle  SOA
          nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione  e  ad  ogni
          ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica
          che  ne  sia  in  possesso,   documenti,   informazioni   e
          chiarimenti relativamente ai lavori,  servizi  e  forniture
          pubblici, in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di
          incarichi di progettazione, agli affidamenti; 
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque  ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche   della
          collaborazione di altri organi dello Stato; 
                c)  disporre   perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria; 
                d) avvalersi del Corpo della guardia di finanza,  che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i poteri di indagine  ad  esso  attribuiti  ai  fini  degli
          accertamenti relativi all'imposta  sul  valore  aggiunto  e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e  i  dati  acquisiti  dalla  Guardia  di   finanza   nello
          svolgimento   di    tali    attivita'    sono    comunicati
          all'Autorita'. 
              10.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  o  i   dati
          riguardanti gli operatori economici oggetto di  istruttoria
          da  parte   dell'Autorita'   sono   tutelati,   sino   alla
          conclusione  dell'istruttoria  medesima,  dal  segreto   di
          ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
          I  funzionari  dell'Autorita',  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              11. Con provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione. 
              12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle  pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste  dai  rispettivi  ordinamenti.   Il   procedimento
          disciplinare e' instaurato dall'amministrazione  competente
          su segnalazione  dell'Autorita'  e  il  relativo  esito  va
          comunicato all'Autorita' medesima. 
              13.  Qualora  accerti  l'esistenza  di   irregolarita',
          l'Autorita' trasmette gli atti  e  i  propri  rilievi  agli
          organi di controllo e, se le irregolarita' hanno  rilevanza
          penale, agli  organi  giurisdizionali  competenti.  Qualora
          l'Autorita' accerti  che  dalla  esecuzione  dei  contratti
          pubblici derivi pregiudizio per  il  pubblico  erario,  gli
          atti  e  i  rilievi  sono  trasmessi  anche   ai   soggetti
          interessati  e  alla  procura  generale  della  Corte   dei
          conti.». 
              «Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
          lavori, servizi e forniture) (art. 6, commi 5-8,  legge  n.
          537/1993; art. 4, legge n. 109/1994; art. 13,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 573/1994). - 1.  Nell'ambito
          dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e  forniture,  composto  da  una
          sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede  presso
          le regioni e le province autonome. I modi  e  i  protocolli
          della articolazione regionale sono definiti  dall'Autorita'
          di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              2. Sono fatte salve le e competenze del Nucleo  tecnico
          di valutazione verifica degli investimenti pubblici di  cui
          all'art. 3, comma 5, del  decreto  legislativo  5  dicembre
          1997, n. 430. 
              3. L'Osservatorio,  in  collaborazione  con  il  CNIPA,
          opera  mediante  procedure  informatiche,  sulla  base   di
          apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
          analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del
          Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  e  degli
          altri Ministeri  interessati,  dell'Istituto  nazionale  di
          statistica   (ISTAT),   dell'Istituto    nazionale    della
          previdenza  sociale  (INPS),  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          delle  regioni,  dell'Unione   province   d'Italia   (UPI),
          dell'Associazione nazionale comuni italiani  (ANCI),  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          delle casse edili, della CONSIP. 
              4. La  sezione  centrale  dell'Osservatorio  si  avvale
          delle sezioni  regionali  competenti  per  territorio,  per
          l'acquisizione   delle   informazioni    necessarie    allo
          svolgimento dei seguenti compiti, oltre a  quelli  previsti
          da altre norme: 
                a) provvede alla raccolta  e  alla  elaborazione  dei
          dati informativi concernenti i contratti pubblici su  tutto
          il  territorio  nazionale  e,  in  particolare,  di  quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano d'opera e le relative norme di sicurezza,  i  costi  e
          gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi  di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni; 
                b) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
          facendone oggetto  di  una  specifica  pubblicazione  sulla
          Gazzetta Ufficiale; 
                c) determina  annualmente  costi  standardizzati  per
          tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree
          territoriali,   facendone   oggetto   di   una    specifica
          pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti  dall'ISTAT,  e
          tenendo conto dei  parametri  qualita-prezzo  di  cui  alle
          convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'art.  26,
          legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
                d)  pubblica  annualmente  per  estremi  i  programmi
          triennali   dei   lavori   pubblici    predisposti    dalle
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco   dei
          contratti pubblici affidati; 
                e)  promuove  la  realizzazione  di  un  collegamento
          informatico con le  stazioni  appaltanti,  nonche'  con  le
          regioni, al fine di acquisire informazioni in  tempo  reale
          sui contratti pubblici; 
                f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per  via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 
                g)  adempie  agli   oneri   di   pubblicita'   e   di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita'; 
                h) favorisce la formazione di archivi di settore,  in
          particolare in materia contrattuale, e la  formulazione  di
          tipologie unitarie da mettere a disposizione  dei  soggetti
          interessati; 
                i) gestisce il proprio sito informatico; 
                l) cura l'elaborazione dei  prospetti  statistici  di
          cui all'art. 250 (contenuto del prospetto statistico per  i
          contratti  pubblici  di  lavori,  forniture  e  servizi  di
          rilevanza comunitaria) e di cui all'art. 251 (contenuto del
          prospetto statistico per i contratti  pubblici  di  lavori,
          forniture e servizi nei settori di  gas,  energia  termica,
          elettricita',   acqua,    trasporti,    servizi    postali,
          sfruttamento di area geografica). 
              5.   Al   fine   della   determinazione    dei    costi
          standardizzati di cui al  comma  4,  lettera  c),  l'ISTAT,
          avvalendosi, ove necessario,  delle  Camere  di  commercio,
          cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato
          dei   principali   beni   e   servizi    acquisiti    dalle
          amministrazioni    aggiudicatrici,     provvedendo     alla
          comparazione, su base statistica, tra  questi  ultimi  e  i
          prezzi di mercato. Gli elenchi  dei  prezzi  rilevati  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno
          e il 31 dicembre. Per i  prodotti  e  servizi  informatici,
          laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione
          di  prezzi  di  mercato,  dette  rilevazioni  sono  operate
          dall'ISTAT  di  concerto  con  il  Centro   nazionale   per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione  di  cui  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              5-bis. Nella determinazione dei  costi  standardizzati,
          di cui al comma 4, lettere b) e  c),  si  tiene  conto  del
          costo del lavoro determinato dal  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'art.
          87, comma 2, lettera g). 
              6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa
          con  quello  per  la   funzione   pubblica,   assicura   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al  comma  5,  definendo
          modalita',   tempi   e   responsabilita'   per   la    loro
          realizzazione. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
          vigila  sul  rispetto  da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi  per
          la  rilevazione  dei  prezzi  corrisposti  e,  in  sede  di
          concerto per la presentazione al Parlamento del disegno  di
          legge recante il bilancio di previsione dello  Stato,  puo'
          proporre  riduzioni  da  apportare  agli  stanziamenti   di
          bilancio delle amministrazioni inadempienti. 
              7. In relazione alle attivita',  agli  aspetti  e  alle
          componenti  peculiari  dei  lavori,  servizi  e   forniture
          concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte
          seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i
          compiti di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  4  sono
          svolti  dalla  sezione   centrale   dell'Osservatorio,   su
          comunicazione del soprintendente per i  beni  ambientali  e
          architettonici avente sede nel  capoluogo  di  regione,  da
          effettuare  per  il   tramite   della   sezione   regionale
          dell'Osservatorio. 
              8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono
          tenuti a  comunicare  all'Osservatorio,  per  contratti  di
          importo superiore a 150.000 euro: 
                a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione
          definitiva o di definizione della  procedura  negoziata,  i
          dati concernenti il contenuto dei  bandi,  dei  verbali  di
          gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,  il
          nominativo dell'affidatario e del progettista; 
                b) limitatamente ai settori ordinari, entro  sessanta
          giorni dalla data del  loro  compimento  ed  effettuazione,
          l'inizio, gli stati  di  avanzamento  e  l'ultimazione  dei
          lavori, servizi, forniture, l'effettuazione  del  collaudo,
          l'importo finale. 
              Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
          e' necessaria la comunicazione dell'emissione  degli  stati
          di  avanzamento.  Le  norme  del  presente  comma  non   si
          applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,
          23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni  appaltanti  e  gli
          enti aggiudicatori trasmettono all'Autorita', entro  il  31
          gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero
          e i dati essenziali relativi  a  detti  contratti  affidati
          nell'anno  precedente.  Il  soggetto  che   ometta,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  i  dati  richiesti   e'
          sottoposto, con provvedimento dell'Autorita', alla sanzione
          amministrativa del pagamento  di  una  somma  fino  a  euro
          25.822. La sanzione e' elevata fino a euro 51.545  se  sono
          forniti dati non veritieri. 
              9. I dati di cui al comma  8,  relativi  ai  lavori  di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che  li
          trasmettono alla sezione centrale. 
              10.  E'  istituito  il   casellario   informatico   dei
          contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  presso
          l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina
          il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
          servizi e forniture, nonche' le modalita' di  funzionamento
          del  sito  informatico  presso  l'Osservatorio,  prevedendo
          archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi
          dei programmi  non  ancora  scaduti  e  per  atti  scaduti,
          stabilendo altresi' il  termine  massimo  di  conservazione
          degli atti nell'archivio degli  atti  scaduti,  nonche'  un
          archivio  per  la  pubblicazione  di  massime   tratte   da
          decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.». 
              «Art. 13 (Accesso agli atti e divieti di  divulgazione)
          (art. 6 direttiva 2004/18;  articoli  13  e  35,  direttiva
          2004/17, art. 22, legge n. 109/1994; art. 10,  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   n.   554/1999;   legge   n.
          241/1990). - 1. Salvo  quanto  espressamente  previsto  nel
          presente codice, il diritto  di  accesso  agli  atti  delle
          procedure di affidamento  e  di  esecuzione  dei  contratti
          pubblici, ivi comprese le  candidature  e  le  offerte,  e'
          disciplinato  dalla  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e
          successive modificazioni. 
              2. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  segretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede  speciali  misure  di  sicurezza,  il  diritto  di
          accesso e' differito: 
                a) nelle procedure aperte,  in  relazione  all'elenco
          dei  soggetti  che  hanno  presentato  offerte,  fino  alla
          scadenza del termine per la presentazione delle medesime; 
                b) nelle procedure ristrette e negoziate, e  in  ogni
          ipotesi di gara  informale,  in  relazione  all'elenco  dei
          soggetti che hanno fatto richiesta di invito  o  che  hanno
          segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco  dei
          soggetti che sono stati invitati  a  presentare  offerte  e
          all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,  fino
          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          offerte medesime; ai soggetti la cui  richiesta  di  invito
          sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco  dei
          soggetti che hanno fatto richiesta di invito  o  che  hanno
          segnalato  il  loro  interesse,   dopo   la   comunicazione
          Ufficiale,  da  parte  delle   stazioni   appaltanti,   dei
          nominativi dei candidati da invitare; 
                c) in relazione alle offerte,  fino  all'approvazione
          dell'aggiudicazione; 
                c-bis) in relazione al procedimento di verifica della
          anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 
              3. Gli atti di cui al comma  2,  fino  ai  termini  ivi
          previsti, non possono essere comunicati a terzi o  resi  in
          qualsiasi altro modo noti. 
              4. L'inosservanza del comma 2 e del  comma  3  comporta
          per i pubblici ufficiali o per gli incaricati  di  pubblici
          servizi l'applicazione dell'art. 326 del codice penale. 
              5. Fatta salva  la  disciplina  prevista  dal  presente
          codice per  gli  appalti  segretati  o  la  cui  esecuzione
          richiede speciali misure  di  sicurezza,  sono  esclusi  il
          diritto  di  accesso  e  ogni  forma  di  divulgazione   in
          relazione: 
                a)  alle   informazioni   fornite   dagli   offerenti
          nell'ambito delle offerte ovvero  a  giustificazione  delle
          medesime, che costituiscano, secondo motivata e  comprovata
          dichiarazione    dell'offerente,    segreti    tecnici    o
          commerciali; 
                b) a  eventuali  ulteriori  aspetti  riservati  delle
          offerte, da individuarsi in sede di regolamento; 
                c) ai pareri legali  acquisiti  dai  soggetti  tenuti
          all'applicazione del presente codice, per la  soluzione  di
          liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 
                d) alle relazioni riservate del direttore dei  lavori
          e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del
          soggetto esecutore del contratto. 
