(parte 3)

           	
				
 
              8. Gli affidatari di  incarichi  di  progettazione  non
          possono partecipare agli  appalti  o  alle  concessioni  di
          lavori  pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti   o
          cottimi, per i quali abbiano svolto la  suddetta  attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo'  partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni di controllo e di  collegamento  si  determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile. I divieti di cui al presente comma sono  estesi  ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e  ai
          loro dipendenti, nonche' agli affidatari  di  attivita'  di
          supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.». 
              «Art. 91 (Procedure di affidamento) (art. 17, legge  n.
          109/1994).  -  1.  Per  l'affidamento   di   incarichi   di
          progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase  di
          progettazione, di direzione dei  lavori,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di esecuzione  e  di  collaudo  nel
          rispetto di quanto disposto all'art. 120  comma  2-bis,  di
          importo pari o superiore a 100.000  euro  si  applicano  le
          disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del
          codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di  cui
          alla parte III, le disposizioni ivi previste. 
              2. Gli incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento
          della sicurezza in fase di progettazione, di direzione  dei
          lavori,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase   di
          esecuzione e di collaudo nel rispetto  di  quanto  disposto
          all'art. 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia
          di cui a comma 1 possono  essere  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti, a cura del responsabile  del  procedimento,  ai
          soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis),  g)
          e h)  dell'art.  90,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.  57,
          comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti,  se
          sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
              3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo
          l'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta
          eccezione  per  le   attivita'   relative   alle   indagini
          geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a  rilievi,
          a misurazioni e  picchettazioni,  alla  predisposizione  di
          elaborati specialistici e di  dettaglio,  con  l'esclusione
          delle relazioni geologiche, nonche' per la  sola  redazione
          grafica  degli  elaborati   progettuali.   Resta   comunque
          impregiudicata la responsabilita' del progettista. 
              4. Le progettazioni definitive  ed  esecutive  sono  di
          norma affidate al medesimo soggetto,  pubblico  o  privato,
          salvo  che  in  senso  contrario   sussistano   particolari
          ragioni, accertate dal responsabile  del  procedimento.  In
          tal  caso  occorre  l'accettazione,  da  parte  del   nuovo
          progettista,  dell'attivita'  progettuale   precedentemente
          svolta. L'affidamento puo' ricomprendere entrambi i livelli
          di progettazione, fermo  restando  che  l'avvio  di  quello
          esecutivo   resta   sospensivamente    condizionato    alla
          determinazione    delle    stazioni    appaltanti     sulla
          progettazione definitiva. 
              5. Quando la prestazione riguardi la  progettazione  di
          lavori  di   particolare   rilevanza   sotto   il   profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          valutano in via prioritaria l'opportunita' di applicare  la
          procedura del concorso di progettazione o del  concorso  di
          idee. 
              6. Nel  caso  in  cui  il  valore  delle  attivita'  di
          progettazione, coordinamento della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei lavori e  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente  la
          soglia  di  applicazione  della  direttiva  comunitaria  in
          materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e
          coordinamento della sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al
          progettista  e'  consentito  soltanto   ove   espressamente
          previsto dal bando di gara della progettazione. 
              7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei  settori
          di cui alla parte  III  del  codice,  possono  affidare  le
          progettazioni     nonche'     le     connesse     attivita'
          tecnico-amministrative per lo svolgimento  delle  procedure
          per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori
          di cui alla citata parte III, direttamente  a  societa'  di
          ingegneria di cui all'art. 90, comma  1,  lettera  f),  che
          siano da essi stessi controllate, purche' almeno  l'ottanta
          per cento  della  cifra  d'affari  media  realizzata  dalle
          predette societa' nell'Unione europea negli ultimi tre anni
          derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse
          sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
          ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
              8.   E'   vietato   l'affidamento   di   attivita'   di
          progettazione coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
          progettazione, direzione dei  lavori,  coordinamento  della
          sicurezza in  fase  di  esecuzione,  collaudo,  indagine  e
          attivita'  di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a   tempo
          determinato o altre procedure diverse  da  quelle  previste
          dal presente codice.». 
              «Art. 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione
          e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti) (articoli
          17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1,  comma  207,  legge  n.
          266/2005).  -  1.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
          possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi
          allo svolgimento  della  progettazione  e  delle  attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento  dell'opera  progettata.  Nella   convenzione
          stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e  progettista
          incaricato sono previste le condizioni e le  modalita'  per
          il pagamento dei corrispettivi  con  riferimento  a  quanto
          previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n.
          143,    e     successive     modificazioni.     Ai     fini
          dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio  deve
          ricomprendere tutti i servizi, ivi  compresa  la  direzione
          dei  lavori  qualora  si  intenda  affidarla  allo   stesso
          progettista esterno. 
              2. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  infrastrutture,  determina,  con   proprio
          decreto, le tabelle dei corrispettivi delle  attivita'  che
          possono essere espletate dai soggetti di  cui  al  comma  1
          dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste  per  le
          categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui
          al  comma  3  possono  essere  utilizzati  dalle   stazioni
          appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
          criterio  o  base  di  riferimento  per  la  determinazione
          dell'importo da porre a base dell'affidamento. 
              3. I corrispettivi  delle  attivita'  di  progettazione
          sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui
          al  comma  2  stabilisce   ripartendo   in   tre   aliquote
          percentuali la somma delle  aliquote  attualmente  fissate,
          per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per
          i  medesimi   livelli.   Con   lo   stesso   decreto   sono
          rideterminate le tabelle dei  corrispettivi  a  percentuale
          relativi  alle  diverse  categorie  di  lavori,  anche   in
          relazione ai nuovi  oneri  finanziari  assicurativi,  e  la
          percentuale per  il  pagamento  dei  corrispettivi  per  le
          attivita' di supporto di cui all'art. 10, comma  7  nonche'
          le attivita' del responsabile di progetto  e  le  attivita'
          dei coordinatori in materia  di  sicurezza  introdotti  dal
          decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494.  Per   la
          progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per
          il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
          progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata  per
          il progetto esecutivo; per la  progettazione  esecutiva  si
          applicano   le   aliquote   fissate   per   il   preventivo
          particolareggiato, per i particolari costruttivi  e  per  i
          capitolati e i contratti. 
              4. (Abrogato). 
              5.  Una  somma  non  superiore   al   due   per   cento
          dell'importo posto a base di  gara  di  un'opera  o  di  un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali  a  carico  dell'amministrazione,  a   valere
          direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.  93,  comma
          7, e' ripartita, per ogni singola opera o  lavoro,  con  le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione, tra il responsabile del  procedimento
          e gli incaricati della redazione del  progetto,  del  piano
          della sicurezza, della direzione dei lavori, del  collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel limite massimo del due  per  cento,  e'  stabilita  dal
          regolamento in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'  professionali  connesse  alle   specifiche
          prestazioni da svolgere.  Le  quote  parti  della  predetta
          somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte  dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico dell'amministrazione  medesima,  costituiscono
          economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma  1,  lettere
          b)  e  c),  possono  adottare  con  proprio   provvedimento
          analoghi criteri. 
              6. Il trenta  per  cento  della  tariffa  professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque denominato e' ripartito,  con  le  modalita'  e  i
          criteri previsti nel regolamento di cui al comma  5  tra  i
          dipendenti  dell'amministrazione  aggiudicatrice   che   lo
          abbiano redatto. 
              7. A valere sugli stanziamenti  iscritti  nei  capitoli
          delle categorie  X  e  XI  del  bilancio  dello  Stato,  le
          amministrazioni competenti destinano una quota  complessiva
          non  superiore  al  dieci  per  cento  del   totale   degli
          stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura  dei
          progetti preliminari, nonche' dei  progetti  definitivi  ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi di impatto  ambientale  od  altre  rilevazioni,  alla
          stesura dei piani di sicurezza e  di  coordinamento  e  dei
          piani generali di sicurezza quando previsti  ai  sensi  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  agli  studi
          per    il    finanziamento    dei     progetti,     nonche'
          all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta
          dei  progetti  gia'  esistenti  d'intervento  di  cui   sia
          riscontrato  il  perdurare  dell'interesse  pubblico   alla
          realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano  per  i
          propri bilanci le regioni e le province  autonome,  qualora
          non vi abbiano gia'  provveduto,  nonche'  i  comuni  e  le
          province e i loro consorzi. Per  le  opere  finanziate  dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare anche  quote  relative  alle  spese  di  cui  al
          presente   articolo,   sia   pure   anticipate    dall'ente
          mutuatario. 
              7-bis. Tra le spese tecniche da  prevedere  nel  quadro
          economico   di    ciascun    intervento    sono    comprese
          l'assicurazione  dei  dipendenti,  nonche'  le   spese   di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento.». 
              «Art. 101 (Disposizioni generali  sulla  partecipazione
          ai concorsi di progettazione) (art. 66, direttiva 2004/18).
          -  1.  L'ammissione  dei  partecipanti   ai   concorsi   di
          progettazione non puo' essere limitata: 
                a) al territorio di un solo  Stato  membro  o  a  una
          parte di esso; 
                b) per il fatto che, secondo  la  legislazione  dello
          Stato membro in cui si svolge il concorso,  i  partecipanti
          debbono essere persone fisiche o persone giuridiche. 
              2.  Sono  ammessi  a   partecipare   ai   concorsi   di
          progettazione, per i lavori, i soggetti di cui all'art. 90,
          comma  1,  lettere  d),  e),  f),  f-bis),  g)  e  h).   Il
          regolamento  stabilisce  i  requisiti  dei  concorrenti  ai
          concorsi di progettazione per servizi e forniture.». 
              «Art.   112   (Verifica   della   progettazione   prima
          dell'inizio dei lavori) (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n.
          109/1994, 19, comma 1-ter, legge n.  109/1554).  -  1.  Nei
          contratti  relativi  a  lavori,  le   stazioni   appaltanti
          verificano, nei termini e con le  modalita'  stabiliti  nel
          regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali  ai
          documenti di cui all'art. 93,  commi  1  e  2,  e  la  loro
          conformita' alla normativa vigente. 
              2. Nei contratti aventi ad oggetto la  sola  esecuzione
          dei lavori, la verifica di cui al comma 1  ha  luogo  prima
          dell'inizio delle procedure di affidamento.  Nei  contratti
          aventi  ad  oggetto   l'esecuzione   e   la   progettazione
          esecutiva,   ovvero   l'esecuzione   e   la   progettazione
          definitiva  ed  esecutiva,   la   verifica   del   progetto
          preliminare e di quello definitivo  redatti  a  cura  della
          stazione appaltante hanno  luogo  prima  dell'inizio  delle
          procedure  di  affidamento,  e  la  verifica  dei  progetti
          redatti  dall'offerente  hanno  luogo   prima   dell'inizio
          dell'esecuzione dei lavori. 
              3.  Al  fine  di  accertare  l'unita'  progettuale,  il
          responsabile del procedimento, nei  modi  disciplinati  dal
          regolamento, prima  dell'approvazione  del  progetto  e  in
          contraddittorio con il progettista, verifica la conformita'
          del progetto esecutivo  o  definitivo  rispettivamente,  al
          progetto  definitivo  o  preliminare.  Al   contraddittorio
          partecipa anche il progettista autore del progetto posto  a
          base  della  gara,  che  si  esprime  in  ordine   a   tale
          conformita'. 
              4.  Gli   oneri   derivanti   dall'accertamento   della
          rispondenza  agli  elaborati  progettuali  sono  ricompresi
          nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 
              4-bis.  Il  soggetto   incaricato   dell'attivita'   di
          verifica deve essere munito,  dalla  data  di  accettazione
          dell'incarico, di una  polizza  di  responsabilita'  civile
          professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad  errori
          od omissioni nello svolgimento dell'attivita' di  verifica,
          avente le  caratteristiche  indicate  nel  regolamento.  Il
          premio  relativo  a  tale  copertura  assicurativa,  per  i
          soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico  per
          intero   dell'amministrazione   di   appartenenza   ed   e'
          ricompreso    all'interno     del     quadro     economico;
          l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente
          provvedere entro la data di validazione  del  progetto.  Il
          premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora questi
          sia soggetto esterno. 
              5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di
          verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: 
                a) per i lavori di importo  pari  o  superiore  a  20
          milioni di euro, la  verifica  deve  essere  effettuata  da
          organismi di controllo accreditati  ai  sensi  della  norma
          europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
                b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni  di
          euro, la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli  uffici
          tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
          redatto  da  progettisti  esterni  o  le  stesse   stazioni
          appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
          qualita', ovvero da altri soggetti  autorizzati  secondo  i
          criteri stabiliti dal regolamento; 
                c) (soppressa). 