              6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5,  lettere
          a) e b), e' comunque consentito  l'accesso  al  concorrente
          che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei  propri
          interessi in relazione alla procedura  di  affidamento  del
          contratto  nell'ambito  della  quale  viene  formulata   la
          richiesta di accesso. 
              7. Limitatamente  ai  contratti  nei  settori  speciali
          soggetti alla disciplina della parte  III,  all'atto  della
          trasmissione  delle  specifiche  tecniche  agli   operatori
          economici  interessati,  della   qualificazione   e   della
          selezione degli operatori economici e dell'affidamento  dei
          contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti
          per  tutelare  la  riservatezza  delle   informazioni   che
          trasmettono. 
              7-bis. Gli enti aggiudicatori  mettono  a  disposizione
          degli  operatori  economici  interessati  e  che  ne  fanno
          domanda le specifiche tecniche  regolarmente  previste  nei
          loro appalti di forniture, di lavori o  di  servizi,  o  le
          specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per  gli
          appalti che sono oggetto di  avvisi  periodici  indicativi.
          Quando le specifiche  tecniche  sono  basate  su  documenti
          accessibili  agli  operatori  economici   interessati,   si
          considera sufficiente l'indicazione del riferimento a  tali
          documenti.». 
              «Art.  18  (Contratti  aggiudicati  in  base  a   norme
          internazionali)  (articoli  15  e  57,  direttiva  2004/18;
          articoli 12  e  22,  direttiva  2004/17;  art.  4,  decreto
          legislativo n. 358/1992; art.  5,  decreto  legislativo  n.
          157/1995; art. 8, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. Il
          presente  codice  non  si  applica  ai  contratti  pubblici
          disciplinati da norme procedurali differenti e  aggiudicati
          in base: 
                a)  ad  un  accordo   internazionale,   concluso   in
          conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o  piu'  Paesi
          terzi e  riguardante  forniture  o  lavori  destinati  alla
          realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera  da
          parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
          alla realizzazione comune o  alla  gestione  comune  di  un
          progetto da parte degli Stati firmatari;  ogni  accordo  e'
          comunicato a cura del Ministero degli  affari  esteri  alla
          Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
          gli appalti pubblici di cui  all'art.  77  della  direttiva
          2004/18 del 31 marzo  2004  e  di  cui  all'art.  68  della
          direttiva 2004/17; 
                b) ad un accordo internazionale concluso in relazione
          alla presenza di truppe di  stanza  e  concernente  imprese
          dello Stato italiano o di un Paese terzo; 
                c) alla particolare  procedura  di  un'organizzazione
          internazionale. 
              1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
          degli enti aggiudicatori, gli stessi  applicano  condizioni
          favorevoli quanto quelle che sono concesse dai paesi  terzi
          agli   operatori   economici   italiani   in   applicazione
          dell'accordo che istituisce l'Organizzazione  mondiale  del
          commercio.». 
              «Art.  21  (Appalti  aventi  ad  oggetto  sia   servizi
          elencati  nell'allegato   II   A   sia   servizi   elencati
          nell'allegato II B) (art. 22, direttiva 2004/18;  art.  33,
          direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo  n.
          157/1995;  art.  7,  comma  3,   decreto   legislativo   n.
          158/1995). - 1. Gli appalti aventi per oggetto sia  servizi
          elencati  nell'allegato   II   A   che   servizi   elencati
          nell'allegato   II   B   sono   aggiudicati   conformemente
          all'articolo 20, comma 1, se il valore dei servizi elencati
          nell'allegato II B sia  superiore  al  valore  dei  servizi
          elencati nell'allegato II A.». 
              «Art.  32  (Amministrazioni  aggiudicatrici   e   altri
          soggetti aggiudicatori) (articoli 1 e 8, direttiva 2004/18;
          art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, decreto  legislativo  n.
          358/1992; articoli 2 e 3, comma 5, decreto  legislativo  n.
          157/1995). - 1. Salvo quanto dispongono il  comma  2  e  il
          comma 3, le norme del presente titolo, nonche' quelle della
          parte I, IV e V, si  applicano  in  relazione  ai  seguenti
          contratti, di importo pari o superiore alle soglie  di  cui
          all'art. 28: 
                a)  lavori,  servizi,   forniture,   affidati   dalle
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                b)  appalti   di   lavori   pubblici   affidati   dai
          concessionari   di   lavori   pubblici   che    non    sono
          amministrazioni  aggiudicatrici,   nei   limiti   stabiliti
          dall'art. 142; 
                c) lavori, servizi, forniture affidati dalle societa'
          con capitale pubblico, anche  non  maggioritario,  che  non
          sono organismi di diritto pubblico, che  hanno  ad  oggetto
          della loro attivita' la realizzazione di  lavori  o  opere,
          ovvero la produzione di beni o servizi,  non  destinati  ad
          essere  collocati  sul  mercato   in   regime   di   libera
          concorrenza, ivi comprese le societa' di cui agli  articoli
          113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267,  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
          degli enti locali; 
                d) lavori,  affidati  da  soggetti  privati,  di  cui
          all'allegato I, nonche'  lavori  di  edilizia  relativi  ad
          ospedali, impianti sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo
          libero,  edifici   scolastici   e   universitari,   edifici
          destinati a funzioni pubbliche amministrative,  di  importo
          superiore a un milione di euro, per  la  cui  realizzazione
          sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),
          un contributo diretto e specifico, in conto interessi o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei lavori; 
                e) appalti di servizi, affidati da soggetti  privati,
          relativamente ai servizi il cui valore  stimato,  al  netto
          dell'I.V.A., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorche'
          tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori  di  cui
          alla lettera d) del presente  comma,  e  per  i  quali  sia
          previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a),  un
          contributo diretto e specifico, in  conto  interessi  o  in
          conto capitale che, attualizzato, superi il  50  per  cento
          dell'importo dei servizi; 
                f) lavori  pubblici  affidati  dai  concessionari  di
          servizi, quando essi  sono  strettamente  strumentali  alla
          gestione del servizio e le  opere  pubbliche  diventano  di
          proprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                g)  lavori  pubblici  da  realizzarsi  da  parte  dei
          soggetti privati, titolari di permesso  di  costruire,  che
          assumono  in  via  diretta  l'esecuzione  delle  opere   di
          urbanizzazione a scomputo totale o parziale del  contributo
          previsto per il rilascio del permesso, ai  sensi  dell'art.
          16, comma 2, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5,  della  legge
          17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia  il
          permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla
          realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione,   l'avente
          diritto a richiedere  il  permesso  di  costruire  presenti
          all'amministrazione  stessa,  in  sede  di  richiesta   del
          permesso di costruire, un progetto preliminare delle  opere
          da eseguire, con l'indicazione del  tempo  massimo  in  cui
          devono essere completate, allegando lo schema del  relativo
          contratto di appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
          progetto preliminare, indice  una  gara  con  le  modalita'
          previste  dall'art.  55.  Oggetto  del  contratto,   previa
          acquisizione del progetto definitivo in  sede  di  offerta,
          sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di  lavori.
          L'offerta  relativa  al  prezzo  indica  distintamente   il
          corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva  ed
          esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli  oneri  di
          sicurezza; 
                h) lavori,  servizi  forniture  affidati  dagli  enti
          aggiudicatori  di  cui  all'art.  207,  qualora,  ai  sensi
          dell'art. 214, devono trovare applicazione le  disposizioni
          della parte II anziche' quelle della parte III del presente
          codice. 
              2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),  e),  f),
          g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma
          6; 92; 128;  in  relazione  alla  fase  di  esecuzione  del
          contratto si applicano solo le norme  che  disciplinano  il
          collaudo. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed  h),
          non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92;
          128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto  si
          applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
              3. Le societa' di cui al comma 1, lettera c)  non  sono
          tenute ad applicare le  disposizioni  del  presente  codice
          limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla
          gestione del servizio per i quali sono state specificamente
          costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 
                1) la  scelta  del  socio  privato  e'  avvenuta  nel
          rispetto di procedure di evidenza pubblica; 
                2) il socio privato ha i requisiti di  qualificazione
          previsti dal presente codice in relazione alla  prestazione
          per cui la societa' e' stata costituita; 
                3)  la  societa'  provvede  in   via   diretta   alla
          realizzazione  dell'opera  o  del   servizio,   in   misura
          superiore al 70% del relativo importo. 
              4. Il provvedimento che concede il  contributo  di  cui
          alle  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  deve  porre  come
          condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
          delle  norme  del  presente  codice.  Fatto  salvo   quanto
          previsto   dalle   eventuali   leggi   che   prevedono   le
          sovvenzioni, il  cinquanta  per  cento  delle  stesse  puo'
          essere   erogato   solo   dopo    l'avvenuto    affidamento
          dell'appalto,    previa    verifica,    da    parte     del
          sovvenzionatore, che la  procedura  di  affidamento  si  e'
          svolta  nel  rispetto  del  presente  codice.  Il   mancato
          rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza
          dal contributo.». 
              «Art. 34 (Soggetti a  cui  possono  essere  affidati  i
          contratti pubblici) (articoli  4  e  5  direttiva  2004/18;
          articoli 11 e 12  direttiva  2004/17;  art.  10,  legge  n.
          109/1994; art. 10, decreto legislativo  n.  398/1992;  art.
          11, decreto  legislativo  n.  157/1995;  art.  23,  decreto
          legislativo n. 158/1995). - 1. Sono ammessi  a  partecipare
          alle procedure di  affidamento  dei  contratti  pubblici  i
          seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
                a) gli imprenditori individuali, anche artigiani,  le
          societa' commerciali, le societa' cooperative; 
                b) i consorzi fra societa' cooperative di  produzione
          e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,  n.
          422, e del decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni, e i consorzi tra imprese  artigiane  di  cui
          alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
                c) i consorzi stabili, costituiti anche in  forma  di
          societa' consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del  codice
          civile,  tra  imprenditori  individuali,  anche  artigiani,
          societa' commerciali, societa' cooperative di produzione  e
          lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36; 
                d)  i  raggruppamenti  temporanei   di   concorrenti,
          costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c),  i
          quali,  prima  della  presentazione  dell'offerta,  abbiano
          conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
          uno di  essi,  qualificato  mandatario,  il  quale  esprime
          l'offerta in nome e per conto proprio e  dei  mandanti;  si
          applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; 
                e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.
          2602 del codice civile, costituiti tra i  soggetti  di  cui
          alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma
          di societa' ai sensi dell'art. 2615-ter del codice  civile;
          si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 37; 
                f) i soggetti che abbiano stipulato il  contratto  di
          gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai  sensi  del
          decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
          riguardo le disposizioni dell'art. 37; 
                f-bis) operatori economici,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 22,  stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti
          conformemente  alla  legislazione  vigente  nei  rispettivi
          Paesi. 
              2.  Non  possono   partecipare   alla   medesima   gara
          concorrenti che  si  trovino  fra  di  loro  in  una  delle
          situazioni di controllo di cui  all'art.  2359  del  codice
          civile. Le stazioni  appaltanti  escludono  altresi'  dalla
          gara i concorrenti per i quali accertano  che  le  relative
          offerte sono imputabili ad  un  unico  centro  decisionale,
          sulla base di univoci elementi.». 
              «Art.  36  (Consorzi  stabili)  (art.  12,   legge   n.
          109/1994). - 1. Si intendono per consorzi  stabili  quelli,
          in possesso, a norma dell'art. 35, dei  requisiti  previsti
          dall'art. 40, formati da non meno di tre  consorziati  che,
          con decisione assunta dai rispettivi  organi  deliberativi,
          abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel  settore
          dei contratti pubblici di lavori, servizi,  forniture,  per
          un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo
          a tal fine una comune struttura di impresa. 
              2. Il regolamento stabilisce le condizioni e  i  limiti
          alla facolta' del  consorzio  di  eseguire  le  prestazioni
          anche tramite affidamento ai consorziati,  fatta  salva  la
          responsabilita' solidale degli  stessi  nei  confronti  del
          soggetto appaltante  o  concedente;  stabilisce  inoltre  i
          criteri  di  attribuzione  ai  consorziati  dei   requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  maturati  a
          favore del consorzio in caso di scioglimento dello  stesso,
          purche' cio' avvenga non  oltre  sei  anni  dalla  data  di
          costituzione. 
              3. (Soppresso). 
              4.  Ai  consorzi  stabili  si  applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
          del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 118. 
              5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare  in  sede
          di offerta per quali consorziati il consorzio  concorre;  a
          questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
          altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.  353
          del codice penale. E' vietata la partecipazione a  piu'  di
          un consorzio stabile. Qualora  le  stazioni  appaltanti  si
          avvalgano della facolta' di cui all'art. 122,  comma  9,  e
          all'art. 124, comma 8, e' vietata  la  partecipazione  alla
          medesima procedura di affidamento del consorzio  stabile  e
          dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si
          applica l'art. 353 del codice penale. 
              6. Ai fini della partecipazione del  consorzio  stabile
          alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre
          d'affari  in  lavori   realizzate   da   ciascuna   impresa
          consorziata,  nel  quinquennio  antecedente  la   data   di
          pubblicazione del bando di gara,  e'  incrementata  di  una
          percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
          20 per cento nel primo anno; al 15 per  cento  nel  secondo
          anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
          quinquennio. 
              7. Il consorzio stabile si qualifica sulla  base  delle
          qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.
          Per i lavori la qualificazione e' acquisita con riferimento
          ad  una  determinata  categoria   di   opere   generali   o
          specialistiche per la classifica corrispondente alla  somma
          di quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per  la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni  caso  necessario  che  almeno  una  tra  le   imprese
          consorziate gia' possieda tale  qualificazione  ovvero  che
          tra le imprese consorziate  ve  ne  siano  almeno  una  con
          qualificazione  per  classifica  VII  e  almeno   due   con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate ve ne siano almeno tre con  qualificazione  per
          classifica VI. Per la  qualificazione  per  prestazioni  di
          progettazione e costruzione, nonche' per la  fruizione  dei
          meccanismi premiali di cui all'art. 40, comma 7, e' in ogni
          caso  sufficiente  che  i  corrispondenti  requisiti  siano
          posseduti da almeno una delle imprese consorziate.  Qualora
          la somma delle classifiche delle  imprese  consorziate  non
          coincida con una delle classifiche di cui  al  regolamento,
          la   qualificazione   e'   acquisita    nella    classifica
          immediatamente  inferiore  o   in   quella   immediatamente
          superiore alla  somma  delle  classifiche  possedute  dalle
          imprese consorziate, a seconda che tale somma  si  collochi
          rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
          della meta' dell'intervallo tra le due classifiche.». 
              «Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di concorrenti)  (art.  13,  legge  n.  109/1994;  art.  11
          decreto  legislativo  n.   157/1995;   art.   10,   decreto
          legislativo n. 358/1995; art. 23,  decreto  legislativo  n.
          158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990). - 1. Nel
          caso di  lavori,  per  raggruppamento  temporaneo  di  tipo
          verticale  si   intende   una   riunione   di   concorrenti
          nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
          categoria prevalente; per lavori scorporabili si  intendono
          lavori non appartenenti alla categoria prevalente  e  cosi'
          definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
          per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende  una
          riunione di concorrenti finalizzata a realizzare  i  lavori
          della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di  tipo  verticale  si  intende   un   raggruppamento   di
          concorrenti in cui il mandatario esegua le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori consorziati abbiano i requisiti  indicati  nel
          regolamento. 
              4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta  devono
          essere specificate le parti del servizio o della  fornitura
          che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori   economici
          riuniti o consorziati. 
              5.  L'offerta  dei  concorrenti   raggruppati   o   dei
          consorziati determina la loro responsabilita' solidale  nei
          confronti della stazione appaltante, nonche' nei  confronti
          del subappaltatore e dei fornitori. Per  gli  assuntori  di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di  rispettiva
          competenza, ferma restando la responsabilita' solidale  del
          mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale i requisiti di cui  all'art.  40,  sempre
          che  siano  frazionabili,  devono  essere   posseduti   dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma  1,
          lettera b), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,
          per quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi
          ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi  altra
          forma, alla medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.  353
          del codice penale. Per i consorzi di cui all'art. 34, comma
          1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si  avvalgano
          della facolta' di cui all'art. 122,  comma  9,  e  all'art.
          124, comma 8, e' vietata la  partecipazione  alla  medesima
          procedura di affidamento del consorzio e  dei  consorziati;
          in caso di inosservanza di tale divieto si  applica  l'art.
          353 del codice penale. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
          anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta  deve
          essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici  che
          costituiranno i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E' vietata l'associazione in  partecipazione.  Salvo
          quanto disposto ai commi 18  e  19,  e'  vietata  qualsiasi
          modificazione   alla   composizione   dei    raggruppamenti
          temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto
          a quella risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di
          offerta. 
              10. L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  precedente
          comma  comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'   del   contratto,   nonche'   l'esclusione    dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto. 
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati  dall'art.  118,  comma  2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'art. 118 comma 3, ultimo periodo. 
              12. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              13. I concorrenti riuniti in raggruppamento  temporaneo
          devono   eseguire   le   prestazioni   nella    percentuale
          corrispondente   alla   quota    di    partecipazione    al
          raggruppamento. 
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
              15. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante. 
              16. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              17. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'  proseguire   il
          rapporto di appalto con altro operatore economico  che  sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche' abbia i requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
          lavori o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
          sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'
          recedere dall'appalto. 
              19. In caso di fallimento di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore
          economico subentrante che sia in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  di  idoneita',  e'   tenuto   alla   esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori  o
          servizi o forniture ancora da eseguire.». 
              «Art. 38  (Requisiti  di  ordine  generale)  (art.  45,
          direttiva 2004/18; art. 75, decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 554/1999; art.  17,  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n.  34/2000).  -  1.  Sono  esclusi  dalla
          partecipazione  alle   procedure   di   affidamento   delle
          concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
          ne' possono essere affidatari di subappalti, e non  possono
          stipulare i relativi contratti i soggetti: 
                a)  che  si  trovano  in  stato  di  fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
                b) nei cui confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o  di  una
          delle cause ostative previste dall'art. 10 della  legge  31
          maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto  operano  se
          la pendenza del procedimento  riguarda  il  titolare  o  il
          direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  il
          socio o il direttore tecnico se si tratta  di  societa'  in
          nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il  direttore
          tecnico se si tratta di societa' in  accomandita  semplice,
          gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o  il
          direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa'; 
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi  dell'art.
          444 del codice di procedura  penale,  per  reati  gravi  in
          danno dello Stato o  della  Comunita'  che  incidono  sulla
          moralita' professionale; e' comunque causa di esclusione la
          condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu'
          reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,
          corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti  dagli  atti
          comunitari citati all'art. 45, paragrafo  1,  direttiva  CE
          2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o
          il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare  o
          del direttore tecnico se si tratta di impresa  individuale;
          del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa'
          in nome collettivo; dei soci accomandatari o del  direttore
          tecnico se si tratta di societa' in  accomandita  semplice;
          degli amministratori muniti di potere di  rappresentanza  o
          del direttore  tecnico  se  si  tratta  di  altro  tipo  di
          societa' o  consorzio.  In  ogni  caso  l'esclusione  e  il
          divieto operano anche nei confronti  dei  soggetti  cessati
          dalla  carica  nel  triennio   antecedente   la   data   di
          pubblicazione del bando  di  gara,  qualora  l'impresa  non
          dimostri  di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa
          dissociazione della condotta penalmente  sanzionata;  resta
          salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del  codice
          penale e dell'art. 445, comma 2, del  codice  di  procedura
          penale; 
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990,  n.
          55; 
                e) che hanno commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
                f) che, secondo motivata valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
                g) che  hanno  commesso  violazioni,  definitivamente
          accertate, rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento
          delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana  o
          quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
                h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione
          del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in  merito
          ai  requisiti  e   alle   condizioni   rilevanti   per   la
          partecipazione alle procedure di gara e  per  l'affidamento
          dei   subappalti,   risultanti   dai   dati   in   possesso
          dell'Osservatorio; 
                i)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente  accertate,  alle  norme  in   materia   di
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   secondo   la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
                l)  che  non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'art. 17 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  salvo  il
          disposto del comma 2; 
                m) nei cui confronti e' stata applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,  lettera  c),  del
          decreto legislativo dell'8  giugno  2001  n.  231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi  di  cui  all'art.  36-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                m-bis) nei  cui  confronti  sia  stata  applicata  la
          sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA  per  aver
          prodotto falsa  documen-tazione  o  dichiarazioni  mendaci,
          risultanti dal casellario informatico. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita' alle disposizioni del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in  cui  indica
          anche le eventuali condanne per le quali abbia  beneficiato
          della non menzione. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo, si  applica  l'art.
          43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo  di
          presentare la certificazione di regolarita' contributiva di
          cui all'art. 2, del decreto-legge  25  settembre  2002,  n.
          210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266  e  di
          cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14  agosto
          1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni. In
          sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e  2
          le stazioni appaltanti chiedono al competente  ufficio  del
          casellario giudiziale,  relativamente  ai  candidati  o  ai
          concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
          all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica  14
          novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33,
          comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza.». 
              «Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori  pubblici)
          (articoli 47-49, direttiva 2004/18; articoli 8 e  9,  legge
          n. 109/1994). - 1. I soggetti esecutori a qualsiasi  titolo
          di lavori pubblici devono essere qualificati  e  improntare
          la  loro  attivita'  ai  principi  della  qualita',   della
          professionalita' e della correttezza. Allo  stesso  fine  i
          prodotti, i processi, i servizi e  i  sistemi  di  qualita'
          aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
          certificazione, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Con  il  regolamento  previsto  dall'art.  5,  viene
          disciplinato il sistema di qualificazione, unico per  tutti
          gli esecutori a qualsiasi titolo  di  lavori  pubblici,  di
          importo superiore a 150.000 euro,  articolato  in  rapporto
          alle tipologie e all'importo  dei  lavori  stessi.  Con  il
          regolamento di  cui  all'art.  5  possono  essere  altresi'
          periodicamente revisionate le categorie  di  qualificazione
          con la possibilita' di prevedere eventuali nuove categorie. 
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati dall'Autorita'. L'attivita' di attestazione  e'
          esercitata nel rispetto del principio  di  indipendenza  di
          giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque   interesse
          commerciale   o   finanziario   che    possa    determinare
          comportamenti  non  imparziali  o  discriminatori.  Le  SOA
          nell'esercizio  dell'attivita'  di  attestazione  per   gli
          esecutori di lavori pubblici svolgono  funzioni  di  natura
          pubblicistica, anche agli effetti dell'art. 1  della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20. In caso di false attestazioni dalle
          stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e  479  del
          codice penale. Prima del rilascio  delle  attestazioni,  le
          SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa  richiedente.
          Agli organismi di attestazione e' demandato il  compito  di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: 
                a) certificazione di  sistema  di  qualita'  conforme
          alle norme europee della serie  UNI  EN  ISO  9000  e  alla
          vigente  normativa  nazionale,   rilasciata   da   soggetti
          accreditati ai sensi delle norme europee  della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 
                b)   requisiti    di    ordine    generale    nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  Tra
          i requisiti tecnico-organizzativi rientrano  i  certificati
          rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori  pubblici  da
          parte  delle  stazioni   appaltanti.   Gli   organismi   di
          attestazione  acquisiscono  detti  certificati   unicamente
          dall'Osservatorio, cui  sono  trasmessi,  in  copia,  dalle
          stazioni appaltanti. 
              4. Il regolamento definisce in particolare: 
                a) (soppressa); 
                b) le modalita' e i criteri di  autorizzazione  e  di
          eventuale  decadenza  nei  confronti  degli  organismi   di
          attestazione,    nonche'    i     requisiti     soggettivi,
          organizzativi,  finanziari  e  tecnici   che   i   predetti
          organismi devono possedere; 
                c) le modalita' di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti qualificati della certificazione  del  sistema  di
          qualita', di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di
          cui al comma  3,  lettera  b),  nonche'  le  modalita'  per
          l'eventuale  verifica  annuale   dei   predetti   requisiti
          relativamente ai dati di bilancio; 
                d) i requisiti  di  ordine  generale  in  conformita'
          all'art.  38,  e  i  requisiti   tecnico-organizzativi   ed
          economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con  le
          relative misure in rapporto all'entita'  e  alla  tipologia
          dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
          quelli   relativi   alla   regolarita'    contributiva    e
          contrattuale, ivi compresi i versamenti alle  casse  edili.