              6. Il regolamento disciplina modalita' semplificate  di
          verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti
          relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi  che
          precedono, in quanto compatibili.». 
              «Art. 113 (Cauzione  definitiva)  (art.  30,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, legge n.  109/1994).  -  1.  L'esecutore  del
          contratto  e'   obbligato   a   costituire   una   garanzia
          fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In
          caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore  al  10
          per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata  di  tanti
          punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il  10  per
          cento; ove il  ribasso  sia  superiore  al  20  per  cento,
          l'aumento e' di due punti percentuali  per  ogni  punto  di
          ribasso superiore a1 20 per cento. Si  applica  l'art.  75,
          comma 7. 
              2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
          con  le  modalita'  di  cui  all'art.  75,  comma  3,  deve
          prevedere espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma  2,  del  codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro quindici giorni, a semplice richiesta  scritta  della
          stazione appaltante. 
              3. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  e'
          progressivamente  svincolata  a   misura   dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per le entita' anzidetti, e' automatico,  senza  necessita'
          di benestare del committente, con la sola condizione  della
          preventiva  consegna   all'istituto   garante,   da   parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
          L'ammontare residuo, pari al  25  per  cento  dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga. Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla
          consegna degli stati di avanzamento o della  documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 
              4. La mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al
          comma  1  determina   la   decadenza   dell'affidamento   e
          l'acquisizione della cauzione provvisoria di  cui  all'art.
          75  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudica
          l'appalto o la concessione al concorrente che  segue  nella
          graduatoria. 
              5. La garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od
          inesatto adempimento e cessa di  avere  effetto  solo  alla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione.». 
              «Art.  117  (Cessione   dei   crediti   derivanti   dal
          contratto) (art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art.  115,
          decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). -  1.
          Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.  52,
          sono  estese  ai  crediti  verso  le  stazioni   appaltanti
          derivanti da contratti di servizi, forniture  e  lavori  di
          cui  al  presente  codice,  ivi  compresi  i  concorsi   di
          progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni
          di  crediti  possono   essere   effettuate   a   banche   o
          intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia
          bancaria e  creditizia,  il  cui  oggetto  sociale  preveda
          l'esercizio  dell'attivita'  di  acquisto  di  crediti   di
          impresa. 
              2. Ai fini dell'opponibilita' alle stazioni  appaltanti
          che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di  crediti
          devono essere stipulate mediante atto pubblico o  scrittura
          privata  autenticata  e  devono  essere   notificate   alle
          amministrazioni debitrici. 
              3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di  appalto,
          concessione, concorso di  progettazione,  sono  efficaci  e
          opponibili    alle    stazioni    appaltanti    che    sono
          amministrazioni pubbliche qualora queste non  le  rifiutino
          con  comunicazione  da  notificarsi   al   cedente   e   al
          cessionario  entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica
          della cessione. 
              4.  Le   amministrazioni   pubbliche,   nel   contratto
          stipulato  o  in   atto   separato   contestuale,   possono
          preventivamente   accettare   la    cessione    da    parte
          dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti  che  devono
          venire a maturazione. 
              5.  In  ogni  caso  l'amministrazione  cui   e'   stata
          notificata la cessione puo' opporre al cessionario tutte le
          eccezioni  opponibili  al  cedente  in  base  al  contratto
          relativo a lavori, servizi, forniture,  progettazione,  con
          questo stipulato.». 
              «Art. 118 (Subappalto, attivita' che non  costituiscono
          subappalto  e  tutela  del  lavoro)  (art.  25,   direttiva
          2004/18; art. 37, direttiva  2004/17;  art.  18,  legge  n.
          55/1990; art. 16, decreto legislativo  24  marzo  1992,  n.
          358; art. 18, decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  157;
          art. 21, decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  158;  34,
          legge  n.  109/1994).  -  1.  I  soggetti  affidatari   dei
          contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire
          in proprio le opere o i lavori,  i  servizi,  le  forniture
          compresi  nel  contratto.  Il  contratto  non  puo'  essere
          ceduto, a pena di nullita', salvo quanto previsto nell'art.
          116. 
              2. La stazione appaltante e'  tenuta  ad  indicare  nel
          progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e,  per
          i lavori, la categoria prevalente con il relativo  importo,
          nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte  le  altre
          lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
          importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,   a
          qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  e
          affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la
          categoria prevalente, con il regolamento,  e'  definita  la
          quota  parte  subappaltabile,   in   misura   eventualmente
          diversificata a seconda delle  categorie  medesime,  ma  in
          ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i  servizi
          e  le  forniture,  tale  quota  e'   riferita   all'importo
          complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in
          cottimo e' sottoposto alle seguenti condizioni: 
                1)  che  i  concorrenti   all'atto   dell'offerta   o
          l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione,
          all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori  o  le
          parti di opere ovvero i servizi e le forniture o  parti  di
          servizi e forniture che intendono subappaltare o  concedere
          in cottimo; 
                2)  che  l'affidatario  provveda  al   deposito   del
          contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante
          almeno venti giorni prima della data  di  effettivo  inizio
          dell'esecuzione delle relative prestazioni; 
                3) che al  momento  del  deposito  del  contratto  di
          subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario
          trasmetta altresi' la certificazione attestante il possesso
          da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
          prescritti  dal   presente   codice   in   relazione   alla
          prestazione   subappaltata   e   la    dichiarazione    del
          subappaltatore  attestante  il   possesso   dei   requisiti
          generali di cui all'art. 38; 
                4) che non sussista, nei  confronti  dell'affidatario
          del subappalto o del cottimo, alcuno dei  divieti  previsti
          dall'art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni. 
              3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica  che
          provvedera' a corrispondere direttamente al  subappaltatore
          o al cottimista l'importo dovuto per le  prestazioni  dagli
          stessi eseguite o, in alternativa,  che  e'  fatto  obbligo
          agli affidatari di trasmettere, entro  venti  giorni  dalla
          data di ciascun pagamento effettuato  nei  loro  confronti,
          copia delle fatture quietanzate relative  ai  pagamenti  da
          essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
          con l'indicazione delle ritenute  di  garanzia  effettuate.
          Qualora  gli  affidatari   non   trasmettano   le   fatture
          quietanziate del subappaltatore o del cottimista  entro  il
          predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende   il
          successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di
          pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla  stazione
          appaltante  la  parte  delle   prestazioni   eseguite   dal
          subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione  del
          relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
              4. L'affidatario deve  praticare,  per  le  prestazioni
          affidate  in  subappalto,   gli   stessi   prezzi   unitari
          risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  non  superiore
          al venti per cento.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri
          della sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in
          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun
          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei
          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di
          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede
          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente
          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile
          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla
          normativa vigente. 
              5. Per i lavori, nei cartelli esposti  all'esterno  del
          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
          le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al  comma
          2, n. 3). 
              6. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente
          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai
          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le
          prestazioni;   e',   altresi',   responsabile   in   solido
          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei
          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario
          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla
          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la
          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  e
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          7. Ai fini del pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei
          lavori o dello stato finale dei  lavori,  l'affidatario  e,
          suo     tramite,     i      subappaltatori      trasmettono
          all'amministrazione o ente committente il  documento  unico
          di regolarita' contributiva. 
              6-bis. Al fine di contrastare il  fenomeno  del  lavoro
          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'
          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'
          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico
          contratto  affidato.  Tale  congruita',  per  i  lavori  e'
          verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto  a
          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del
          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'
          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali. 
              7. I piani di sicurezza di cui all'art. 131 sono  messi
          a disposizione delle  autorita'  competenti  preposte  alle
          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.
          L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di  tutti
          i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di  rendere
          gli specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo
          o di consorzio, detto obbligo  incombe  al  mandatario.  Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del  piano  da  parte  di  tutte   le   imprese   impegnate
          nell'esecuzione dei lavori. 
              8. L'affidatario che si avvale  del  subappalto  o  del
          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del
          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da
          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di
          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La
          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio
          dell'autorizzazione  entro  trenta  giorni  dalla  relativa
          richiesta; tale termine  puo'  essere  prorogato  una  sola
          volta, ove ricorrano giustificati  motivi.  Trascorso  tale
          termine senza che si sia  provveduto,  l'autorizzazione  si
          intende concessa. Per i subappalti  o  cottimi  di  importo
          inferiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni
          affidate o di importo inferiore a 100.000 euro,  i  termini
          per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
          appaltante sono ridotti della meta'. 
              9.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in
          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore
          subappalto. 
              10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9
          si applicano anche  ai  raggruppamenti  temporanei  e  alle
          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o
          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le
          prestazioni  scorporabili,  nonche'  alle  associazioni  in
          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire
          direttamente  le  prestazioni  assunte   in   appalto;   si
          applicano altresi' alle concessioni per la realizzazione di
          opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata. 
              11.  Ai  fini  del  presente  articolo  e'  considerato
          subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto  attivita'
          ovunque espletate che richiedono l'impiego  di  manodopera,
          quali le forniture con posa in opera e i noli a  caldo,  se
          singolarmente  di  importo  superiore  al   2   per   cento
          dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di   importo
          superiore a 100.000 euro e qualora  l'incidenza  del  costo
          della manodopera e del personale sia superiore  al  50  per
          cento  dell'importo   del   contratto   da   affidare.   Il
          subappaltatore  non  puo'  subappaltare  a  sua  volta   le
          prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
          impianti e di strutture  speciali  da  individuare  con  il
          regolamento; in tali casi il  fornitore  o  subappaltatore,
          per la posa in opera o  il  montaggio,  puo'  avvalersi  di
          imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
          dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto  obbligo
          all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
          tutti   i   sub-contratti   stipulati   per    l'esecuzione
          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del
          contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio  o  fornitura
          affidati. 
              12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti,  le
          seguenti categorie di forniture  o  servizi,  per  le  loro
          specificita', non si configurano come attivita' affidate in
          subappalto: 
                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori
          autonomi; 
                b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti
          informatici.». 
              «Art. 120 (Collaudo). - 1. Per i contratti  relativi  a
          servizi e forniture il regolamento determina  le  modalita'
          di verifica della conformita' delle prestazioni eseguite  a
          quelle pattuite, con criteri  semplificati  per  quelli  di
          importo inferiore alla soglia comunitaria. 
              2. Per i contratti relativi ai  lavori  il  regolamento
          disciplina  il   collaudo   con   modalita'   ordinarie   e
          semplificate, in conformita' a quanto previsto dal presente
          codice. 
              2-bis. Per i contratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, l'affidamento dell'incarico  di  collaudo  o  di
          verifica di conformita', in quanto attivita' propria  delle
          stazioni appaltanti, e' conferito dalle  stesse,  a  propri
          dipendenti    o    a    dipendenti    di    amministrazioni
          aggiudicatrici, con elevata e specifica  qualificazione  in
          riferimento all'oggetto del contratto, alla complessita'  e
          all'importo delle prestazioni, sulla  base  di  criteri  da
          fissare  preventivamente,  nel  rispetto  dei  principi  di
          rotazione  e  trasparenza;  il  provvedimento  che   affida
          l'incarico a dipendenti  della  stazione  appaltante  o  di
          amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta,  indicando
          gli  specifici  requisiti  di  competenza  ed   esperienza,
          desunti dal curriculum dell'interessato  e  da  ogni  altro
          elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi  di
          carenza di organico all'interno della  stazione  appaltante
          di soggetti in possesso dei necessari requisiti,  accertata
          e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero  di
          difficolta' a ricorrere  a  dipendenti  di  amministrazioni
          aggiudicatrici con competenze  specifiche  in  materia,  la
          stazione  appaltante  affida  l'incarico  di   collaudatore
          ovvero  di  presidente  o  componente   della   commissione
          collaudatrice  a  soggetti  esterni   scelti   secondo   le
          procedure e con le modalita' previste per l'affidamento dei
          servizi; nel  caso  di  collaudo  di  lavori  l'affidamento
          dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'art.
          91.   Nel   caso   di   interventi   finanziati   da   piu'
          amministrazioni aggiudicatrici, la stazione  appaltante  fa
          ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a  dette
          amministrazioni aggiudicatrici  sulla  base  di  specifiche
          intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.». 
              «Art. 122 (Disciplina  specifica  per  i  contratti  di
          lavori pubblici sotto soglia) (art. 29, legge n.  109/1994;
          articoli  79,  80,  81,  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n.  554/1999).  -  1.  Ai  contratti  di  lavori
          pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
          del presente codice che prevedono obblighi di pubblicita' e
          di comunicazione  in  ambito  sovranazionale.  Le  stazioni
          appaltanti possono ricorrere ai contratti di  cui  all'art.
          53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori  di
          speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come
          definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'art. 5,
          ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e  scavi
          archeologici. 
              2. L'avviso di preinformazione di cui all'art.  63,  e'
          facoltativo ed e' pubblicato sul  profilo  di  committente,
          ove istituito, e sui siti informatici di cui  all'art.  66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              3.  L'avviso   sui   risultati   della   procedura   di
          affidamento, di cui all'art. 65 e' pubblicato  sul  profilo
          di committente, ove istituito, e sui  siti  informatici  di
          cui all'art. 66, comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              4. I bandi e gli inviti non contengono  le  indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale. 
              5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi  relativi  a
          contratti di importo pari  o  superiore  a  cinquecentomila
          euro  sono  pubblicati  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  -  serie  speciale  -   relativa   ai
          contratti pubblici,  sul  "profilo  di  committente"  della
          stazione appaltante, e, non  oltre  due  giorni  lavorativi
          dopo,   sul   sito   informatico   del   Ministero    delle
          infrastrutture di cui al decreto del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso
          l'Osservatorio,  con   l'indicazione   degli   estremi   di
          pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale.  Gli  avvisi  e  i
          bandi sono altresi' pubblicati,  non  oltre  cinque  giorni
          lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
          estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno
          dei principali  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e  su
          almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale  nel
          luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui
          al comma 3 relativi a  contratti  di  importo  inferiore  a
          cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del
          Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della  stazione
          appaltante;   gli   effetti   giuridici    connessi    alla
          pubblicazione  decorrono  dalla   pubblicazione   nell'albo
          pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto  previsto
          dall'art. 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo. 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati e documenti complementari, si  applicano  l'art.
          70, comma 1 e comma 10, in tema di  regole  generali  sulla
          fissazione dei termini e  sul  prolungamento  dei  termini,
          nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: 
                a)  nelle  procedure  aperte,  il  termine   per   la
          ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
          bando sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
          per  i  contratti   di   importo   pari   o   superiore   a
          cinquecentomila  euro,  e  dalla  pubblicazione  del  bando
          nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto
          per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro
          non puo' essere inferiore a ventisei giorni; 
                b)  nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate previa pubblicazione di un bando di gara,  e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
          lettera a), non puo' essere inferiore a quindici giorni; 
                c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni; 
                d) nelle procedure negoziate, con o  senza  bando,  e
          nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'art.  70  e,  ove  non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
                e) in tutte le procedure, quando il contratto ha  per
          oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
          ricezione  delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore   a
          quaranta giorni dalla data di pubblicazione  del  bando  di
          gara o di invio dell'invito; quando  il  contratto  ha  per
          oggetto anche la progettazione definitiva, il  termine  per
          la ricezione delle offerte  non  puo'  essere  inferiore  a
          sessanta giorni con le medesime decorrenze; 
                f) nelle procedure aperte, nelle procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di  undici
          giorni,   decorrenti,   nelle   procedure   aperte,   dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
                g)  nelle  procedure  ristrette  e  nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di partecipazione, non inferiore  a  quindici
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  sulla
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non  inferiore
          a trenta giorni  se  l'offerta  ha  per  oggetto  anche  il
          progetto  esecutivo,  decorrente  dalla   data   di   invio
          dell'invito a presentare offerte. Tale  previsione  non  si
          applica al termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  se
          queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva. 
              7. La procedura negoziata e'  ammessa,  oltre  che  nei
          casi di cui agli articoli 56 e  57,  anche  per  lavori  di
          importo complessivo non superiore a centomila euro. 
              8.  Per  l'affidamento  dei  lavori  pubblici  di   cui
          all'art. 32, comma 1, lettera g), si applica  la  procedura
          prevista dall'art. 57, comma  6;  l'invito  e'  rivolto  ad
          almeno  cinque  soggetti  se  sussistono  in  tale   numero
          aspiranti idonei. 
              9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
          euro, quando il criterio di aggiudicazione  e'  quello  del
          prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'  prevedere
          nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle  offerte
          che presentano una percentuale di ribasso pari o  superiore
          alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.  86;
          in tal caso non si applica l'art. 86, comma 5. Comunque  la
          facolta'  di  esclusione  automatica  non  e'  esercitabile
          quando il numero  delle  offerte  ammesse  e'  inferiore  a
          dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3.». 
              «Art. 123 (Procedura  ristretta  semplificata  per  gli
          appalti di lavori) (art. 23, legge n. 109/1994). -  1.  Per
          gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di  lavori
          di importo inferiore a  1  milione  di  euro,  le  stazioni
          appaltanti hanno facolta', senza procedere a  pubblicazione
          di bando, di invitare a  presentare  offerta  almeno  venti
          concorrenti,  se  sussistono  in   tale   numero   soggetti
          qualificati in relazione ai  lavori  oggetto  dell'appalto,
          individuati   tra   gli   operatori   economici    iscritti
          nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. 
              2.  I  lavori  che  le  stazioni  appaltanti  intendono
          affidare con la procedura di cui al  comma  1,  vanno  resi
          noti mediante avviso, pubblicato con le modalita'  previste
          per l'avviso di preinformazione, entro il  trenta  novembre
          di ogni anno. 
              3.  Gli  operatori  economici  interessati  ad   essere
          invitati alle procedure di  affidamento  di  cui  al  comma
          precedente, presentano apposita domanda, entro il  quindici
          dicembre successivo. 
              4. I consorzi e  i  raggruppamenti  temporanei  possono
          presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo
          di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta. 
              5.  Gli  altri  operatori  economici   possono   essere
          iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno,
          pari a trenta. 
              6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato
          elenco sia in forma individuale che in forma di  componente
          di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di
          piu'  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  piu'   di   un
          consorzio, ovvero come componente sia di un  raggruppamento
          temporaneo che di un consorzio. 
              7.  Nel  caso  di  stazioni  appaltanti  di  dimensione
          nazionale la cui struttura organizzativa e'  articolata  in
          sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono
          alle singole articolazioni territoriali. 
              8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata  da
          un'autocertificazione, ai sensi  della  normativa  vigente,
          con cui il richiedente afferma di essere  in  possesso  dei
          requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi  in
          nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione
          di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette. 
              9. Le stazioni appaltanti  formano  l'elenco  entro  il
          trenta dicembre,  iscrivendovi  tutti  i  soggetti  la  cui
          domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di
          cui al comma 8. 
              10. L'ordine  di  iscrizione,  tra  i  soggetti  aventi
          titolo, e' stabilito mediante sorteggio  pubblico,  la  cui
          data e' indicata nell'avviso di cui al comma 2. 
              11. Le stazioni appaltanti applicano l'art. 48. 
              12. Gli operatori inseriti  nell'elenco  sono  invitati
          secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso  dei
          requisiti  di   qualificazione   necessari   in   relazione
          all'oggetto  dell'appalto,  e  possono  ricevere  ulteriori
          inviti dopo  che  sono  stati  invitati  tutti  i  soggetti
          inseriti nell'elenco, in possesso dei  necessari  requisiti
          di qualificazione. 
              13.    Gli    elenchi    annuali     sono     trasmessi
          all'Osservatorio, che ne da' pubblicita' sul  proprio  sito
          informatico di cui all'art. 66, comma 7, con  le  modalita'
          ivi previste. 
              14.   L'Osservatorio   verifica,   mediante    adeguato
          programma informatico, il rispetto del  numero  massimo  di
          iscrizioni e comunica il  superamento  del  numero  massimo
          alle  stazioni  appaltanti   che   hanno   proceduto   alle
          iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono  il
          numero massimo. 
              15. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  14,  le  stazioni
          appaltanti  sono  tenute  a  cancellare   dall'elenco   gli
          iscritti nei cui confronti si e' verificato il  superamento
          del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni  dalla
          comunicazione  dell'Osservatorio,  e  previo  avviso   agli
          iscritti che possono, entro cinque  giorni,  rinunciare  ad
          una o piu' diverse iscrizioni,  per  rientrare  nel  numero
          massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono
          comunicate all'Osservatorio. 
              16. Le  stazioni  appaltanti  possono  sempre  chiedere
          notizie   all'Osservatorio   sul    numero    massimo    di
          iscrizioni.». 
              «Art. 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
          (decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994). - 1.
          Ai contratti di servizi e forniture  sotto  soglia  non  si
          applicano  le  norme  del  presente  codice  che  prevedono
          obblighi  di  pubblicita'  e  di  comunicazione  in  ambito
          sovranazionale. 
              2. L'avviso di preinformazione di cui  all'art.  63  e'
          facoltativo ed e' pubblicato sul  profilo  di  committente,
          ove istituito, e sui siti informatici di cui  all'art.  66,
          comma 7, con le modalita' ivi previste. 
              3.  Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  l'avviso  sui
          risultati  della  procedura   di   affidamento   sui   siti
          informatici di cui all'art. 66, comma 7. 
              4. I bandi e gli inviti non contengono  le  indicazioni
          che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
          in ambito sopranazionale. 
              5. I bandi sono  pubblicati  sulla  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana  -  serie  speciale  -  contratti
          pubblici, sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7,
          con le modalita' ivi previste, e nell'albo  della  stazione
          appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicita'
          decorrono dalla pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale.  Si
          applica, comunque, quanto previsto dall'art. 66,  comma  15
          nonche' comma 7, terzo periodo. 
              6.  Ai  termini   di   ricezione   delle   domande   di
          partecipazione e delle  offerte,  e  di  comunicazione  dei
          capitolati e  documenti  complementari,  si  applicano  gli
          articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
          sulla  fissazione  dei  termini  e  sul  prolungamento  dei
          termini, nonche'  gli  articoli  71  e  72,  e  inoltre  le
          seguenti regole: 
                a)  nelle  procedure  aperte,  il  termine   per   la
          ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
          bando sulla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
          non puo' essere inferiore a quindici giorni; 
                b)  nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure
          negoziate previa pubblicazione di un bando di gara,  e  nel
          dialogo competitivo, il  termine  per  la  ricezione  delle
          domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla
          lettera a), non puo' essere inferiore a sette giorni; 
                c) nelle  procedure  ristrette,  il  termine  per  la
          ricezione delle offerte, decorrente  dalla  data  di  invio
          dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni; 
                d) nelle procedure negoziate, con o  senza  bando,  e
          nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione  delle
          offerte  viene  stabilito  dalle  stazioni  appaltanti  nel
          rispetto del comma 1 dell'art.  70  e,  ove  non  vi  siano
          specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore  a
          dieci giorni dalla data di invio dell'invito; 
                e) nelle procedure aperte, nelle procedure  negoziate
          previo  bando  e  nel  dialogo  competitivo,   quando   del
          contratto  e'  stata   data   notizia   con   l'avviso   di
          preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
          essere ridotto a dieci giorni e  comunque  mai  a  meno  di
          sette giorni, decorrenti,  nelle  procedure  aperte,  dalla
          pubblicazione del bando, e per le  altre  procedure,  dalla
          spedizione della lettera invito; 
                f)  nelle  procedure  ristrette  e  nelle   procedure
          negoziate con pubblicazione di un  bando  di  gara,  quando
          l'urgenza rende impossibile  rispettare  i  termini  minimi
          previsti dal presente  articolo,  le  stazioni  appaltanti,
          purche'  indichino   nel   bando   di   gara   le   ragioni
          dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
          delle domande di  partecipazione,  non  inferiore  a  dieci
          giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara  sulla
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana;  e,  nelle
          procedure ristrette, un  termine  per  la  ricezione  delle
          offerte non inferiore a cinque giorni. 
              7.  Il  regolamento  disciplina,  secondo  criteri   di
          semplificazione rispetto alle norme  dettate  dal  presente
          codice,  i  requisiti  di   idoneita'   morale,   capacita'
          tecnico-professionale ed economico-finanziaria  che  devono
          essere posseduti dagli operatori economici. 