          Tra i requisiti di capacita'  tecnica  e  professionale  il
          regolamento comprende, nei casi appropriati, le  misure  di
          gestione ambientale; 
                e) i criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione; 
                f) le modalita' di verifica della qualificazione;  la
          durata dell'efficacia della  qualificazione  e'  di  cinque
          anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
          requisiti di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di
          capacita'  strutturale  da  indicare  nel  regolamento;  il
          periodo di durata della validita' delle categorie  generali
          e speciali oggetto della revisione di cui al  comma  2;  la
          verifica di mantenimento sara' tariffata  proporzionalmente
          alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre
          quinti della stessa; 
                f-bis) le modalita' per assicurare, nel quadro  delle
          rispettive competenze, l'azione coordinata  in  materia  di
          vigilanza sull'attivita' degli  organismi  di  attestazione
          avvalendosi  delle  strutture  e  delle  risorse   gia'   a
          disposizione per tale finalita' e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica; 
                g)   la   previsione   di   sanzioni   pecuniarie   e
          interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione,  per
          le  irregolarita',  le  illegittimita'  e  le   illegalita'
          commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni  nonche'
          in caso di inerzia delle stesse a seguito di  richiesta  di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di vigilanza da parte dell'Autorita', secondo  un  criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio; 
                g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
          all'art. 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla
          decadenza   dell'attestazione   di   qualificazione,    nei
          confronti degli operatori economici che  non  rispondono  a
          richieste di informazioni e atti  formulate  dall'Autorita'
          nell'esercizio del  potere  di  vigilanza  sul  sistema  di
          qualificazione, ovvero forniscono informazioni o  atti  non
          veritieri; 
                h) la formazione di elenchi, su base  regionale,  dei
          soggetti che hanno conseguito la qualificazione di  cui  al
          comma 3; tali elenchi  sono  redatti  e  conservati  presso
          l'Autorita', che ne assicura la pubblicita' per il  tramite
          dell'Osservatorio. 
              5. E' vietata, per l'affidamento  di  lavori  pubblici,
          l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai  soggetti  di
          cui all'art. 32, salvo quanto  disposto  per  la  procedura
          ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 
              6. Il regolamento stabilisce  gli  specifici  requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-organizzativi  che  devono
          possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
          che  non  intendano  eseguire  i  lavori  con  la   propria
          organizzazione di impresa. 
              7. Le imprese alle quali venga rilasciata da  organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione di sistema di qualita' conforme  alle  norme
          europee della serie  UNI  EN  ISO  9000,  usufruiscono  del
          beneficio che  la  cauzione  e  la  garanzia  fideiussoria,
          previste rispettivamente  dall'art.  75  e  dall'art.  113,
          comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate,  del  50
          per cento. 
              8.   Il   regolamento   stabilisce   quali    requisiti
          economico-finanziari   e    tecnico-organizzativi    devono
          possedere  le  imprese  per  essere  affidatari  di  lavori
          pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando  la
          necessita' del possesso dei requisiti di ordine generale di
          cui all'art. 38. 
              9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare
          espressamente le referenze che hanno permesso  il  rilascio
          dell'attestazione e i dati da esse risultanti  non  possono
          essere contestati immotivatamente. 
              9-bis. Le SOA  sono  responsabili  della  conservazione
          della  documentazione  e  degli  atti  utilizzati  per   il
          rilascio  delle  attestazioni  anche  dopo  la   cessazione
          dell'attivita' di attestazione. Le SOA sono altresi' tenute
          a rendere disponibile  la  documentazione  e  gli  atti  ai
          soggetti  indicati  nel  regolamento,  anche  in  caso   di
          sospensione o decadenza  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita' di attestazione; in caso  di  inadempimento,
          si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste
          dall'art. 6, comma 11. In ogni caso le SOA  restano  tenute
          alla conservazione della documentazione e degli atti di cui
          al primo periodo per  dieci  anni  o  nel  diverso  termine
          indicato con il regolamento di cui all'art. 5. 
              9-ter.   Le   SOA   hanno   l'obbligo   di   comunicare
          all'Autorita' l'avvio del procedimento di accertamento  del
          possesso dei requisiti nei confronti delle imprese  nonche'
          il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare  la
          decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   qualora
          accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei
          requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto
          meno  il  possesso  dei  predetti  requisiti;  in  caso  di
          inadempienza l'Autorita' procede a dichiarare la  decadenza
          dell'autorizzazione alla SOA  all'esercizio  dell'attivita'
          di attestazione.». 
              «Art.  41  (Capacita'  economica  e   finanziaria   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi) (art. 47,  direttiva
          2004/18; art. 1,3 decreto legislativo n. 157/1995; art. 13,
          decreto legislativo n. 358/1995). -  1.  Negli  appalti  di
          forniture  o  servizi,  la  dimostrazione  della  capacita'
          finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo'
          essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: 
                a) dichiarazione di almeno  due  istituti  bancari  o
          intermediari autorizzati ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
                b)  bilanci  o  estratti  dei  bilanci  dell'impresa,
          ovvero  dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'   alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445; 
                c) dichiarazione, sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445,  concernente  il  fatturato  globale
          d'impresa e l'importo relativo ai servizi o  forniture  nel
          settore oggetto della gara,  realizzati  negli  ultimi  tre
          esercizi. 
              2. Le amministrazioni precisano nel  bando  di  gara  i
          requisiti che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.  I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti a prestatori di servizi o di forniture  stabiliti
          in Stati membri che  non  prevedono  la  pubblicazione  del
          bilancio. 
              3. Se il concorrente non e' in grado, per  giustificati
          motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione  o
          l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di  presentare
          le referenze richieste, puo' provare la  propria  capacita'
          economica e finanziaria mediante qualsiasi altro  documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
              4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          presentata  gia'  in  sede  di  offerta.   Il   concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui  al  comma
          1, lettere b) e c).». 
              «Art. 45 (Elenchi ufficiali di fornitori  o  prestatori
          di servizi) (art. 52, direttiva 2004/18; art.  17,  decreto
          legislativo n. 157/1995; art. 18,  decreto  legislativo  n.
          358/1992; art. 11, legge n. 128/1998). - 1.  I  concorrenti
          iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
          fornitori possono presentare alla stazione appaltante,  per
          ogni appalto,  un  certificato  d'iscrizione  indicante  le
          referenze che  hanno  permesso  l'iscrizione  stessa  e  la
          relativa classificazione. 
              1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di  un
          gruppo che dispongono di mezzi forniti  da  altre  societa'
          del   gruppo,    l'iscrizione    negli    elenchi    indica
          specificamente i mezzi di cui si avvalgono,  la  proprieta'
          degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento. 
              2. L'iscrizione di un prestatore di  servizi  o  di  un
          fornitore  in  uno  degli  elenchi  di  cui  al  comma   1,
          certificata dall'Autorita', ovvero, per gli operatori degli
          altri Stati membri certificata da  parte  dell'autorita'  o
          dell'organismo di  certificazione  dello  Stato  dove  sono
          stabiliti,  costituisce,  per   le   stazioni   appaltanti,
          presunzione d'idoneita'  alla  prestazione,  corrispondente
          alla    classificazione    del    concorrente     iscritto,
          limitatamente a quanto previsto:  dall'art.  38,  comma  1,
          lettere  a),  c),  f),  secondo  periodo;   dall'art.   39;
          dall'art. 41, comma 1, lettere b) e c); dall'art. 42, comma
          1, lettere  a),  b),  c),  d);  limitatamente  ai  servizi,
          dall'art.  42,  comma  1,  lettere  e),  f),  g),  h),  i);
          limitatamente  alle  forniture,  dall'art.  42,  comma   1,
          lettere l), m). 
              3. I  dati  risultanti  dall'iscrizione  in  uno  degli
          elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la  presunzione
          di  idoneita'  di  cui  al  comma  2,  non  possono  essere
          contestati immotivatamente. 
              4. L'iscrizione in elenchi  ufficiali  di  fornitori  o
          prestatori  di  servizi  non  puo'  essere   imposta   agli
          operatori economici in vista  della  partecipazione  ad  un
          pubblico appalto. 
              5.  Gli  elenchi  sono  soggetti  a  pubblicazione  sul
          profilo  di  committente  e  sul   casellario   informatico
          dell'Autorita'. 
              6.  Gli  operatori  economici  di  altri  Stati  membri
          possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di  cui  al
          comma 1 alle stesse condizioni stabilite per gli  operatori
          italiani;  a  tal  fine,  non  possono,  comunque,   essere
          richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle  previste
          dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44. 
              7. Le amministrazioni o gli enti  che  gestiscono  tali
          elenchi  comunicano  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri  -  Dipartimento  per   il   coordinamento   delle
          politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti  dalla  data
          di  entrata  in   vigore   del   presente   codice   ovvero
          dall'istituzione  di  nuovi  elenchi  o  albi,  il  nome  e
          l'indirizzo dei gestori degli  stessi  presso  cui  possono
          essere  presentate  le  domande  d'iscrizione;  le   stesse
          amministrazioni o  enti  provvedono  all'aggiornamento  dei
          dati comunicati.  Nei  trenta  giorni  successivi  al  loro
          ricevimento il  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie cura la  trasmissione  di  tali  dati
          agli altri Stati membri. 
              8.  Gli  operatori  economici   possono   chiedere   in
          qualsiasi momento la loro iscrizione in uno  degli  elenchi
          di cui al comma 1. Essi devono essere  informati  entro  un
          termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'art. 2
          della  legge  7  agosto   1990,   n.   241   e   successive
          modificazioni, della decisione dell'amministrazione o  ente
          che istituisce l'elenco.». 
              «Art.  47  (Operatori  economici  stabiliti  in   Stati
          diversi dall'Italia) (art. 20-septies, decreto  legislativo
          n. 190/2002). - 1. Agli operatori economici stabiliti negli
          altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche'  a  quelle
          stabilite nei Paesi firmatari  dell'accordo  sugli  appalti
          pubblici  che  figura  nell'allegato  4  dell'accordo   che
          istituisce l'Organizzazione mondiale del  commercio,  o  in
          Paesi  che,   in   base   ad   altre   norme   di   diritto
          internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
          l'Unione  europea  o  con  l'Italia   che   consentano   la
          partecipazione  ad  appalti  pubblici   a   condizioni   di
          reciprocita', la qualificazione e' consentita alle medesime
          condizioni richieste alle imprese italiane. 
              2. Per gli operatori economici di cui al  comma  1,  la
          qualificazione di cui al presente codice non e'  condizione
          obbligatoria per  la  partecipazione  alla  gara.  Essi  si
          qualificano alla  singola  gara  producendo  documentazione
          conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,
          idonea a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i  requisiti
          prescritti per la qualificazione e la partecipazione  degli
          operatori  economici  italiani  alle  gare.  E'  salvo   il
          disposto dell'art. 38, comma 5.». 
              «Art. 48 (Controlli sul possesso dei  requisiti)  (art.
          10, legge n. 109/1994). - 1. Le stazioni  appaltanti  prima
          di  procedere  all'apertura  delle  buste   delle   offerte
          presentate,  richiedono  ad  un  numero  di  offerenti  non
          inferiore  al  10  per  cento  delle  offerte   presentate,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  scelti  con  sorteggio
          pubblico, di comprovare,  entro  dieci  giorni  dalla  data
          della richiesta medesima,  il  possesso  dei  requisiti  di
          capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,
          eventualmente richiesti nel bando di gara,  presentando  la
          documentazione indicata in detto bando o nella  lettera  di
          invito. Quando tale  prova  non  sia  fornita,  ovvero  non
          confermi  le  dichiarazioni  contenute  nella  domanda   di
          partecipazione  o  nell'offerta,  le  stazioni   appaltanti
          procedono  all'esclusione  del  concorrente   dalla   gara,
          all'escussione della relativa cauzione provvisoria  e  alla
          segnalazione del fatto all'Autorita' per i provvedimenti di
          cui all'art. 6, comma 11. L'Autorita' dispone  altresi'  la
          sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione  alle
          procedure di affidamento. 
              1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della
          facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai
          sensi  dell'art.  62,  comma  1,  richiedono  ai   soggetti
          invitati  di  comprovare  il  possesso  dei  requisiti   di
          capacita' economico finanziaria  e  tecnico  organizzativa,
          eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando,  in
          sede di offerta, la documen-tazione indicata in detto bando
          o nella lettera di invito in originale o copia conforme  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. Non si  applica  il  comma  1  primo
          periodo. 
              2. La  richiesta  di  cui  al  comma  1  e',  altresi',
          inoltrata,  entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  delle
          operazioni  di  gara,   anche   all'aggiudicatario   e   al
          concorrente che segue in graduatoria,  qualora  gli  stessi
          non siano compresi fra i  concorrenti  sorteggiati,  e  nel
          caso in cui essi non forniscano la prova o  non  confermino
          le loro dichiarazioni si applicano le suddette  sanzioni  e
          si  procede  alla  determinazione  della  nuova  soglia  di
          anomalia dell'offerta e alla  conseguente  eventuale  nuova
          aggiudicazione. 
              «Art. 49 (Avvalimento) (articoli  47  e  48,  direttiva
          2004/18; art. 54, direttiva 2004/17). - 1. Il  concorrente,
          singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.  34,
          in relazione ad una  specifica  gara  di  lavori,  servizi,
          forniture puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
          dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
          organizzativo, ovvero di attestazione della  certificazione
          SOA avvalendosi  dei  requisiti  di  un  altro  soggetto  o
          dell'attestazione SOA di altro soggetto. 
              2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma   1   il
          concorrente allega, oltre  all'eventuale  attestazione  SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria: 
                a)  una  sua  dichiarazione  verificabile  ai   sensi
          dell'art.  48,  attestante  l'avvalimento   dei   requisiti
          necessari per la partecipazione alla  gara,  con  specifica
          indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
                b) una sua dichiarazione circa il possesso  da  parte
          del concorrente medesimo  dei  requisiti  generali  di  cui
          all'art. 38; 
                c)   una   dichiarazione   sottoscritta   da    parte
          dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte  di
          quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38; 
                d)  una   dichiarazione   sottoscritta   dall'impresa
          ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso   il
          concorrente e verso la  stazione  appaltante  a  mettere  a
          disposizione per tutta la durata  dell'appalto  le  risorse
          necessarie di cui e' carente il concorrente; 
                e)  una   dichiarazione   sottoscritta   dall'impresa
          ausiliaria con cui questa attesta che  non  partecipa  alla
          gara  in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai   sensi
          dell'art. 34 ne' si trova in una situazione di controllo di
          cui all'art. 34, comma 2 con una delle  altre  imprese  che
          partecipano alla gara; 
                f) in originale o copia  autentica  il  contratto  in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a disposizione le risorse necessarie per  tutta  la  durata
          dell'appalto; 
                g)  nel  caso  di  avvalimento   nei   confronti   di
          un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in  luogo  del
          contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente puo'
          presentare  una  dichiarazione  sostitutiva  attestante  il
          legame giuridico ed economico  esistente  nel  gruppo,  dal
          quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 
              3. Nel caso di dichiarazioni  mendaci,  ferma  restando
          l'applicazione dell'art. 38, lettera h) nei  confronti  dei
          sottoscrittori,   la   stazione   appaltante   esclude   il
          concorrente e escute la  garanzia.  Trasmette  inoltre  gli
          atti all'Autorita' per le sanzioni di cui all'art. 6, comma
          11. 
              4.  Il  concorrente   e   l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. 
              5. Gli obblighi previsti dalla  normativa  antimafia  a
          carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
          soggetto ausiliario, in ragione  dell'importo  dell'appalto
          posto a base di gara. 
              6. Per i lavori, il concorrente puo' avvalersi  di  una
          sola  impresa  ausiliaria   per   ciascuna   categoria   di
          qualificazione.   Il   bando   di   gara   puo'   ammettere
          l'avvalimento  di  piu'  imprese  ausiliarie   in   ragione
          dell'importo  dell'appalto  o  della   peculiarita'   delle
          prestazioni,  fermo  restando  il   divieto   di   utilizzo
          frazionato  per  il  concorrente  dei   singoli   requisiti
          economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi   di   cui
          all'art. 40, comma 3, lettera b), che hanno  consentito  il
          rilascio dell'attestazione in quella categoria. 
              7. (Soppresso). 
              8. In relazione a ciascuna gara non  e'  consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di  un  concorrente,  e  che  partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
              9. Il bando  puo'  prevedere  che,  in  relazione  alla
          natura dell'appalto, qualora sussistano  requisiti  tecnici
          connessi  con  il  possesso  di  particolari   attrezzature
          possedute da un ristrettissimo ambito di  imprese  operanti
          sul mercato,  queste  possano  prestare  l'avvalimento  nei
          confronti di piu' di un concorrente,  sino  ad  un  massimo
          indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire  la
          particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
          all'aggiudicatario. 
              10. Il contratto e' in ogni caso eseguito  dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
              11.  In  relazione  a  ciascuna   gara,   la   stazione
          appaltante trasmette all'Autorita' tutte  le  dichiarazioni
          di avvalimento, indicando  altresi'  l'aggiudicatario,  per
          l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul  sito
          informatico presso l'Osservatorio.». 
              «Art. 50  (Avvalimento  nel  caso  di  operativita'  di
          sistemi di attestazione o di sistemi di  qualificazione)õõe
          (art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17). -
          1. Per i lavori, il regolamento disciplina la  possibilita'
          di  conseguire  l'attestazione  SOA  nel   rispetto   delle
          disposizioni previste dall'art. 49, sempreche'  compatibili
          con i seguenti principi: 
                a) tra  l'impresa  che  si  avvale  dei  requisiti  e
          l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo
          ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 codice civile;  oppure
          entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa
          impresa ai sensi  dell'art.  2359,  commi  1  e  2,  codice
          civile; 
                b)   l'impresa   ausiliaria   deve   rilasciare   una
          dichiarazione con la  quale  assume  l'obbligo,  anche  nei
          confronti  delle  stazioni   appaltanti,   di   mettere   a
          disposizione le risorse oggetto di  avvalimento  in  favore
          dell'impresa ausiliata per tutto il  periodo  di  validita'
          della attestazione SOA; 
                c) l'impresa ausiliata e l'impresa  ausiliaria  hanno
          l'obbligo di comunicare le  circostanze  che  fanno  venire
          meno la messa a disposizione delle risorse; 
                d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque
          i commi 8 e 9 dell'art. 49. 
              2.  L'omessa  o  non  veritiera   comunicazione   delle
          circostanze di cui alla lettera c) del  comma  1,  comporta
          l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma  11,
          nonche' la  sospensione  dell'attestazione  SOA,  da  parte
          dell'Autorita', sia nei confronti della impresa  ausiliaria
          sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da  sei  mesi  a
          tre anni. 
              3.  L'attestazione  di  qualificazione   SOA   mediante
          avvalimento determina  la  responsabilita'  solidale  della
          impresa concorrente  e  dell'impresa  ausiliaria  verso  la
          stazione appaltante. 
              4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,
          in  quanto  compatibili,  ai  sistemi  legali  vigenti   di
          attestazione o di qualificazione nei servizi e forniture.». 
              «Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di
          lavori, servizi e forniture) (art.  1,  direttiva  2004/18;
          art. 19, art. 20, comma 2,  legge  n.  109/1994;  art.  83,
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   554/1999;
          articoli 326 e 329, legge n. 2248/1865, allegato F).  -  1.
          Fatti salvi i contratti  di  sponsorizzazione  e  i  lavori
          eseguiti in economia,  i  lavori  pubblici  possono  essere
          realizzati esclusivamente mediante contratti di  appalto  o
          di concessione, come definiti all'art. 3. 
              2. Negli appalti relativi a lavori,  il  decreto  o  la
          determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle  ipotesi
          di cui alle lettere b) e c) del presente comma,  in  ordine
          alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se  il
          contratto ha ad oggetto: 
                a) la sola esecuzione; 
                b)  la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di
          lavori    sulla    base     del     progetto     definitivo
          dell'amministrazione aggiudicatrice; 
                c) previa acquisizione  del  progetto  definitivo  in
          sede di offerta, la progettazione esecutiva e  l'esecuzione
          di   lavori   sulla   base   del    progetto    preliminare
          dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo  svolgimento  della
          gara e' effettuato sulla base di un  progetto  preliminare,
          nonche'   di   un   capitolato   prestazionale    corredato
          dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei
          requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto  il
          progetto definitivo e  il  prezzo.  L'offerta  relativa  al
          prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto  per
          la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
          e per l'esecuzione dei lavori. 
              Per le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle  pubbliche
          amministrazioni l'oggetto del contratto  e'  stabilito  nel
          bando di gara. Ai fini della valutazione del  progetto,  il
          regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare  ai
          "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualita',  il
          pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e
          le caratteristiche ambientali. 
              3.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche   la
          progettazione,  ai  sensi  del  comma  2,   gli   operatori
          economici devono possedere i  requisiti  prescritti  per  i
          progettisti, ovvero avvalersi di  progettisti  qualificati,
          da indicare nell'offerta, o partecipare  in  raggruppamento
          con soggetti qualificati per  la  progettazione.  Il  bando
          indica i requisiti richiesti  per  i  progettisti,  secondo
          quanto  previsto  dal   capo   IV   del   presente   titolo
          (progettazione e concorsi di progettazione), e  l'ammontare
          delle spese di progettazione comprese nell'importo  a  base
          del contratto. 
              3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b)  e
          c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si
          avvale  di   uno   o   piu'   soggetti   qualificati   alla
          realizzazione del progetto,  la  stazione  appaltante  puo'
          indicare  nel  bando  di   gara   le   modalita'   per   la
          corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del
          compenso corrispondente agli  oneri  di  progettazione,  al
          netto del ribasso d'asta, previa approvazione del  progetto
          e previa presentazione dei relativi documenti  fiscali  del
          progettista. 
              4. I contratti di appalto  di  cui  al  comma  2,  sono
          stipulati a corpo. E' facolta'  delle  stazioni  appaltanti
          stipulare  a  misura  i  contratti  di  appalto   di   sola
          esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
          di  appalto  relativi  a  manutenzione,  restauro  e  scavi
          archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese
          le opere in fondazione,  e  quelle  di  consolidamento  dei
          terreni. Per le prestazioni a corpo,  il  prezzo  convenuto
          non puo' essere modificato sulla base della verifica  della
          quantita'  o  della  qualita'  della  prestazione.  Per  le
          prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare,  in
          aumento o in diminuzione, secondo  la  quantita'  effettiva
          della  prestazione.  Per  l'esecuzione  di  prestazioni   a
          misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita'
          di misura e  per  ogni  tipologia  di  prestazione.  In  un
          medesimo contratto possono essere comprese  prestazioni  da
          eseguire a corpo e a misura. 
              5.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche   la
          progettazione,  l'esecuzione  puo'   iniziare   solo   dopo
          l'approvazione, da parte  della  stazione  appaltante,  del
          progetto esecutivo. 
              6. In sostituzione totale o  parziale  delle  somme  di
          denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando
          di gara puo'  prevedere  il  trasferimento  all'affidatario
          della   proprieta'   di    beni    immobili    appartenenti
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  gia'   indicati   nel
          programma di cui all'art. 128 per i lavori,  o  nell'avviso
          di preinformazione per i servizi e le forniture, e che  non
          assolvono piu' a funzioni di  interesse  pubblico.  Possono
          formare oggetto di  trasferimento  ai  sensi  del  presente
          comma anche i beni immobili gia' inclusi  in  programmi  di
          dismissione del patrimonio pubblico, purche' non sia  stato
          gia' pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero
          se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 
              7. Nell'ipotesi di cui al comma 6,  il  bando  di  gara
          puo' prevedere che l'immissione in  possesso  dell'immobile
          avvenga in un momento anteriore a quello del  trasferimento
          della proprieta', trasferimento che  puo'  essere  disposto
          solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo. 
              8.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  6,   le   offerte
          specificano: 
                a)  se  l'offerente  ha  interesse  a  conseguire  la
          proprieta' dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene
          offerto per l'immobile, nonche' il differenziale di  prezzo
          eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto; 
                b) se l'offerente non ha interesse  a  conseguire  la
          proprieta'   dell'immobile,   il   prezzo   richiesto   per
          l'esecuzione del contratto. 
              9. Nell'ipotesi di cui al comma 6  la  selezione  della
          migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo
          piu' basso o dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,
          valutando congiun-tamente le componenti dell'offerta di cui
          al comma 8. 
              10.  Nella  sola  ipotesi  in   cui   l'amministrazione
          aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi
          dal  prezzo  per  il  trasferimento  dell'immobile,   quale
          corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara
          deve intendersi deserta se non sono presentate offerte  per
          l'acquisizione del bene. 
              11. Il regolamento disciplina i criteri di stima  degli
          immobili e le modalita' di articolazione delle offerte e di
          selezione della migliore offerta. 