              8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
          100.000 euro,  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  e'
          quello del prezzo piu' basso, la stazione  appaltante  puo'
          prevedere nel  bando  l'esclusione  automatica  dalla  gara
          delle offerte che presentano  una  percentuale  di  ribasso
          pari o superiore alla soglia  di  anomalia  individuata  ai
          sensi dell'art. 86; in tal caso non si applica  l'art.  86,
          comma 5. Comunque la facolta' di esclusione automatica  non
          e' esercitabile quando il numero delle offerte  ammesse  e'
          inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86,  comma
          3.». 
              «Art. 125 (Lavori, servizi  e  forniture  in  economia)
          (art. 24, legge n. 109/1994;  art.  88,  e  art.  142  ss.,
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   554/1999;
          decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001). -  1.
          Le acquisizioni  in  economia  di  beni,  servizi,  lavori,
          possono essere effettuate: 
                a) mediante amministrazione diretta. 
                b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 
              2.  Per  ogni  acquisizione  in  economia  le  stazioni
          appaltanti   operano   attraverso   un   responsabile   del
          procedimento ai sensi dell'art. 10. 
              3. Nell'amministrazione diretta  le  acquisizioni  sono
          effettuate con materiali e  mezzi  propri  o  appositamente
          acquistati o  noleggiati  e  con  personale  proprio  delle
          stazioni   appaltanti,   o   eventualmente   assunto    per
          l'occasione,  sotto  la  direzione  del  responsabile   del
          procedimento 
              4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata  in
          cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
              5. I lavori in economia sono ammessi  per  importi  non
          superiori a 200.000. I lavori  assunti  in  amministrazione
          diretta  non  possono  comportare  una  spesa   complessiva
          superiore a 50.000 euro. 
              6. I lavori eseguibili in economia sono individuati  da
          ciascuna stazione appaltante,  con  riguardo  alle  proprie
          specifiche  competenze   e   nell'ambito   delle   seguenti
          categorie generali: 
                a) manutenzione o riparazione di  opere  od  impianti
          quando l'esigenza e' rapportata ad eventi  imprevedibili  e
          non sia possibile realizzarle con le forme e  le  procedure
          previste agli articoli 55, 121, 122; 
                b) manutenzione di opere o di impianti; 
                c)  interventi  non  programmabili  in   materia   di
          sicurezza; 
                d) lavori che  non  possono  essere  differiti,  dopo
          l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
                e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
                f) completamento di opere o impianti a seguito  della
          risoluzione  del  contratto  o  in  danno  dell'appaltatore
          inadempiente,  quando  vi  e'  necessita'  e   urgenza   di
          completare i lavori. 
              7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori  in
          economia   possono   essere   anticipati   dalla   stazione
          appaltante  con  mandati  intestati  al  responsabile   del
          procedimento,  con  obbligo  di   rendiconto   finale.   Il
          programma annuale dei lavori e' corredato  dell'elenco  dei
          lavori da eseguire in economia per  i  quali  e'  possibile
          formulare una previsione, ancorche' sommaria. 
              8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
          fino  a  200.000  euro,  l'affidamento   mediante   cottimo
          fiduciario   avviene   nel   rispetto   dei   principi   di
          trasparenza,  rotazione,  parita'  di  trattamento,  previa
          consultazione di  almeno  cinque  operatori  economici,  se
          sussistono in  tale  numero  soggetti  idonei,  individuati
          sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
          operatori economici predisposti dalla stazione  appaltante.
          Per lavori di importo  inferiore  a  quarantamila  euro  e'
          consentito l'affidamento diretto da parte del  responsabile
          del procedimento. 
              9. Le forniture e i servizi in  economia  sono  ammessi
          per importi inferiori  a  137.000  per  le  amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'art. 28, comma 1, lettera  a),  e
          per importi  inferiori  a  211.000  euro  per  le  stazioni
          appaltanti di cui all'art. 28, comma 1,  lettera  b).  Tali
          soglie sono adeguate  in  relazione  alle  modifiche  delle
          soglie previste dall'art. 28, con lo stesso  meccanismo  di
          adeguamento previsto dall'art. 248. 
              10. L'acquisizione in economia di  beni  e  servizi  e'
          ammessa in relazione all'oggetto e  ai  limiti  di  importo
          delle singole voci di  spesa,  preventivamente  individuate
          con provvedimento  di  ciascuna  stazione  appaltante,  con
          riguardo  alle  proprie  specifiche  esigenze.  Il  ricorso
          all'acquisizione in economia e' altresi'  consentito  nelle
          seguenti ipotesi: 
                a)   risoluzione   di    un    precedente    rapporto
          contrattuale,  o  in  danno  del  contraente  inadempiente,
          quando cio'  sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per
          conseguire  la  prestazione  nel   termine   previsto   dal
          contratto; 
                b) necessita' di  completare  le  prestazioni  di  un
          contratto in corso, ivi non previste, se non sia  possibile
          imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; 
                c) prestazioni periodiche di  servizi,  forniture,  a
          seguito della scadenza dei relativi contratti,  nelle  more
          dello svolgimento delle ordinarie procedure di  scelta  del
          contraente, nella misura strettamente necessaria; 
                d)  urgenza,  determinata  da  eventi  oggettivamente
          imprevedibili,  al  fine  di  scongiurare   situazioni   di
          pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e
          salute  pubblica,  ovvero  per   il   patrimonio   storico,
          artistico, culturale. 
              11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore
          a ventimila euro e fino alle soglie  di  cui  al  comma  9,
          l'affidamento  mediante  cottimo  fiduciario  avviene   nel
          rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
          trattamento,  previa   consultazione   di   almeno   cinque
          operatori economici, se sussistono in tale numero  soggetti
          idonei, individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato
          ovvero tramite elenchi di operatori  economici  predisposti
          dalla  stazione  appaltante.  Per   servizi   o   forniture
          inferiori a ventimila  euro,  e'  consentito  l'affidamento
          diretto da parte del responsabile del procedimento. 
              12. L'affidatario  di  lavori,  servizi,  forniture  in
          economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneita'
          morale,  capacita'  tecnico-professionale  ed  economico  -
          finanziaria prescritta  per  prestazioni  di  pari  importo
          affidate  con  le  procedure  ordinarie   di   scelta   del
          contraente. Agli  elenchi  di  operatori  economici  tenuti
          dalle  stazioni  appaltanti  possono  essere   iscritti   i
          soggetti che ne facciano richiesta, che siano  in  possesso
          dei requisiti di cui al  periodo  precedente.  Gli  elenchi
          sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
              13. Nessuna prestazione di beni, servizi,  lavori,  ivi
          comprese le prestazioni di manutenzione,  periodica  o  non
          periodica, che non ricade nell'ambito di  applicazione  del
          presente articolo, puo' essere artificiosamente  frazionata
          allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni
          in economia. 
              14. I procedimenti di acquisizione  di  prestazioni  in
          economia  sono  disciplinati,  nel  rispetto  del  presente
          articolo, nonche' dei principi  in  tema  di  procedure  di
          affidamento e di esecuzione del  contratto  desumibili  dal
          presente codice, dal regolamento.». 
              «Art. 128 (Programmazione dei  lavori  pubblici)  (art.
          14, legge n. 109/1994). - 1. L'attivita'  di  realizzazione
          dei lavori di cui al presente  codice  di  singolo  importo
          superiore a  100.000  euro  si  svolge  sulla  base  di  un
          programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che  le
          amministrazioni aggiudicatrici predispongono  e  approvano,
          nel rispetto dei  documenti  programmatori,  gia'  previsti
          dalla normativa vigente,  e  della  normativa  urbanistica,
          unitamente all'elenco dei lavori  da  realizzare  nell'anno
          stesso. 
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed   economico-finanziarie   degli   stessi   e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento     nelle     sue      eventuali      componenti
          storico-artistiche,  architettoniche,   paesaggistiche,   e
          nelle  sue   componenti   di   sostenibilita'   ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare
          le amministrazioni aggiudicatici individuano con  priorita'
          i  bisogni  che  possono  essere  soddisfatti  tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
              3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
              4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i
          beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto
          dall'art. 53, comma 6, possono essere  oggetto  di  diretta
          alienazione anche del solo diritto  di  superficie,  previo
          esperimento di una gara;  tali  beni  sono  classificati  e
          valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e
          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
          e ipotecaria. 
              5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare
          attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale
          devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti
          salvi gli interventi imposti  da  eventi  impreve-dibili  o
          calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
          disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti
          amministrativi adottati a livello statale o regionale. 
              6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di  euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio   di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000  di  euro,   alla   previa   approvazione   della
          progettazione preliminare, redatta ai sensi  dell'art.  93,
          salvo che per i lavori di  manutenzione,  per  i  quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'art. 153 per  i  quali  e'  sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
              7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
              8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
              10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
              11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
              12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.». 
              «Art. 129 (Garanzie  e  coperture  assicurative  per  i
          lavori pubblici) (art. 30, commi  3,  4,  7-bis,  legge  n.
          109/1994). - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 75
          e  dall'art.  113,  l'esecutore  dei  lavori  e'   altresi'
          obbligato a stipulare una polizza  assicurativa  che  tenga
          indenni  le  stazioni  appaltanti  da  tutti  i  rischi  di
          esecuzione da qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli
          derivanti  da  errori   di   progettazione,   insufficiente
          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
          che preveda anche una garanzia  di  responsabilita'  civile
          per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
          di emissione del certificato di collaudo provvisorio  o  di
          regolare esecuzione. 
              2. Per i lavori il cui  importo  superi  gli  ammontari
          stabiliti con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture,
          l'esecutore  e'  inoltre   obbligato   a   stipulare,   con
          decorrenza dalla  data  di  emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  o  del   certificato   di   regolare
          esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
          polizza  per  responsabilita'  civile  verso  terzi,  della
          medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale  o
          parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti  da  gravi
          difetti costruttivi. 
              3. Con il regolamento e' istituito,  per  i  lavori  di
          importo superiore a 100 milioni  di  euro,  un  sistema  di
          garanzia globale di esecuzione  operante  per  gli  appalti
          pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
          i soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere  a),  b)  e
          c). Il sistema, una volta istituito,  e'  obbligatorio  per
          tutti  gli  appalti  aventi  ad  oggetto  la  progettazione
          esecutiva e l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  importo
          superiore a 75 milioni di euro.». 
              «Art. 133 (Termini di adempimento, penali,  adeguamenti
          dei prezzi) (art. 26, legge n. 109/1994). - 1. In  caso  di
          ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o  dei
          titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di  saldo
          rispetto  alle  condizioni  e  ai  termini  stabiliti   dal
          contratto, che non devono comunque superare quelli  fissati
          dal regolamento di cui all'art. 5,  spettano  all'esecutore
          dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi  ultimi
          nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture,  di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando  la  sua
          facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel  caso  in
          cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
          stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo  di
          spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
          di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
          previa   costituzione    in    mora    dell'amministrazione
          aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
          costituzione stessa, di promuovere  il  giudizio  arbitrale
          per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
              1-bis. Fermi i vigenti  divieti  di  anticipazione  del
          prezzo, il bando di gara puo' individuare  i  materiali  da
          costruzione per i  quali  i  contratti,  nei  limiti  delle
          risorse   disponibili   e   imputabili   all'acquisto   dei
          materiali, prevedono le modalita' e i  tempi  di  pagamento
          degli stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei  prezzi
          contrattuali ovvero dei  prezzi  elementari  desunti  dagli
          stessi, previa presentazione  da  parte  dell'esecutore  di
          fattura o altro  documento  comprovanti  il  loro  acquisto
          nella tipologia e quantita' necessarie per l'esecuzione del
          contratto e la loro destinazione allo specifico  contratto,
          previa accettazione dei materiali da  parte  del  direttore
          dei lavori, a condizione comunque che il  responsabile  del
          procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei  lavori
          e che l'esecuzione degli stessi  proceda  conformemente  al
          cronoprogramma. Per tali  materiali  non  si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 3, nonche' ai commi da 4  a  7
          per variazioni in aumento. Il pagamento  dei  materiali  da
          costruzione e' subordinato alla  costituzione  di  garanzia
          fideiussoria bancaria o assicurativa  di  importo  pari  al
          pagamento  maggiorato  del  tasso   di   interesse   legale
          applicato al periodo necessario al recupero  del  pagamento
          stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e'
          immediatamente  escussa  dal   committente   in   caso   di
          inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero  in  caso
          di interruzione dei lavori o non  completamento  dell'opera
          per cause non imputabili al  committente.  L'importo  della
          garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel
          corso dei lavori, in rapporto al progressivo  recupero  del
          pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica. 
              2.  Per  i  lavori  pubblici  affidati  dalle  stazioni
          appaltanti non si puo' procedere alla revisione dei  prezzi
          e non si applica il  comma  1  dell'art.  1664  del  codice
          civile. 