              12.  L'inserimento  nel  programma  triennale  di   cui
          all'art.  128,  dei   beni   appartenenti   al   patrimonio
          indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine
          del loro trasferimento ai sensi del comma 6,  determina  il
          venir meno del vincolo di destinazione.». 
              «Art. 58  (Dialogo  competitivo)  (art.  29,  direttiva
          2004/18).  -  1.  Nel  caso  di   appalti   particolarmente
          complessi, qualora ritengano che il ricorso alla  procedura
          aperta   o   ristretta   non   permetta    l'aggiudicazione
          dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi  del
          dialogo competitivo conformemente al presente articolo.  Il
          ricorso al dialogo competitivo  per  lavori  e'  consentito
          previo parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,
          e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla  parte  II,
          titolo III, capo IV. Per i lavori di  cui  alla  parte  II,
          titolo IV, capo II, e' altresi'  richiesto  il  parere  del
          Consiglio Superiore dei beni  culturali.  I  citati  pareri
          sono resi entro 30 giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale
          termine, l'amministrazione puo' comunque procedere. 
              2. Ai  fini  del  ricorso  al  dialogo  competitivo  un
          appalto pubblico e' considerato "particolarmente complesso"
          quando la stazione appaltante: 
                non  e'  oggettivamente   in   grado   di   definire,
          conformemente all'art. 68, comma 3, lettere b), c) o d),  i
          mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i  suoi
          obiettivi, o non e' oggettivamente in grado di  specificare
          l'impostazione giuridica  o  finanziaria  di  un  progetto.
          Possono,   secondo   le   circostanze   concrete,    essere
          considerati particolarmente complessi  gli  appalti  per  i
          quali la  stazione  appaltante  non  dispone,  a  causa  di
          fattori oggettivi ad  essa  non  imputabili,  di  studi  in
          merito alla identificazione e  quantificazione  dei  propri
          bisogni  o  all'individuazione  dei  mezzi  strumentali  al
          soddisfacimento dei predetti bisogni, alle  caratteristiche
          funzionali, tecniche, gestionali  ed  economico-finanziarie
          degli stessi e  all'analisi  dello  stato  di  fatto  e  di
          diritto di ogni intervento nelle sue  eventuali  componenti
          storico-artistiche,    architettoniche,     paesaggistiche,
          nonche'  sulle  componenti  di  sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. 
              3. Il provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante
          decide di ricorrere al dialogo competitivo  deve  contenere
          specifica  motivazione  in  merito  alla  sussistenza   dei
          presupposti previsti dal comma 2. 
              4. L'unico criterio per  l'aggiudicazione  dell'appalto
          pubblico  e'  quello   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa. 
              5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando  di  gara
          confor-memente all'art. 64 in  cui  rendono  noti  le  loro
          necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso  o
          in  un  documento   descrittivo   che   costituisce   parte
          integrante del bando, nei quali sono  altresi'  indicati  i
          requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
          tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
          criteri di valutazione delle offerte di  cui  all'art.  83,
          comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
          presentare istanza di partecipazione alla procedura. 
              6. Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i  candidati
          ammessi conformemente ai requisiti di cui  al  comma  5  un
          dialogo finalizzato all'individuazione e  alla  definizione
          dei mezzi piu' idonei a soddisfare  le  loro  necessita'  o
          obiettivi. Nella fase del dialogo  esse  possono  discutere
          con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto. 
              7.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti,  in  particolare  non  forniscono,  in   modo
          discriminatorio, informazioni che possano  favorire  alcuni
          partecipanti rispetto ad altri. 
              8. Le stazioni appaltanti  non  possono  rivelare  agli
          altri  partecipanti  le  soluzioni   proposte   ne'   altre
          informazioni    riservate    comunicate    dal    candidato
          partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 
              9. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura si svolga in fasi successive in modo  da  ridurre
          il numero di soluzioni da discutere  durante  la  fase  del
          dialogo applicando i criteri di  aggiudi-cazione  precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo. 
              10.  Le  stazioni  appaltanti  proseguono  il   dialogo
          finche' non sono in grado di individuare, se del caso  dopo
          averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 
              11.  Le  stazioni  appaltanti   possono   motivatamente
          ritenere che nessuna delle soluzioni proposte  soddisfi  le
          proprie necessita'  o  obiettivi.  In  tal  caso  informano
          immediatamente i partecipanti, ai quali  non  spetta  alcun
          indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal  comma
          17. 
              12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso  il
          dialogo e averne  informato  i  partecipanti,  le  stazioni
          appaltanti li invitano a presentare le loro offerte  finali
          in base alla o  alle  soluzioni  presentate  e  specificate
          nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
          gli elementi richiesti e  necessari  per  l'esecuzione  del
          progetto. 
              13. (Abrogato). 
              14. Su richiesta delle stazioni appaltanti  le  offerte
          possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
          tali   precisazioni,   chiarimenti,    perfezionamenti    o
          complementi non possono avere l'effetto di  modificare  gli
          elementi fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto  quale
          posto in gara  la  cui  variazione  rischi  di  falsare  la
          concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
              15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa conformemente all'art.  83.
          Per  i  lavori,  la  procedura  si  puo'   concludere   con
          l'affidamento di una concessione di cui all'art. 143. 
              16. L'offerente che risulta aver  presentato  l'offerta
          economicamente piu'  vantaggiosa  puo'  essere  invitato  a
          precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare  gli
          impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non  abbia
          l'effetto di modificare elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto quale posto in gara, falsare la  concorrenza
          o comportare discriminazioni. 
              17. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          incentivi per partecipanti al dialogo,  anche  nell'ipotesi
          in cui al comma 11. 
              18. Le stazioni appaltanti  non  possono  ricorrere  al
          dialogo  competitivo  in  modo  abusivo  o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. 
              «Art. 64 (Bando di gara) (art. 35, parr. 2 e 3, e  art.
          36.1., direttiva 2004/18; art. 3,  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 55/1991;  art.  5,  comma  2,
          decreto legislativo n. 358/1992; art. 8, comma  2,  decreto
          legislativo n. 157/1995; art. 80,  comma  11,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999). - 1. Le  stazioni
          appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico  o
          un accordo  quadro  mediante  procedura  aperta,  procedura
          ristretta, procedura  negoziata  con  pubblicazione  di  un
          bando di  gara,  dialogo  competitivo,  rendono  nota  tale
          intenzione con un bando di gara. 
              2. Le stazioni appaltanti che  intendono  istituire  un
          sistema  dinamico  di  acquisizione   rendono   nota   tale
          intenzione mediante un bando di gara. 
              3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare  un
          appalto  pubblico  basato  su  un   sistema   dinamico   di
          acquisizione rendono nota tale intenzione con un  bando  di
          gara semplificato. 
              4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati  nel
          presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A e
          ogni  altra  informazione  ritenuta  utile  dalla  stazione
          appaltante, secondo il formato  dei  modelli  di  formulari
          adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
          cui all'art. 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.». 
              «Art. 65  (Avviso  sui  risultati  della  procedura  di
          affidamento) (art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1,
          direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 55/1990; art. 5, comma
          3, decreto  legislativo  n.  358/1992;  art.  8,  comma  3,
          decreto legislativo n. 157/1995; art. 80, comma 11, decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  554/1999).  -  1.  Le
          stazioni appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un  contratto
          pubblico o concluso un accordo  quadro  inviano  un  avviso
          secondo le modalita' di pubblicazione di cui  all'art.  66,
          conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai  risultati
          della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni
          dall'aggiudicazione  del  contratto  o  dalla   conclusione
          dell'accordo quadro. 
              2. Nel caso di accordi quadro conclusi  in  conformita'
          all'art.  59,  le   stazioni   appaltanti   sono   esentate
          dall'invio di  un  avviso  in  merito  ai  risultati  della
          procedura di aggiudicazione di ciascun  appalto  basato  su
          tale accordo. 
              3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
          risultato dell'aggiudicazione degli appalti  basati  su  un
          sistema dinamico di acquisizione entro  quarantotto  giorni
          dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono  tuttavia
          raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal  caso,
          esse  inviano  gli  avvisi  raggruppati   al   piu'   tardi
          quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre. 
              4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi  elencati
          nell'allegato  II  B,  le  stazioni   appaltanti   indicano
          nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. 
              5.  L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento contiene gli  elementi  indicati  nel  presente
          codice, le informazioni di cui  all'allegato  X  A  e  ogni
          altra informazione ritenuta utile, secondo il  formato  dei
          modelli di formulari adottati dalla Commissione. 
              6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione  del
          contratto o alla conclusione  dell'accordo  quadro  possono
          essere  omesse  qualora  la  loro   divulgazione   ostacoli
          l'applicazione della  legge,  sia  contraria  all'interesse
          pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali  di
          operatori economici pubblici o privati oppure possa  recare
          pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.». 
              «Art.  70  (Termini  di  ricezione  delle  domande   di
          partecipazione e di  ricezione  delle  offerte)  (art.  38,
          direttiva 2004/18;  art.  3,  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri n. 55/1991; articoli 6 e 7,  decreto
          legislativo  n.  358/1992;  articoli  9   e   10,   decreto
          legislativo  n.  157/1995;  articoli  79,  comma  1,  primo
          periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81,  comma  1,  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999) - 1. Nel fissare i
          termini per la ricezione delle offerte e delle  domande  di
          partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto  della
          complessita' della prestazione oggetto del contratto e  del
          tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e
          in ogni caso rispettano  i  termini  minimi  stabiliti  dal
          presente articolo. 
              2. Nelle procedure aperte, il termine per la  ricezione
          delle offerte non  puo'  essere  inferiore  a  cinquantadue
          giorni decorrenti dalla data di trasmissione del  bando  di
          gara. 
              3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
          con pubblicazione di  un  bando  di  gara,  e  nel  dialogo
          competitivo, il termine per la ricezione delle  domande  di
          partecipazione non  puo'  essere  inferiore  a  trentasette
          giorni decorrenti dalla data di trasmissione del  bando  di
          gara. 
              4.  Nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per   la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          quaranta  giorni  dalla  data  di   invio   dell'invito   a
          presentare le offerte. 
              5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni
          di urgenza, non puo' essere inferiore a venti giorni  dalla
          data di invio dell'invito. 
              6. In tutte le procedure, quando il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          sessanta giorni dalla data di  trasmissione  del  bando  di
          gara o di invio dell'invito; quando  il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione definitiva, il  termine  per
          la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          ottanta giorni con le medesime decorrenze. 
              7. Nei casi  in  cui  le  stazioni  appaltanti  abbiano
          pubblicato un avviso di preinformazione, il termine  minimo
          per la ricezione delle offerte  nelle  procedure  aperte  e
          ristrette puo' essere ridotto, di norma, a trentasei giorni
          e comunque mai a meno di ventidue giorni,  ne'  a  meno  di
          cinquanta giorni se il contratto ha per  oggetto  anche  la
          progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
          decorrono  dalla  data  di  trasmissione  del  bando  nelle
          procedure aperte, e  dalla  data  di  invio  dell'invito  a
          presentare le offerte nelle  procedure  ristrette,  e  sono
          ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a  suo
          tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste
          per  il  bando  dall'allegato  IX  A,  sempre   che   dette
          informazioni   fossero   disponibili   al   momento   della
          pubblicazione dell'avviso e che  tale  avviso  fosse  stato
          inviato per  la  pubblicazione  non  meno  di  cinquantadue
          giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del
          bando di gara. 
              8.  Se  i  bandi  sono  redatti  e  trasmessi  per  via
          elettronica  secondo  il  formato   e   le   modalita'   di
          trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i  termini
          minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2  e
          7, nelle procedure aperte,  e  il  termine  minimo  per  la
          ricezione delle domande di partecipazione di cui  al  comma
          3, nelle procedure ristrette, nelle procedure  negoziate  e
          nel dialogo competitivo, possono essere  ridotti  di  sette
          giorni. 
              9.  Se  le  stazioni  appaltanti   offrono,   per   via
          elettronica e a decorrere  dalla  pubblicazione  del  bando
          secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e  completo
          al capitolato d'oneri e  a  ogni  documento  complementare,
          precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet  presso
          il quale tale documentazione  e'  accessibile,  il  termine
          minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2,  nelle
          procedure aperte, e il termine minimo  di  ricezione  delle
          offerte di cui  al  comma  4,  nelle  procedure  ristrette,
          possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione  e'
          cumulabile con quella di cui al comma 8. 