              3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il  prezzo
          chiuso, consistente nel prezzo  dei  lavori  al  netto  del
          ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi,
          nel caso in cui la differenza tra il  tasso  di  inflazione
          reale  e  il  tasso  di  inflazione  programmato  nell'anno
          precedente sia superiore al 2 per  cento,  all'importo  dei
          lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
          l'ultimazione  dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale   e'
          fissata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  da
          emanare entro il  31  marzo  di  ogni  anno,  nella  misura
          eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 
              3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  applicazione  del  prezzo
          chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta  giorni  dalla
          data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica italiana del  decreto  ministeriale  di  cui  al
          medesimo comma 3. 
              4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora  il
          prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto  di
          circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
          diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo
          rilevato dal Ministero delle  infrastrutture  nell'anno  di
          presentazione dell'offerta con il decreto di cui  al  comma
          6,  si  fa  luogo  a  compensazioni,  in   aumento   o   in
          diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
          nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
              5.  La  compensazione  e'  determinata  applicando   la
          percentuale di variazione che eccede il  10  per  cento  al
          prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
          lavorazioni contabilizzate nell'anno solare  precedente  al
          decreto di cui al comma 6  nelle  quantita'  accertate  dal
          direttore dei lavori. 
              6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo
          di ogni anno, rileva  con  proprio  decreto  le  variazioni
          percentuali annuali dei singoli  prezzi  dei  materiali  da
          costruzione piu' significativi. 
              6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla
          stazione appaltante l'istanza di  compensazione,  ai  sensi
          del  comma  4,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   di
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6. 
              7. Per le finalita'  di  cui  al  comma  4  si  possono
          utilizzare   le   somme   appositamente   accantonate   per
          imprevisti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  in
          misura  non  inferiore   all'1   per   cento   del   totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni contrattuali gia'  assunti,  nonche'  le  eventuali
          ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
          per  lo  stesso  intervento  nei  limiti   della   relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  non  ne  sia
          prevista una diversa destinazione sulla  base  delle  norme
          vigenti, nonche' le somme  disponibili  relative  ad  altri
          interventi   ultimati   di    competenza    dei    soggetti
          aggiudicatori nei limiti della residua  spesa  autorizzata;
          l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal  CIPE,
          qualora gli interventi  siano  stati  finanziati  dal  CIPE
          stesso. 
              8. Le  stazioni  appaltanti  provvedono  ad  aggiornare
          annualmente i propri prezzari, con particolare  riferimento
          alle voci di elenco correlate  a  quei  prodotti  destinati
          alle costruzioni, che siano stati soggetti a  significative
          variazioni di prezzo legate  a  particolari  condizioni  di
          mercato. I  prezzari  cessano  di  avere  validita'  il  31
          dicembre di ogni anno  e  possono  essere  transitoriamente
          utilizzati fino al 30 giugno  dell'anno  successivo  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. In  caso  di  inadempienza  da  parte  dei
          predetti soggetti, i  prezzari  possono  essere  aggiornati
          dalle competenti articolazioni territoriali  del  Ministero
          delle   infrastrutture   di   concerto   con   le   regioni
          interessate. 
              9. I progettisti e gli  esecutori  di  lavori  pubblici
          sono soggetti a penali per  il  ritardato  adempimento  dei
          loro obblighi contrattuali. L'entita'  delle  penali  e  le
          modalita'   di    versamento    sono    disciplinate    dal
          regolamento.». 
              «Art.  135  (Risoluzione  del   contratto   per   reati
          accertati   e   per    decadenza    dell'attestazione    di
          qualificazione) (art. 118,  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 554/1999). -  1.  Fermo  quanto  previsto  da
          altre  disposizioni  di  legge,   qualora   nei   confronti
          dell'appaltatore  sia  intervenuta   l'emanazione   di   un
          provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di  una
          o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge
          27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli  2  e  seguenti
          della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia  intervenuta
          sentenza di condanna passata in  giudicato  per  frodi  nei
          riguardi della stazione appaltante, di  subappaltatori,  di
          fornitori, di  lavoratori  o  di  altri  soggetti  comunque
          interessati  ai  lavori,  nonche'  per   violazione   degli
          obblighi  attinenti   alla   sicurezza   sul   lavoro,   il
          responsabile  del  procedimento   propone   alla   stazione
          appaltante, in relazione  allo  stato  dei  lavori  e  alle
          eventuali  conseguenze   nei   riguardi   delle   finalita'
          dell'intervento,  di   procedere   alla   risoluzione   del
          contratto. 
              1-bis.  Qualora  nei  confronti  dell'appaltatore   sia
          intervenuta    la    decadenza     dell'attestazione     di
          qualificazione, per aver prodotto  falsa  documentazione  o
          dichiarazioni   mendaci,    risultante    dal    casellario
          informatico,   la   stazione   appaltante   procede    alla
          risoluzione del contratto. 
              2. Nel caso di risoluzione,  l'appaltatore  ha  diritto
          soltanto al pagamento  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,
          decurtato   degli   oneri   aggiuntivi   derivanti    dallo
          scioglimento del contratto.». 
              «Art.  140  (Procedure  di  affidamento  in   caso   di
          fallimento dell'esecutore o risoluzione del  contratto  per
          grave inadempimento dell'esecutore) (art. 5, commi  12-bis,
          ter,   quater,   quinquies,   decreto-legge   n.   35/2005,
          convertitio  in  legge  n.  80/2005).  -  1.  Le   stazioni
          appaltanti prevedono nel bando di  gara  che,  in  caso  di
          fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del  contratto
          per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
          progressivamente   i   soggetti   che   hanno   partecipato
          all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
          graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto  per
          l'affidamento del  completamento  dei  lavori.  Si  procede
          all'interpello a partire dal soggetto che ha  formulato  la
          prima migliore offerta fino al  quinto  migliore  offerente
          escluso l'originario aggiudicatario. 
              2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni  gia'
          proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. 
              3. (Abrogato). 
              4. (Abrogato). 
              «Art. 141 (Collaudo  dei  lavori  pubblici)  (art.  28,
          legge n. 109/1994). - 1. Il regolamento definisce le  norme
          concernenti  il  termine  entro  il   quale   deve   essere
          effettuato il collaudo finale, che  deve  avere  luogo  non
          oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi  i  casi,
          individuati dal regolamento,  di  particolare  complessita'
          dell'opera da collaudare, in cui  il  termine  puo'  essere
          elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento  definisce
          altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo
          le caratteristiche dei lavori, la misura  del  compenso  ad
          essi spettante, nonche' le modalita' di  effettuazione  del
          collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
          nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione. 
              2. Il regolamento  definisce  altresi'  il  divieto  di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili. 
              3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto  un
          certificato di collaudo secondo le modalita'  previste  dal
          regolamento.  Il  certificato  di  collaudo  ha   carattere
          provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due  anni
          dall'emissione  del  medesimo.  Decorso  tale  termine,  il
          collaudo si intende tacitamente approvato ancorche'  l'atto
          formale di approvazione non sia intervenuto entro due  mesi
          dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori  di
          importo sino a 500.000 euro il certificato di  collaudo  e'
          sostituito da quello di regolare esecuzione; per  i  lavori
          di importo superiore, ma non eccedente il milione di  euro,
          e' in facolta' del soggetto  appaltante  di  sostituire  il
          certificato di collaudo con quello di regolare  esecuzione.
          Il certificato di regolare esecuzione  e'  comunque  emesso
          non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
              4.  Per  le  operazioni  di   collaudo,   le   stazioni
          appaltanti nominano da uno  a  tre  tecnici  di  elevata  e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla loro complessita' e all'importo degli stessi.  Possono
          fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente  ad
          un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano
          prestato  servizio  per  almeno  cinque  anni   in   uffici
          pubblici. 
              5. Il collaudatore o i componenti della commissione  di
          collaudo non devono  avere  svolto  alcuna  funzione  nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,  di  vigilanza  e  di  esecuzione   dei   lavori
          sottoposti  al  collaudo.  Essi  non  devono  avere   avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore  o  i
          componenti  della  commissione  di  collaudo  non   possono
          inoltre fare parte di organismi  che  abbiano  funzioni  di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 
              6.  Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori   di
          particolare complessita'  tecnica  o  di  grande  rilevanza
          economica il collaudo e' effettuato sulla base di  apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali. 
              7. Fermo quanto previsto dal comma 3,  e'  obbligatorio
          il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: 
                a) quando la direzione dei lavori sia  effettuata  ai
          sensi dell'art. 130, comma 2, lettere b) e c); 
                b) in caso di opere di particolare complessita'; 
                c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; 
                d) in altri casi individuati nel regolamento. 
              8. Nei casi di affidamento dei lavori  in  concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei  lavori,
          verificando il rispetto della convenzione. 
              9. Il pagamento della rata di  saldo,  disposto  previa
          garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre  il
          novantesimo  giorno  dall'emissione  del   certificato   di
          collaudo provvisorio ovvero  del  certificato  di  regolare
          esecuzione e non costituisce  presunzione  di  accettazione
          dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma  2,  del  codice
          civile. 
              10. Salvo quanto disposto  dall'art.  1669  del  codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i  vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto appaltante prima che il  certificato  di  collaudo
          assuma carattere definitivo. 
              10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n.  717
          del 1949.». 
              «Art. 156 (Societa' di  progetto)  (art.  37-quinquies,
          legge n. 109/1994). - 1. Il bando di gara per l'affidamento
          di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
          infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica  utilita'
          deve prevedere che l'aggiudicatario ha  la  facolta',  dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una societa' di progetto in
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          anche consortile.  Il  bando  di  gara  indica  l'ammontare
          minimo del capitale sociale  della  societa'.  In  caso  di
          concorrente costituito da piu'  soggetti,  nell'offerta  e'
          indicata la quota di partecipazione al capitale sociale  di
          ciascun soggetto. Le  predette  disposizioni  si  applicano
          anche alla gara di cui  all'art.  153.  La  societa'  cosi'
          costituita  diventa  la  concessionaria   subentrando   nel
          rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessita'
          di  approvazione  o  autorizzazione.  Tale   subentro   non
          costituisce cessione di contratto. Il bando di  gara  puo',
          altresi', prevedere che la costituzione della societa'  sia
          un obbligo dell'aggiudicatario. 
              2. I lavori da eseguire e  i  servizi  da  prestare  da
          parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si  intendono
          realizzati e prestati  in  proprio  anche  nel  caso  siano
          affidati direttamente dalle  suddette  societa'  ai  propri
          soci, sempre che  essi  siano  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.
          Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari  e
          contrattuali che  prevedano  obblighi  di  affidamento  dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi. 
              3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che  non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario in tutti i rapporti con  l'amministrazione
          concedente. Nel caso di versamento di un  prezzo  in  corso
          d'opera da parte della  pubblica  amministrazione,  i  soci
          della societa' restano  solidalmente  responsabili  con  la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa, la societa'  di  progetto  puo'  fornire  alla
          pubblica amministrazione garanzie bancarie  e  assicurative
          per la restituzione delle somme versate a titolo di  prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le modalita' per l'eventuale  cessione  delle  quote  della
          societa' di progetto, fermo restando che i soci  che  hanno
          concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  sono
          tenuti a partecipare  alla  societa'  e  a  garantire,  nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario sino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo dell'opera.  L'ingresso  nel  capitale  sociale
          della  societa'  di  progetto   e   lo   smobilizzo   delle
          partecipazioni da  parte  di  banche  e  altri  investitori
          istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a   formare   i
          requisiti per la qualificazione possono  tuttavia  avvenire
          in qualsiasi momento.». 
              «Art.  159  (Subentro)  (art.   37-octies,   legge   n.
          109/1994). - 1. In  tutti  i  casi  di  risoluzione  di  un
          rapporto concessorio per motivi  attribuibili  al  soggetto
          concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno
          impedire  la  risoluzione  designando  una   societa'   che
          subentri nella concessione al posto  del  concessionario  e
          che verra' accettata dal concedente a condizione che: 
                a)  la  societa'  designata  dai  finanziatori  abbia
          caratteristiche  tecniche  e  finanziarie   sostanzialmente
          equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
          dell'affidamento della concessione; 
                b) l'inadempimento  del  concessionario  che  avrebbe
          causato  la  risoluzione  cessi  entro  i  novanta   giorni
          successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis. 
              1-bis.  La  designazione  di  cui  al  comma   1   deve
          intervenire entro il termine individuato nel  contratto  o,
          in mancanza, assegnato dall'amministrazione  aggiudicatrice
          nella comunicazione scritta agli  enti  finanziatori  della
          intenzione di risolvere il contratto. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sono
          fissati i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  delle
          previsioni di cui al comma 1. 
              2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di
          progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato
          pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter.». 
              «Art. 160 (Privilegio  sui  crediti)  (art.  37-nonies,
          legge n.  109/1994).  -  1.  I  crediti  dei  soggetti  che
          finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
          interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi  hanno
          privilegio  generale,  ai  sensi  degli  articoli  2745   e
          seguenti  del  codice   civile,   sui   beni   mobili   del
          concessionario e  delle  societa'  di  progetto  che  siano
          concessionarie o affidatarie di contratto  di  partenariato
          pubblico privato o contraenti generali ai  sensi  dell'art.
          176. 
              2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i  finanziatori  originari  dei   crediti,   il   debitore,
          l'ammontare in linea capitale  del  finanziamento  o  della
          linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
          finanziamento. 
              3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni  e'
          subordinata  alla  trascrizione,  nel   registro   indicato
          dall'art. 1524, comma 2, del codice civile,  dell'atto  dal
          quale  il  privilegio  risulta.  Della   costituzione   del
          privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
          annunzi legali; dall'avviso devono  risultare  gli  estremi
          della  avvenuta  trascrizione.   La   trascrizione   e   la
          pubblicazione devono essere effettuate presso i  competenti
          uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 
              4. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1153  del
          codice civile, il privilegio puo' essere  esercitato  anche
          nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti  sui
          beni che sono oggetto dello  stesso  dopo  la  trascrizione
          prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
          far  valere  il  privilegio   nei   confronti   del   terzo
          acquirente,    il    privilegio    si    trasferisce    sul
          corrispettivo.». 
              «Art.  160-bis.   (Locazione   finanziaria   di   opere
          pubbliche  o  di   pubblica   utilita).   -   1.   Per   la
          realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di  opere
          pubbliche o  di  pubblica  utilita'  i  committenti  tenuti
          all'applicazione  del  presente  codice  possono  avvalersi
          anche  del  contratto   di   locazione   finanziaria,   che
          costituisce appalto pubblico di lavori,  salvo  che  questi
          ultimi abbiano un carattere meramente  accessorio  rispetto
          all'oggetto principale del contratto medesimo. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
          indicazioni  previste  dal  presente  codice,  determina  i
          requisiti      soggettivi,      funzionali,      economici,
          tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
          caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i  costi,
          i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i  parametri
          di    valutazione    tecnica    ed    economico-finanziaria
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche  una
          associazione    temporanea    costituita    dal    soggetto
          finanziatore e  dal  soggetto  realizzatore,  responsabili,
          ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
          ovvero un  contraente  generale.  In  caso  di  fallimento,
          inadempimento   o   sopravvenienza   di   qualsiasi   causa
          impeditiva all'adempimento dell'obbligazione  da  parte  di
          uno dei due soggetti costituenti l'associazione  temporanea
          di imprese, l'altro puo'  sostituirlo,  con  l'assenso  del
          committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
          caratteristiche. 
              4.   L'adempimento   degli   impegni   della   stazione
          appaltante resta in  ogni  caso  condizionato  al  positivo
          controllo della realizzazione ed  alla  eventuale  gestione
          funzionale dell'opera secondo le modalita' previste. 
              4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato  ai  sensi
          del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  deve  dimostrare  alla  stazione
          appaltante che  dispone,  se  del  caso  avvalendosi  delle
          capacita'  di  altri  soggetti,   anche   in   associazione
          temporanea  con  un  soggetto   realizzatore,   dei   mezzi
          necessari  ad  eseguire  l'appalto.   Nel   caso   in   cui
          l'offerente sia un contraente  generale,  di  cui  all'art.
          162, comma 1, lettera g), esso puo'  partecipare  anche  ad
          affidamenti relativi alla  realizzazione,  all'acquisizione
          ed al  completamento  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
          utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III,  capo
          IV, se in possesso dei requisiti determinati  dal  bando  o
          avvalendosi delle capacita' di altri soggetti. 
              4-ter. La stazione appaltante pone a base  di  gara  un
          progetto di livello  almeno  preliminare.  L'aggiudicatario
          provvede  alla  predisposizione  dei   successivi   livelli
          progettuali ed all'esecuzione dell'opera. 
              4-quater. L'opera oggetto del  contratto  di  locazione
          finanziaria puo' seguire il regime  di  opera  pubblica  ai
          fini urbanistici, edilizi ed  espropriativi;  l'opera  puo'
          essere   realizzata   su    area    nella    disponibilita'
          dell'aggiudicatario.». 
              «Art. 172 (La  societa'  pubblica  di  progetto)  (art.
          5-ter,  decreto  legislativo  n.  190/2002,  inserito   dal
          decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Ove la proposta  del
          soggetto aggiudicatore, come approvata dal  CIPE,  preveda,
          ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura  e
          dei beni connessi, l'attivita' coordinata di piu'  soggetti
          pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
          programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove  opportuno,
          attraverso la costituzione  di  una  societa'  pubblica  di
          progetto,  senza  scopo   di   lucro,   anche   consortile,
          partecipata  dai  soggetti  aggiudicatori  e  dagli   altri
          soggetti pubblici interessati. Alla  societa'  pubblica  di
          progetto sono  attribuite  le  competenze  necessarie  alla
          realizzazione  dell'opera  e  delle  opere  strumentali   o
          connesse,   nonche'   alla   espropriazione   delle    aree
          interessate, e alla  utilizzazione  delle  stesse  e  delle
          altre     fonti      di      autofinanziamento      indotte
          dall'infrastruttura. La societa' pubblica  di  progetto  e'
          autorita' espropriante  ai  sensi  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327.  La
          societa' pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
          proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi
          dei  finanziamenti  deliberati  dal  CIPE  in  suo  favore,
          operando anche al fine di ridurre il costo per la  pubblica
          finanza. 
              1-bis. Per lo svolgimento delle competenze  di  cui  al
          secondo periodo del  comma  1,  le  societa'  pubbliche  di
          progetto applicano le disposizioni del presente codice. 
              2.  Alla  societa'   pubblica   di   progetto   possono
          partecipare le camere di commercio, industria e artigianato
          e le fondazioni bancarie. 
              3. La societa' pubblica di progetto e'  istituita  allo
          scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici
          volto a promuovere la  realizzazione  ed  eventualmente  la
          gestione dell'infrastruttura, e a  promuovere  altresi'  la
          partecipazione al finanziamento; la societa'  e'  organismo
          di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
          aggiudicatore ai sensi del presente capo. 
              4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione  di
          un'infrastruttura possono partecipare, tramite  accordo  di
          programma, al finanziamento della stessa, anche  attraverso
          la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla  societa'
          pubblica di progetto di beni immobili di proprieta' o  allo
          scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. 
              5. Ai fini del finanziamento di cui  al  comma  4,  gli
          enti pubblici possono contribuire per l'intera  durata  del
          piano economico-finanziario  al  soggetto  aggiudicatore  o
          alla societa' pubblica di progetto, devolvendo alla  stessa
          i proventi di propri tributi o diverse  fonti  di  reddito,
          fra cui: 
                a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
          aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione
          e ICI, indotti dalla infrastruttura; 
                b) da parte della camera di  commercio,  industria  e
          artigianato, una quota  della  tassa  di  iscrizione,  allo
          scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993,  n.
          580. 
              6.  La  realizzazione  di  infrastrutture   costituisce
          settore ammesso, verso  il  quale  le  fondazioni  bancarie
          possono destinare  il  reddito,  nei  modi  e  nelle  forme
          previste dalle norme in vigore. 
              7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
          un'infrastruttura   possono   contribuire    alla    stessa
          attraverso la cessione di immobili  di  loro  proprieta'  o
          impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di  apposito
          accordo procedimentale.». 
              «Art. 174 (Concessioni relative a infrastrutture) (art.
          7, decreto legislativo n. 190/2002). - 1. Il concessionario
          assume a proprio carico il rischio di gestione  dell'opera.
          Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la
          durata della concessione sono  determinati,  nel  bando  di
          gara,  sulla  base  del  piano  economico   finanziario   e
          costituiscono, come previsto al successivo art. 177,  comma
          4, parametri di  aggiudicazione  della  concessione.  Nella
          determinazione del prezzo  si  tiene  conto  dell'eventuale
          prestazione di beni e servizi da parte  del  concessionario
          allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera
          concessa, secondo le previsioni del bando di gara. 
              2. Le procedure  di  appalto  del  concessionario  e  i
          rapporti  dello  stesso   concessionario   con   i   propri
          appaltatori o con  il  proprio  contraente  generale,  sono
          regolate esclusivamente dalle: 
                norme regolanti gli appalti del concessionario di cui
          agli articoli da 146 a 151; 
                norme   di   qualificazione   degli   appaltatori   e
          subappaltatori di cui al regolamento; 
                verifiche  antimafia,  da  espletarsi  nei  confronti
          degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti  tra
          concessionario e appaltatore  o  contraente  generale  sono
          rapporti di diritto privato disciplinati  dal  contratto  e
          dalle norme del codice civile. 
              3. I rapporti di collegamento del concessionario con le
          imprese esecutrici dei lavori sono individuati  e  regolati
          dall'art. 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali imprese
          e' unito alle candidature per la concessione.  Tale  elenco
          e' aggiornato in funzione delle modifiche che  intervengono
          successivamente nei collegamenti tra  le  imprese.  Ove  il
          concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere,
          di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e
          contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell'art.
          176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
          concessionario, deve assicurare il subaffidamento  a  terzi
          delle quote ad essi riservate in sede  di  gara  ovvero  ai
          sensi del comma 4; il subaffidamento delle  quote  predette
          dovra' avvenire con la procedura prevista per  gli  appalti
          del concessionario dagli articoli da 146 a 151. 
              4.    E'    fatto    divieto    alle    amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  procedere  ad  estensioni  dei  lavori
          affidati  in  concessione  al  di   fuori   delle   ipotesi
          consentite dall'art. 147, previo aggiornamento  degli  atti
          convenzionali sulla base  di  uno  schema  predisposto  dal
          Ministro delle infrastrutture. Di tale  aggiornamento  deve
          essere data comunicazione al Parlamento. 
              5. (Abrogato). 
              «Art. 175 (Promotore) (art. 8, decreto  legislativo  n.
          190/2002). - 1. Il Ministero pubblica sul sito  informatico
          di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici in  data
          6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  100
          del  2  maggio  2001,  nonche'  nella  Gazzetta   Ufficiale
          italiana e  comunitaria,  la  lista  delle  infrastrutture,
          inserite nel programma di cui al comma 1 dell'art. 162, per
          le quali i  soggetti  aggiudicatoci  intendono  avviare  le
          procedure di cui all'art. 153. Nella  lista  e'  precisato,
          per  ciascuna  infrastruttura,   l'ufficio   del   soggetto
          aggiudicatore  presso  il  quale  gli  interessati  possono
          ottenere le informazioni ritenute utili. 
              2. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 153,  comma
          20, presentare al Ministero delle  infrastrutture  proposte
          di  intervento  e  studi  di  fattibilita'  relativi   alla
          realizzazione di infrastrutture, inserite nel programma  di
          cui al comma 1 dell'art. 164, non presenti nella  lista  di
          cui al comma 1. Tale presentazione non determina,  in  capo
          al Ministero, alcun obbligo  di  esame  e  valutazione.  Il
          Ministero puo'  inserire,  nell'ambito  di  una  successiva
          lista di cui al comma 1, le proposte di  intervento  e  gli
          studi ritenuti di  pubblico  interesse;  l'inserimento  non
          determina alcun diritto del proponente al compenso  per  le
          prestazioni compiute o alla realizzazione degli  interventi
          proposti. 
              3. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove  necessaria,
          la procedura di valutazione di impatto ambientale e  quella
          di localizzazione urbanistica, ai sensi  dell'art.  165.  A
          tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con
          lo studio d'impatto  ambientale  e  quant'altro  necessario
          alle predette procedure. 
              4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente
          al progetto preliminare, nei tempi e modi di  cui  all'art.