              10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i
          documenti  e   le   informazioni   complementari,   sebbene
          richiesti  in  tempo  utile  da   parte   degli   operatori
          economici, non sono stati forniti entro i  termini  di  cui
          agli articoli 71 e 72,  o  se  le  offerte  possono  essere
          formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o  previa
          consultazione  sul  posto   dei   documenti   allegati   al
          capitolato  d'oneri,  i  termini  per  la  ricezione  delle
          offerte sono prorogati in modo adeguato  a  consentire  che
          tutti gli operatori economici interessati possano  prendere
          conoscenza  di  tutte  le  informazioni   necessarie   alla
          preparazione delle offerte. 
              11.  Nelle  procedure  ristrette  e   nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire: 
                a) un termine  per  la  ricezione  delle  domande  di
          parteci-pazione, non inferiore a quindici giorni dalla data
          di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del
          bando alla Commissione; 
                b) e, nelle procedure ristrette, un  termine  per  la
          ricezione delle  offerte  non  inferiore  a  dieci  giorni,
          ovvero non inferiore a trenta giorni se  l'offerta  ha  per
          oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla  data
          di invio dell'invito a presentare offerte. Tale  previsione
          non si applica al termine per la ricezione  delle  offerte,
          se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo. 
              12.  Nelle  procedure  negoziate  senza  bando,  quando
          l'urgenza rende  impossibile  osservare  i  termini  minimi
          previsti   dal   presente    articolo,    l'amministrazione
          stabilisce i termini nel rispetto,  per  quanto  possibile,
          del comma 1.». 
              «Art. 74 (Forma e contenuto delle  offerte).  -  1.  Le
          offerte hanno forma di documento cartaceo o  elettronico  e
          sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo  le
          norme di cui all'art. 77. 
              2. Le offerte contengono gli  elementi  prescritti  dal
          bando o dall'invito ovvero dal capitolato  d'oneri,  e,  in
          ogni  caso,  gli  elementi  essenziali   per   identificare
          l'offerente e il  suo  indirizzo  e  la  procedura  cui  si
          riferiscono,  le  caratteristiche   e   il   prezzo   della
          prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti
          soggettivi di partecipazione. 
              3. Salvo  che  l'offerta  del  prezzo  sia  determinata
          mediante prezzi unitari,  il  mancato  utilizzo  di  moduli
          predisposti dalle stazioni appaltanti per la  presentazione
          delle offerte non costituisce causa di esclusione. 
              4. Le offerte sono corredate dei  documenti  prescritti
          dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri. 
              5.  Le  stazioni  appaltanti  richiedono  gli  elementi
          essenziali di cui al comma 2, nonche' gli altri elementi  e
          documenti necessari o utili, nel rispetto del principio  di
          proporzionalita' in relazione all'oggetto del  contratto  e
          alle finalita' dell'offerta. 
              6. Le stazioni appaltanti non  richiedono  documenti  e
          certificati per i quali  le  norme  vigenti  consentano  la
          presentazione  di  dichiarazioni   sostitutive,   salvi   i
          controlli successivi in corso di gara sulla veridicita'  di
          dette dichiarazioni. 
              7. Si applicano l'art. 18,  comma  2,  legge  7  agosto
          1990, n. 241, nonche' gli articoli 43 e 46, del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive modificazioni e integrazioni.». 
              «Art. 75 (Garanzie a corredo  dell'offerta)  (art.  30,
          comma 1, comma 2-bis, legge  n.  109/1994;  art.  8,  comma
          11-quater, legge n. 109/1994 come novellato  dall'art.  24,
          legge n. 62/2005; art. 100, decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  554/1999;  art.  24,  comma  10,  legge  n.
          62/2005). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari
          al due per cento del  prezzo  base  indicato  nel  bando  o
          nell'invito, sotto forma di cauzione o di  fideiussione,  a
          scelta dell'offerente. 
              2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a   scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,
          presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le
          aziende  autorizzate,  a   titolo   di   pegno   a   favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere  bancaria  o   assicurativa   o   rilasciata   dagli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o   prevalente
          attivita' di rilascio di garanzie, a cio'  autorizzati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
          comma 2, del codice civile,  nonche'  l'operativita'  della
          garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,   a   semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  validita'   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno del garante a rinnovare la  garanzia,  per  la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua scadenza non sia ancora intervenuta  l'aggiudi-cazione,
          su richiesta della  stazione  appaltante  nel  corso  della
          procedura. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto per  fatto  dell'affidatario,  ed  e'  svincolata
          automaticamente  al  momento   della   sottoscrizione   del
          contratto medesimo. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per  fruire  di  tale
          beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede   di
          offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
          prescritti dalle norme vigenti. 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare  la
          garanzia fideiussoria per l'esecuzione  del  contratto,  di
          cui   all'art.   113,   qualora   l'offerente    risultasse
          affidatario. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia.». 
              «Art. 79  (Informazioni  circa  i  mancati  inviti,  le
          esclusioni  e  le  aggiudicazioni)  (art.   41,   direttiva
          2004/18; art. 49.1 e  49.2,  direttiva  2004/17;  art.  20,
          legge n.  55/1990;  art.  21,  commi  1,  2  e  3,  decreto
          legislativo n. 358/1992; art. 27,  commi  1  e  2,  decreto
          legislativo n. 157/1995; art. 27,  commi  3  e  4,  decreto
          legislativo n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 24, comma 10,
          legge n. 62/2005). - 1. Le  stazioni  appaltanti  informano
          tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni
          prese riguardo  alla  conclusione  di  un  accordo  quadro,
          all'aggiudicazione di un appalto, o  all'ammissione  in  un
          sistema dinamico di acquisizione,  ivi  compresi  i  motivi
          della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero
          di non aggiudicare un appalto per il quale e' stata indetta
          una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero  di  non
          attuare un sistema dinamico di acquisizione. 
              2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano: 
                a) ad ogni candidato escluso  i  motivi  del  rigetto
          della candidatura; 
                b) ad ogni offerente escluso  i  motivi  del  rigetto
          della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'art.  68,
          commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza  o
          della decisione secondo cui i  lavori,  le  forniture  o  i
          servizi non sono conformi alle prestazioni o  ai  requisiti
          funzionali; 
                c) ad ogni offerente che abbia presentato  un'offerta
          selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta
          selezionata  e  il  nome  dell'offerente   cui   e'   stato
          aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro. 
              3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al  comma
          2 sono fornite: 
                a) su richiesta scritta della parte interessata; 
                b) per iscritto; 
                c) il prima possibile e comunque non  oltre  quindici
          giorni dalla ricezione della domanda scritta. 
              4.   Tuttavia   le    stazioni    appaltanti    possono
          motivatamente   omettere   talune   informazioni   relative
          all'aggiudicazione  dei  contratti,  alla  conclusione   di
          accordi quadro o all'ammissione ad un sistema  dinamico  di
          acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione
          ostacoli  l'applicazione   della   legge,   sia   contraria
          all'interesse pubblico, pregiudichi i  legittimi  interessi
          commerciali di operatori economici  pubblici  o  privati  o
          dell'operatore  economico  cui  e'  stato  aggiudicato   il
          contratto,  oppure  possa  recare  pregiudizio  alla  leale
          concorrenza tra questi. 
              5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio: 
                a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro
          un    termine    non    superiore    a    cinque    giorni,
          all'aggiudicatario,  al   concorrente   che   segue   nella
          graduatoria, a  tutti  i  candidati  che  hanno  presentato
          un'offerta ammessa in gara, nonche' a coloro la cui offerta
          sia stata esclusa, se hanno proposto  impugnazione  avverso
          l'esclusione,  o  sono  in  termini  per  presentare  detta
          impugnazione; 
                b)  l'esclusione,  ai  candidati  e  agli   offerenti
          esclusi, tempestivamente e comunque entro  un  termine  non
          superiore a cinque giorni dall'esclusione; 
                b-bis) La decisione, a  tutti  i  candidati,  di  non
          aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un  accordo
          quadro.». 
              «Art. 83  (Criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
          vantaggiosa)  (art.  53,  direttiva   2004/18;   art.   55,
          direttiva 2004/17; art. 21, legge  n.  109/1994;  art.  19,
          decreto  legislativo  n.   358/1992;   art.   23,   decreto
          legislativo n. 157/1995; art. 24,  decreto  legislativo  n.
          158/1995). - 1. Quando il  contratto  e'  affidato  con  il
          criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  il
          bando  di  gara  stabilisce  i   criteri   di   valutazione
          dell'offerta, pertinenti alla natura,  all'oggetto  e  alle
          caratteristiche   del   contratto,    quali,    a    titolo
          esemplificativo: 
                a) il prezzo; 
                b) la qualita'; 
                c) il pregio tecnico; 
                d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
                e) le caratteristiche ambientali  e  il  contenimento
          dei  consumi  energetici   e   delle   risorse   ambientali
          dell'opera o del prodotto; 
                f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
                g) la redditivita'; 
                h) il servizio successivo alla vendita; 
                i) l'assistenza tecnica; 
                l) la data di consegna ovvero il termine di  consegna
          o di esecuzione; 
                m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; 
                n) la sicurezza di approvvigionamento; 
                o) in caso di concessioni,  altresi'  la  durata  del
          contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri
          di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti. 
              2.  Il  bando  di  gara  ovvero,  in  caso  di  dialogo
          competitivo, il bando o il documento descrittivo,  elencano
          i  criteri  di  valutazione  e  precisano  la  ponderazione
          relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante  una
          soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui
          lo scarto tra il punteggio della soglia  e  quello  massimo
          relativo all'elemento  cui  si  riferisce  la  soglia  deve
          essere appropriato. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti,   quando   ritengono   la
          ponderazione di cui al  comma  2  impossibile  per  ragioni
          dimostrabili, indicano nel bando di gara e  nel  capitolato
          d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
          documento descrittivo, l'ordine decrescente  di  importanza
          dei criteri. 
              4.  Il  bando  per  ciascun  criterio  di   valutazione
          prescelto  prevede,  ove  necessario,  i  sub-criteri  e  i
          sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione  appaltante  non
          sia   in   grado   di   stabilirli   tramite   la   propria
          organizzazione, provvede a nominare uno o piu' esperti  con
          il decreto o la determina a contrarre,  affidando  ad  essi
          l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi  e  le
          relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di
          gara. 
              5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
          punteggio a  ciascun  elemento  dell'offerta,  le  stazioni
          appaltanti utilizzano metodologie  tali  da  consentire  di
          individuare  con  un  unico   parametro   numerico   finale
          l'offerta  piu'   vantaggiosa.   Dette   metodologie   sono
          stabilite  dal  regolamento,  distintamente   per   lavori,
          servizi  e  forniture  e,  ove   occorra,   con   modalita'
          semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
          servizi, tiene conto di quanto stabilito  dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117
          e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  18
          novembre  2005,  in  quanto  compatibili  con  il  presente
          codice.». 
              «Art. 85 (Ricorso alle  aste  elettroniche)  (art.  54,
          direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  101/2002).  -  1.  Nelle
          procedure aperte,  ristrette,  o  negoziate  previo  bando,
          quando ricorrono le  condizioni  di  cui  al  comma  3,  le
          stazioni appaltanti possono stabilire che  l'aggiudicazione
          dei  contratti  di  appalto  avvenga   attraverso   un'asta
          elettronica. 
              2. Alle condizioni di  cui  al  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti  possono   stabilire   di   ricorrere   all'asta
          elettronica  in  occasione  del  rilancio   del   confronto
          competitivo  fra  le  parti  di  un   accordo   quadro,   e
          dell'indizione  di  gare   per   appalti   da   aggiudicare
          nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione. 
              3.  Le  aste  elettroniche  possono  essere  utilizzate
          quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in
          maniera precisa e la valutazione delle offerte  rispondenti
          alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
          automaticamente da un  mezzo  elettronico,  sulla  base  di
          elementi quantificabili in modo tale da essere espressi  in
          cifre o percentuali. Le  stazioni  appaltanti  non  possono
          ricorrere alle aste elettroniche  abusivamente  o  in  modo
          tale da impedire, limitare o distorcere  la  concorrenza  o
          comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come
          definito dal bando e dagli altri atti di gara. 
              4. L'asta elettronica riguarda: 
                a)  unicamente  i  prezzi,  quando  l'appalto   viene
          aggiudicato al prezzo piu' basso; 
                b) i prezzi e i valori  degli  elementi  dell'offerta
          indicati  negli  atti  di  gara,  quando  l'appalto   viene
          aggiudicato all'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              5.   Il   ricorso   ad    un'asta    elettronica    per
          l'aggiudicazione  dell'appalto  deve  essere  espressamente
          indicato nel bando di gara. 
              6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti
          specifiche informazioni: 
                a)  gli  elementi  i  cui  valori  sono  oggetto   di
          valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica; 
                b) gli eventuali limiti minimi e massimi  dei  valori
          degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche
          dell'appalto; 
                c) le informazioni che saranno messe  a  disposizione
          degli  offerenti  nel  corso  dell'asta   elettronica   con
          eventuale indicazione del momento in cui  saranno  messe  a
          loro disposizione; 
                d)  le  informazioni   riguardanti   lo   svolgimento
          dell'asta elettronica; 
                e) le condizioni alle  quali  gli  offerenti  possono
          effettuare rilanci e, in  particolare,  gli  scarti  minimi
          eventualmente richiesti per il rilancio; 
                f)  le  informazioni   riguardanti   il   dispositivo
          elettronico utilizzato, nonche' le modalita'  e  specifiche
          tecniche di collegamento. 
              7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni
          appaltanti  effettuano,  in  seduta  riservata,  una  prima
          valutazione  completa  delle  offerte  pervenute   con   le
          modalita' stabilite nel bando di gara e in  conformita'  al
          criterio  di  aggiudicazione  prescelto  e  alla   relativa
          ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte
          ammissibili   sono   invitati   simultaneamente   per   via
          elettronica a  presentare  nuovi  prezzi  o  nuovi  valori;
          l'invito   contiene   ogni   informazione   necessaria   al
          collegamento   individuale   al   dispositivo   elettronico
          utilizzato e precisa la data e l'ora  di  inizio  dell'asta
          elettronica.  L'asta  elettronica  si  svolge  in  un'unica
          seduta  e  non  puo'  aver  inizio  prima  di  due   giorni
          lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 
              8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al  criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  l'invito  di
          cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione
          completa    dell'offerta    dell'offerente     interessato,
          effettuata conformemente alla ponderazione di cui  all'art.
          83,  comma  2.  L'invito  precisa,  altresi',  la   formula
          matematica che determina, durante  l'asta  elettronica,  le
          riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi  prezzi
          o dei nuovi valori presentati. Questa  formula  integra  la
          ponderazione di tutti i criteri stabiliti  per  determinare
          l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,  quale  indicata
          nel bando o negli  altri  atti  di  gara;  a  tal  fine  le
          eventuali forcelle devono essere  precedentemente  espresse
          con un valore determinato. Qualora siano ammesse  varianti,
          per ciascuna  variante  deve  essere  fornita  una  formula
          matematica separata per la relativa ponderazione. 
              9.  Nel  corso  dell'asta  elettronica,   le   stazioni
          appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli  offerenti
          almeno le informazioni che consentano loro di conoscere  in
          ogni momento la  rispettiva  classificazione.  Le  stazioni
          appaltanti   possono,   altresi',   comunicare    ulteriori
          informazioni riguardanti  prezzi  o  valori  presentati  da
          altri offerenti, purche' sia previsto negli atti  di  gara.
          Le  stazioni  appaltanti  possono  inoltre,  in   qualsiasi
          momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa
          fase d'asta, fermo restando che in nessun caso puo'  essere
          resa  nota   l'identita'   degli   offerenti   durante   lo
          svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione. 
              10. Le stazioni appaltanti dichiarano  conclusa  l'asta
          elettronica alla data e  ora  di  chiusura  preventivamente
          fissate. 
              11. Dopo aver dichiarata conclusa  l'asta  elettronica,
          le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  l'appalto  ai  sensi
          dell'art.  81,  in   funzione   dei   risultati   dell'asta
          elettronica. 
              12. Il regolamento stabilisce: 
                a) i presupposti e le condizioni  specifiche  per  il
          ricorso alle aste elettroniche; 
                b)  i  requisiti  e  le  modalita'   tecniche   della
          procedura di asta elettronica; 
                c) le condizioni e  le  modalita'  di  esercizio  del
          diritto di  accesso  agli  atti  della  procedura  di  asta
          elettronica, nel rispetto dell'art. 13. 
              13. Alle condizioni di cui  al  comma  3,  le  stazioni
          appaltanti possono stabilire di ricorrere  a  procedure  di
          gara   interamente   gestite   con   sistemi    telematici,
          disciplinate  con  il  regolamento   nel   rispetto   delle
          disposizioni di cui al presente codice.». 
              «Art. 88 (Procedimento  di  verifica  e  di  esclusione
          delle  offerte  anormalmente  basse)  (art.  55,  direttiva
          2004/18; art. 57, direttiva  2004/17;  art.  21,  legge  n.
          109/1994; art. 89, decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 554/1999). -  1.  La  richiesta  di  giustificazioni  e'
          formulata  per  iscritto  e  puo'  indicare  le  componenti
          dell'offerta   ritenute   anormalmente    basse,    ovvero,
          alternativamente o congiuntamente, invitare  l'offerente  a
          dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. 
              2. All'offerente e' assegnato un termine non  inferiore
          a  dieci  giorni   per   presentare,   per   iscritto,   le
          giustificazioni richieste. 
              3. La stazione appaltante, se  del  caso  mediante  una
          commissione  costituita  secondo  i  criteri  fissati   dal
          regolamento  di  cui  all'art.  5,  esamina  gli   elementi
          costitutivi    dell'offerta     tenendo     conto     delle
          giustificazioni  fornite,  e  puo'  chiedere  per  iscritto
          ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a  seguito
          di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque
          giorni lavorativi. 
              4.   Prima    di    escludere    l'offerta,    ritenuta
          eccessivamente  bassa,  la  stazione   appaltante   convoca
          l'offerente con un anticipo non inferiore a  cinque  giorni
          lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga
          utile. 
              5.  Se  l'offerente  non  si  presenta  alla  data   di
          convocazione  stabilita,  la   stazione   appaltante   puo'
          prescindere dalla sua audizione. 
              6. (Soppresso). 
              7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima
          migliore offerta, se la stessa appaia  anormalmente  bassa,
          e, se la ritiene  anomala,  procede  nella  stessa  maniera
          progressivamente nei confronti  delle  successive  migliori
          offerte,  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non
          anomala. All'esito del procedimento di verifica la stazione
          appaltante dichiara le  eventuali  esclusioni  di  ciascuna
          offerta che, in  base  all'esame  degli  elementi  forniti,
          risulta,  nel  suo  complesso,  inaffidabile,  e   dichiara
          l'aggiudicazione  definitiva  in  favore   della   migliore
          offerta non anomala.». 
              «Art.  90  (Progettazione  interna  ed   esterna   alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  in   materia   di   lavori
          pubblici) (articoli 17 e 18, legge n. 109/1994).  -  1.  Le
          prestazioni  relative   alla   progettazione   preliminare,
          definitiva ed esecutiva di lavori, nonche'  alla  direzione
          dei    lavori    e    agli    incarichi     di     supporto
          tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile  del
          procedimento e del dirigente competente alla formazione del
          programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: 
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
                b) dagli uffici  consortili  di  progettazione  e  di
          direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi  e
          unioni, le comunita' montane, le aziende  unita'  sanitarie
          locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione  e  gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267; 
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
          legge; 
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,  e
          successive modificazioni,  ivi  compresi,  con  riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni  mobili   e   delle   superfici   decorate   di   beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
                e) dalle societa' di professionisti; 
                f) dalle societa' di ingegneria; 
                f-bis) da prestatori  di  servizi  di  ingegneria  ed
          architettura di cui alla categoria 12  dell'allegato  II  A
          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente
          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
                g)  da  raggruppamenti  temporanei   costituiti   dai
          soggetti di cui alle lettere d), e), f),  f-bis  e  h),  ai
          quali si applicano le disposizioni di cui  all'art.  37  in
          quanto compatibili; 
                h) da consorzi stabili di societa' di  professionisti
          e di societa' di ingegneria, anche in forma mista,  formati
          da non meno di tre  consorziati  che  abbiano  operato  nel
          settore dei servizi di ingegneria e  architettura,  per  un
          periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano
          deciso di operare in modo congiunto secondo  le  previsioni
          del comma 1 dell'art. 36. E' vietata  la  partecipazione  a
          piu' di un consorzio stabile. Ai fini della  partecipazione
          alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
          attivita'  tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,   il
          fatturato globale in servizi di ingegneria  e  architettura
          realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
          o nel decennio precedente e'  incrementato  secondo  quanto
          stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente  legge;  ai
          consorzi  stabili  di  societa'  di  professionisti  e   di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni di cui all'art. 36, commi  4  e  5  e  di  cui
          all'art. 253, comma 8. 
              2. Si intendono per: 
                a) societa' di professionisti le societa'  costituite
          esclusivamente tra professionisti iscritti  negli  appositi
          albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,  nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del titolo V del libro  quinto  del  codice  civile  ovvero
          nella forma di societa' cooperativa di cui al  capo  I  del
          titolo VI del libro quinto del codice civile, che  eseguono
          studi di fattibilita', ricerche, consulenze,  progettazioni
          o  direzioni  dei   lavori,   valutazioni   di   congruita'
          tecnico-economica o studi di  impatto  ambientale.  I  soci
          delle societa' agli effetti previdenziali  sono  assimilati
          ai  professionisti  che  svolgono  l'attivita'   in   forma
          associata ai sensi dell'art.  1  della  legge  23  novembre
          1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle societa'  si  applica
          il  contributo  integrativo  previsto   dalle   norme   che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della   iscrizione   obbligatoria    al    relativo    albo
          professionale. Detto contributo dovra' essere  versato  pro
          quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli   ordinamenti
          statutari e i regolamenti vigenti; 
                b) societa' di ingegneria le societa' di capitali  di
          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del
          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di
          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice
          civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera  a),
          che eseguono studi di fattibilita',  ricerche,  consulenze,
          progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni   di
          congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
          Ai   corrispettivi   relativi   alle   predette   attivita'
          professionali si applica il contributo integrativo  qualora
          previsto dalle norme legislative che regolano la  Cassa  di
          previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
          fa riferimento in forza della  iscrizione  obbligatoria  al
          relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
          versato  pro  quota  alle  rispettive  Casse  secondo   gli
          ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti. 
              3. Il regolamento stabilisce i requisiti  organizzativi
          e tecnici che devono possedere le societa' di cui al  comma
          2 del presente articolo. 
              4. I progetti redatti dai soggetti di cui al  comma  1,
          lettere a), b) e  c),  sono  firmati  da  dipendenti  delle
          amministrazioni abilitati all'esercizio della  professione.
          I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di  lavoro  a
          tempo   parziale   non   possono   espletare,   nell'ambito
          territoriale  dell'ufficio   di   appartenenza,   incarichi
          professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, se non  conseguenti  ai
          rapporti d'impiego. 
              5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione  per  intero,  a  carico  delle   stazioni
          appaltanti, di polizze assicurative per  la  copertura  dei
          rischi di natura  professionale  a  favore  dei  dipendenti
          incaricati della progettazione.  Nel  caso  di  affidamento
          della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione  e'
          a carico dei soggetti stessi. 
              6. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare
          la  redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo   ed
          esecutivo,   nonche'   lo    svolgimento    di    attivita'
          tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione,   ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h), in caso di carenza in organico di personale  tecnico,
          ovvero  di  difficolta'  di  rispettare   i   tempi   della
          programmazione dei lavori o  di  svolgere  le  funzioni  di
          istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessita'
          o di rilevanza architettonica o ambientale  o  in  caso  di
          necessita' di predisporre progetti  integrali,  cosi'  come
          definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto  di  una
          pluralita' di competenze, casi che devono essere  accertati
          e certificati dal responsabile del procedimento. 
              7.  Indipendentemente  dalla   natura   giuridica   del
          soggetto affidatario dell'incarico di cui al  comma  6,  lo
          stesso deve essere  espletato  da  professionisti  iscritti
          negli  appositi  albi  previsti  dai  vigenti   ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione     delle     rispettive      qualificazioni
          professionali.  Deve  inoltre   essere   indicata,   sempre
          nell'offerta,     la     persona     fisica      incaricata
          dell'integrazione tra le varie prestazioni  specialistiche.
          Il regolamento definisce le  modalita'  per  promuovere  la
          presenza  anche  di  giovani  professionisti   nei   gruppi
          concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione,
          concorsi  di  progettazione,  concorsi  di  idee.  All'atto
          dell'affidamento dell'incarico deve  essere  dimostrata  la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.