          165. Ove ritenga di non approvare la proposta,  la  rimette
          al   soggetto   aggiudicatore   ai   fini    dell'eventuale
          espletamento  di   una   nuova   istruttoria   o   per   la
          realizzazione dell'opera con  diversa  procedura;  in  ogni
          caso,  sono  rimborsati  al   promotore   i   costi   della
          integrazione   del   progetto   richiesta   dal    soggetto
          aggiudicatore a norma del comma 3. 
              5. La gara di cui all'art. 153 e' bandita entro un mese
          dalla delibera di approvazione del progetto preliminare  da
          parte del CIPE ed e' regolata dall'art. 177.». 
              «Art. 176 (Affidamento a contraente generale) (art.  9,
          decreto  legislativo   n.   190/2002;   art.   2,   decreto
          legislativo n. 189/2005). - 1.  Con  il  contratto  di  cui
          all'art.  173,   comma   1,   lettera   b),   il   soggetto
          aggiudicatore, in deroga all'art. 53, affida ad un soggetto
          dotato  di  adeguata  esperienza  e  qualificazione   nella
          costruzione  di  opere  nonche'   di   adeguata   capacita'
          organizzativa,  tecnico-realizzativa   e   finanziaria   la
          realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel  rispetto
          delle esigenze specificate nel progetto preliminare  o  nel
          progetto definitivo redatto dal  soggetto  aggiudicatore  e
          posto a base di gara, contro  un  corrispettivo  pagato  in
          tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. 
              2. Il contraente generale provvede: 
                a) allo  sviluppo  del  progetto  definitivo  e  alle
          attivita' tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto
          aggiudicatore per pervenire all'approvazione  dello  stesso
          da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a
          base di gara; 
                b) all'acquisizione delle aree di sedime;  la  delega
          di cui all'art. 6, comma  8,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in  assenza  di  un
          concessionario,  puo'  essere   accordata   al   contraente
          generale; 
                c) alla progettazione esecutiva; 
                d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo  dei  lavori  e
          alla loro direzione; 
                e)  al  prefinanziamento,  in  tutto  o   in   parte,
          dell'opera da realizzare; 
                f) ove richiesto, all'individuazione delle  modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
                g) all'indicazione, al  soggetto  aggiudicatore,  del
          piano  degli  affidamenti,  delle   espropriazioni,   delle
          forniture di materiale e di tutti gli altri elementi  utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo e gli organi competenti in
          materia. 
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
                a) alle  attivita'  necessarie  all'approvazione  del
          progetto definitivo da parte del CIPE, ove  detto  progetto
          non sia stato posto a base di gara; 
                b) all'approvazione del progetto  esecutivo  e  delle
          varianti; 
                c) alla alta sorveglianza sulla  realizzazione  delle
          opere; 
                d) al collaudo delle stesse; 
                e) alla stipulazione  di  appositi  accordi  con  gli
          organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di
          prevenzione e repressione della  criminalita',  finalizzati
          alla verifica preventiva del programma  di  esecuzione  dei
          lavori in vista del successivo  monitoraggio  di  tutte  le
          fasi di esecuzione  delle  opere  e  dei  soggetti  che  le
          realizzano. I contenuti di tali accordi sono  definiti  dal
          CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Comitato  di
          coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,
          istituito ai sensi dell'art. 180 del codice e  del  decreto
          dell'interno  in  data  14  marzo  2003,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo  2004,  in  ogni  caso
          prevedendo  l'adozione  di  protocolli  di  legalita'   che
          comportino  clausole  specifiche  di  impegno,   da   parte
          dell'impresa   aggiudicataria,   a   denunciare   eventuali
          tentativi di estorsione, con la possibilita' di valutare il
          comportamento dell'aggiudicatario ai fini della  successiva
          ammissione a procedure ristrette  della  medesima  stazione
          appaltante  in  caso  di   mancata   osservanza   di   tali
          prescrizioni. Le prescrizioni del CIPE a cui si  uniformano
          gli accordi di sicurezza sono  vincolanti  per  i  soggetti
          aggiudicatori e per l'impresa aggiudicataria, che e' tenuta
          a trasferire i relativi obblighi  a  carico  delle  imprese
          interessate  a  qualunque  titolo  alla  realizzazione  dei
          lavori. Le misure di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e
          repressione   di   tentativi   di   infiltrazione   mafiosa
          comprendono il controllo  dei  flussi  finanziari  connessi
          alla realizzazione dell'opera, inclusi  quelli  concernenti
          risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai
          sensi dell'art. 175 e quelli derivanti dalla attuazione  di
          ogni altra  modalita'  di  finanza  di  progetto.  Il  CIPE
          definisce,  altresi',  lo  schema  di   articolazione   del
          monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a
          tale forma di controllo, le modalita' attraverso  le  quali
          esercitare il monitoraggio, nonche'  le  soglie  di  valore
          delle  transazioni  finanziarie  oggetto  del  monitoraggio
          stesso,  potendo  anche  indicare,  a  tal   fine,   limiti
          inferiori a quello previsto ai sensi dell'art. 1, comma  1,
          del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Gli oneri
          connessi  al  monitoraggio  finanziario   sono   ricompresi
          nell'aliquota forfettaria di cui al comma 20. 
              4. Il contraente generale risponde  nei  confronti  del
          soggetto  aggiudicatore   della   corretta   e   tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente capo. I  rapporti  tra  soggetto  aggiudicatore  e
          contraente generale sono regolati, per quanto non  previsto
          dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente  capo  e
          dal  regolamento,  dalle   norme   della   parte   II   che
          costituiscono attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle
          norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del
          codice civile regolanti l'appalto. 
              5. Alle varianti del progetto  affidato  al  contraente
          generale non si applicano gli articoli 56, 57 e  132;  esse
          sono regolate dalle norme della parte II che  costituiscono
          attuazione della direttiva  2004/18  o  dalle  norme  della
          parte III e dalle disposizioni seguenti: 
                a)  restano  a  carico  del  contraente  generale  le
          eventuali  varianti  necessarie  ad  emendare  i   vizi   o
          integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso  e
          approvato dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre  restano  a
          carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali  varianti
          indotte   da   forza   maggiore,   sorpresa   geologica   o
          sopravvenute prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi  o
          comunque richieste dal soggetto aggiudicatore; 
                b) al di fuori dei casi di cui alla  lettera  a),  il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le varianti progettuali o le  modifiche  tecniche  ritenute
          dallo stesso utili  a  ridurre  il  tempo  o  il  costo  di
          realizzazione delle opere; il soggetto  aggiudicatore  puo'
          rifiutare  la  approvazione  delle  varianti  o   modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel
          progetto posto a  base  di  gara,  o  comunque  determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero  comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione. 
              6. Il  contraente  generale  provvede  alla  esecuzione
          unitaria delle attivita' di cui  al  comma  2  direttamente
          ovvero, se costituito  da  piu'  soggetti,  a  mezzo  della
          societa' di progetto di cui al comma  10;  i  rapporti  del
          contraente generale con i terzi sono  rapporti  di  diritto
          privato, a cui non si applica  il  presente  codice,  salvo
          quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale
          che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I e alla parte II, che costituiscono attuazione della
          direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III. 
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta  a  norma  del   regolamento,   ovvero   mediante
          affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di  lavori
          del contraente generale devono a  loro  volta  possedere  i
          requisiti di qualificazione prescritti dal  regolamento,  e
          possono subaffidare i lavori nei limiti e  alle  condizioni
          previste per gli appaltatori di lavori pubblici; l'art. 118
          si  applica  ai  predetti   subaffidamenti.   Il   soggetto
          aggiudicatore   richiede   al   contraente   generale    di
          individuare e indicare, in  sede  di  offerta,  le  imprese
          esecutrici di una quota non inferiore al trenta  per  cento
          degli eventuali lavori che il contraente  generale  prevede
          di eseguire mediante affidamento a terzi. 
              8. L'affidamento al contraente  generale,  nonche'  gli
          affidamenti  e  subaffidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale, sono soggetti alle verifiche  antimafia,  con  le
          modalita' previste per i lavori pubblici. 
              9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il
          regolare  adempimento  degli  obblighi   contrattuali   del
          contraente generale verso i propri affidatari; ove  risulti
          la  inadempienza  del  contraente  generale,  il   soggetto
          aggiudicatore ha facolta' di applicare una  detrazione  sui
          successivi  pagamenti  e  procedere  al  pagamento  diretto
          all'affidatario, nonche' di applicare le eventuali  diverse
          sanzioni previste in contratto. 
              10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il
          contraente  generale,  ove  composto  da   piu'   soggetti,
          costituisce una societa' di progetto in forma di  societa',
          anche consortile, per azioni o a responsabilita'  limitata.
          La societa' e' regolata dall'art. 156  e  dalle  successive
          disposizioni del presente articolo. Alla  societa'  possono
          partecipare, oltre ai  soggetti  componenti  il  contraente
          generale, istituzioni finanziarie, assicurative  e  tecnico
          operative preventivamente indicate  in  sede  di  gara.  La
          societa'  cosi'  costituita  subentra   nel   rapporto   al
          contraente generale senza alcuna autorizzazione,  salvo  le
          verifiche antimafia e senza  che  il  subentro  costituisca
          cessione  di  contratto;  salvo  diversa   previsione   del
          contratto, i soggetti  componenti  il  contraente  generale
          restano  solidalmente  responsabili  con  la  societa'   di
          progetto nei confronti del soggetto  aggiudicatore  per  la
          buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societa'
          di progetto puo' fornire al soggetto aggiudicatore garanzie
          bancarie e assicurative per  la  restituzione  delle  somme
          percepite in corso d'opera, liberando in tal modo  i  soci.
          Tali  garanzie  cessano  alla   data   di   emissione   del
          certificato di  collaudo  dell'opera.  Il  capitale  minimo
          della societa' di progetto e' indicato nel bando di gara. 
              11.  Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per   la
          eventuale cessione delle quote della societa' di  progetto,
          fermo restando che i soci che hanno concorso  a  formare  i
          requisiti per la qualificazione sono tenuti  a  partecipare
          alla societa' e a garantire, nei limiti del  contratto,  il
          buon adempimento degli obblighi  del  contraente  generale,
          sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni  da  parte  di  istituti  bancari  e   altri
          investitori  istituzionali  che  non  abbiano  concorso   a
          formare i requisiti per  la  qualificazione  puo'  tuttavia
          avvenire in qualsiasi momento.  Il  soggetto  aggiudicatore
          non puo' opporsi alla cessione di  crediti  effettuata  dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui all'art. 117. 
              12. Il bando determina la quota  di  valore  dell'opera
          che deve essere  realizzata  dal  contraente  generale  con
          anticipazione di risorse proprie e i  tempi  e  i  modi  di
          pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati  entro  il  31
          dicembre 2006, tale quota non puo' superare  il  venti  per
          cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e,
          in  ogni  caso,  il  saldo  della  quota  di  corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori. Per  il  finanziamento  della  predetta  quota,  il
          contraente generale  o  la  societa'  di  progetto  possono
          emettere obbligazioni, previa autorizzazione  degli  organi
          di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'art. 2412  del
          codice civile.  Il  soggetto  aggiudicatore  garantisce  il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito verso il contraente  generale  quale  risultante  da
          stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale  o  dal
          certificato  di  collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni
          garantite  dal  soggetto   aggiudicatore   possono   essere
          utilizzate per la costituzione  delle  riserve  bancarie  o
          assicurative  previste  dalla  legislazione   vigente.   Le
          modalita' di operativita' della garanzia di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma sono stabilite con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture. Le garanzie  prestate  dallo
          Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco
          allegato   allo   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di  cui  all'art.  13  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive  modificazioni  e
          integrazioni. 
              13. I crediti delle societa' di progetto,  ivi  incluse
          quelle costituite dai concessionari a norma dell'art.  156,
          nei confronti del soggetto aggiudicatore sono  cedibili  ai
          sensi dell'art. 117; la  cessione  puo'  avere  ad  oggetto
          crediti non ancora liquidi ed esigibili. 
              14. La cessione deve  essere  stipulata  mediante  atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente indicare  se  la  cessione  e'  effettuata  a
          fronte di un finanziamento  senza  rivalsa  o  con  rivalsa
          limitata. 
              15. Il soggetto aggiudicatore liquida  l'importo  delle
          prestazioni rese e prefinanziate  dal  contraente  generale
          con la emissione di un certificato di  pagamento  esigibile
          alla scadenza del prefinanziamento  secondo  le  previsioni
          contrattuali. Per i soli crediti di cui al  presente  comma
          ceduti a  fronte  di  finanziamenti  senza  rivalsa  o  con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce  definitivo  riconoscimento  del  credito   del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna   eccezione   di   pagamento   delle    quote    di
          prefinanziamento riconosciute, derivante dai  rapporti  tra
          debitore e creditore cedente, ivi inclusa la  compensazione
          con  crediti  derivanti   dall'adempimento   dello   stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente. 
              16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento
          dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma  15,
          in tutti  i  casi  di  mancato  o  ritardato  completamento
          dell'opera. 
              17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la
          garanzia globale di cui al comma  13  e  vi  siano  crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 
                a) la garanzia di buon adempimento  non  e'  soggetta
          alle riduzioni progressive di  cui  all'art.  113;  ove  la
          garanzia si  sia  gia'  ridotta  ovvero  la  riduzione  sia
          espressamente  prevista   nella   garanzia   prestata,   il
          riconoscimento definitivo  del  credito  non  opera  se  la
          garanzia non e' ripristinata e la previsione  di  riduzione
          espunta dalla garanzia; 
                b) in tutti i casi di risoluzione  del  rapporto  per
          motivi attribuibili al contraente generale si applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 159; 
                c) il contraente generale  ha  comunque  facolta'  di
          sostituire la garanzia di buon adempimento con la  garanzia
          globale, ove istituita; in tale caso non  si  applicano  le
          previsioni di cui alle lettere a) e b). 
              18. Il contraente generale presta, una volta istituita,
          la garanzia globale di  esecuzione  di  cui  all'art.  129,
          comma 3,  che  deve  comprendere  la  possibilita'  per  il
          garante,  in  caso  di  fallimento   o   inadempienza   del
          contraente generale, di far subentrare nel  rapporto  altro
          soggetto idoneo in possesso  dei  requisiti  di  contraente
          generale, scelto direttamente dal garante stesso. 
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
                a) le modalita' e i tempi, nella fase di  sviluppo  e
          approvazione del progetto definitivo  ed  esecutivo,  delle
          prestazioni  propedeutiche   ai   lavori,   pertinenti   in
          particolare le prestazioni di cui all'art. 165, comma 8,  e
          i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati; 
                b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei  ratei
          di corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per  le
          prestazioni  compiute   prima   dell'inizio   dei   lavori,
          pertinenti in particolare le  attivita'  progettuali  e  le
          prestazioni di cui alla lettera a). 
              20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee  misure
          volte al perseguimento delle  finalita'  di  prevenzione  e
          repressione  della  criminalita'   e   dei   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa di cui agli articoli  176,  comma  3,
          lettera e), e  180,  comma  5,  il  soggetto  aggiudicatore
          indica nel  bando  di  gara  un'aliquota  forfettaria,  non
          sottoposta  al  ribasso  d'asta,  ragguagliata  all'importo
          complessivo    dell'intervento,     secondo     valutazioni
          preliminari che il contraente generale e' tenuto a recepire
          nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si
          pone a base di gara, elaborato dal soggetto  aggiudicatore,
          la somma corrispondente a detta aliquota e'  inclusa  nelle
          somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita  una
          relazione di massima che  correda  il  progetto,  indicante
          l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
          costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi  della
          progettazione.  Le  variazioni  tecniche  per  l'attuazione
          delle  misure  in  questione,  eventualmente  proposte  dal
          contraente generale,  in  qualunque  fase  dell'opera,  non
          possono essere  motivo  di  maggiori  oneri  a  carico  del
          soggetto aggiudicatore. Ove  il  progetto  preliminare  sia
          prodotto  per  iniziativa   del   promotore,   quest'ultimo
          predispone analoga articolazione delle misure in questione,
          con  relativa  indicazione  dei  costi,  non  sottoposti  a
          ribasso d'asta e inseriti nelle somme  a  disposizione  del
          l'amministrazione. Le disposizioni del  presente  comma  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche  nei  casi   di
          affidamento mediante concessione.». 
              «Art. 179  (Insediamenti  produttivi  e  infrastrutture
          private strategiche  per  l'approvvigionamento  energetico)
          (art. 13,  decreto  legislativo  n.  190/2002).  -  1.  Gli
          insediamenti  produttivi  e   le   infrastrutture   private
          strategiche inclusi nel programma  sono  opere  private  di
          preminente interesse nazionale; alla  intesa  Stato-regione
          per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico
          ed edilizio, alla valutazione di  impatto  ambientale,  ove
          necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
          permesso,    comunque    denominato,    necessario     alla
          realizzazione  degli  insediamenti   produttivi   e   delle
          infrastrutture  private  strategiche  si  provvede  con  le
          modalita' di cui agli articoli 165 e  166;  contestualmente
          all'approvazione  del  progetto  definitivo,   ovvero   con
          successiva    eguale     procedura,     il     realizzatore
          dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura  privata
          strategica  puo'   richiedere   e   conseguire   tutte   le
          autorizzazioni  e  i   permessi   necessari   all'esercizio
          dell'insediamento stesso. 
              2. Per la localizzazione, la  VIA,  l'approvazione  dei
          progetti e la  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle
          infrastrutture   strategiche    per    l'approvvigionamento
          energetico, incluse nel programma di cui all'art.  161,  si
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
              3.  Il  soggetto  aggiudicatore,   o   per   esso,   il
          concessionario  o   contraente   generale,   trasmette   al
          Ministero e al Ministero delle attivita' produttive,  entro
          il termine di sei mesi dall'approvazione del programma,  il
          progetto delle infrastrutture di competenza. Il progetto e'
          trasmesso   altresi'   alle   amministrazioni   interessate
          rappresentate nel CIPE  e  alle  ulteriori  amministrazioni
          competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
          alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche'  ai
          gestori di opere interferenti. Nei casi in  cui,  ai  sensi
          delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a  VIA,  il
          progetto contiene tutti  gli  elementi  necessari  ai  fini
          dello svolgimento delle relative procedure ed e'  corredato
          dallo studio di impatto ambientale  che  e'  reso  pubblico
          secondo le procedure vigenti.  Il  progetto  evidenzia  con
          adeguato  elaborato  cartografico  le  aree  impegnate,  le
          eventuali fasce di  rispetto  e  le  necessarie  misure  di
          salvaguardia. L'avvio del procedimento, anche ai fini della
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  e'  comunicato  dal
          soggetto aggiudicatore o, per esso,  dal  concessionario  o
          contraente generale, ai privati interessati ai sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
          le stesse forme previste per la VIA dall'art. 5 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 10  agosto  1988,
          n. 377. 
              4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro
          trenta giorni dal ricevimento del progetto.  La  Conferenza
          di servizi ha finalita' istruttoria e acquisisce gli atti e
          i  documenti  relativi  alla  realizzazione  del  progetto.
          Nell'ambito della Conferenza di servizi,  che  si  conclude
          entro  il  termine  perentorio  di   novanta   giorni,   le
          amministrazioni   competenti   e   i   gestori   di   opere
          interferenti hanno facolta' di presentare motivate proposte
          di adeguamento, richieste di  prescrizioni  all'atto  della
          approvazione del progetto, o richieste di varianti che  non
          modificano le caratteristiche essenziali delle opere  e  le
          caratteristiche prestazionali e funzionali  individuate  in
          sede di progetto. Entro i quaranta giorni  successivi  alla
          conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta
          le proposte e le richieste pervenute dalle  amministrazioni
          competenti e dai gestori delle  opere  interferenti  e  gli
          eventuali chiarimenti o integrazioni progettuali  apportati
          dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
          contraente generale, e formula la propria proposta al  CIPE
          che, nei trenta giorni successivi,  approva  con  eventuali
          adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei casi
          in cui, ai sensi delle  disposizioni  vigenti,  l'opera  e'
          soggetta  a  VIA,  si  applicano  per  l'approvazione   del
          progetto le procedure di cui all'art. 183. 
              5. L'approvazione del CIPE e'  adottata  a  maggioranza
          dei componenti con l'intesa dei presidenti delle regioni  e
          delle   province   autonome   interessate.   L'approvazione
          sostituisce, anche ai fini  urbanistici  ed  edilizi,  ogni
          altra autorizzazione, approvazione,  parere  e  nulla  osta
          comunque denominato, costituisce dichiarazione di  pubblica
          utilita',  indifferibilita'  e  urgenza  delle   opere,   e
          consente   la    realizzazione    e    l'esercizio    delle
          infrastrutture   strategiche    per    l'approvvigionamento
          energetico e di tutte le attivita'  previste  nel  progetto
          approvato. In caso di dissenso della  regione  o  provincia
          autonoma si provvede con le modalita' di cui all'art.  165,
          comma 6. 
              6. Le funzioni  amministrative  previste  dal  presente
          capo relative  alla  realizzazione  e  all'esercizio  delle
          infrastrutture   strategiche    per    l'approvvigionamento
          energetico sono svolte di concerto tra il  Ministero  e  il
          Ministero delle attivita' produttive. 
              7. Relativamente alle  infrastrutture  strategiche  per
          l'approvvigionamento energetico gli enti  aggiudicatori  di
          cui all'art. 207 applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
          parte III. 
              8. Alle interferenze che interessano  gli  insediamenti
          produttivi   e   le    infrastrutture    strategiche    per
          l'approvvigionamento energetico si applica l'art. 170.». 
              «Art.  188  (Requisiti  di   ordine   generale)   (art.
          20-quater,  decreto  legislativo   n.   190/2002   aggiunto
          dall'art. 1, decreto legislativo n. 9/2005). -  1.  Per  la
          qualificazione sono  richiesti  al  contraente  generale  i
          requisiti di ordine generale di cui all'art. 38. 
              2. La dimostrazione dei requisiti  di  ordine  generale
          non  e'  richiesta  agli  imprenditori   in   possesso   di
          qualificazione rilasciata ai sensi del  citato  regolamento
          da non oltre cinque anni.». 
              «Art.  189  (Requisiti  di   ordine   speciale)   (art.
          20-quinquies,  decreto  legislativo  n.  190/2002  aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1.  I
          requisiti   di   ordine   speciale   occorrenti   per    la
          qualificazione sono: 
                a) adeguata capacita' economica e finanziaria; 
                b) adeguata idoneita' tecnica e organizzativa; 
                c) adeguato organico tecnico e dirigenziale. 
              2. La adeguata capacita'  economica  e  finanziaria  e'
          dimostrata: 
                a) dal rapporto, risultante dai  bilanci  consolidati
          dell'ultimo  triennio,  tra  patrimonio  netto  dell'ultimo
          bilancio consolidato, costituito dal totale  della  lettera
          a) del passivo di cui all'art. 2424 del  codice  civile,  e
          cifra  di  affari  annuale  media  consolidata  in   lavori
          relativa all'attivita' diretta  e  indiretta  di  cui  alla
          lettera b). Tale rapporto  non  deve  essere  inferiore  al
          dieci per  cento,  il  patrimonio  netto  consolidato  puo'
          essere  integrato  da  dotazioni  o   risorse   finanziarie
          addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe  a
          disposizione anche dalla eventuale  societa'  controllante.
          Ove il rapporto sia inferiore al  dieci  per  cento,  viene
          convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la  cifra
          d'affari; ove superiore, la cifra di affari  in  lavori  di
          cui alla lettera b) e'  incrementata  convenzionalmente  di
          tanti  punti  quanto  e'  l'eccedenza  rispetto  al  minimo
          richiesto,  con  il  limite  massimo  di   incremento   del
          cinquanta  per  cento.  Per  le  iscrizioni   richieste   o
          rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio
          non  deve  essere  inferiore  al  quindici  per   cento   e
          continuano ad applicarsi gli incrementi  convenzionali  per
          valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a
          decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto medio  non  deve
          essere inferiore  al  venti  per  cento,  e  continuano  ad
          applicarsi  gli   incrementi   convenzionali   per   valori
          superiori.  Ove  il  rapporto  sia  inferiore   ai   minimi
          suindicati  viene  convenzionalmente  ridotta  alle  stesse
          proporzioni la cifra d'affari; 
                b) dalla  cifra  di  affari  consolidata  in  lavori,
          svolti nel triennio precedente  la  domanda  di  iscrizione
          mediante attivita' diretta e  indiretta,  non  inferiore  a
          cinquecento milioni di euro  per  la  Classifica  I,  mille
          milioni di  euro  per  la  Classifica  II  e  milletrecento
          milioni di euro per la Classifica III,  comprovata  con  le
          modalita' fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari  in
          lavori consolidata possono essere ricomprese  le  attivita'
          di  progettazione  e  fornitura  di  impianti  e  manufatti
          compiute  nell'ambito  della  realizzazione   di   un'opera
          affidata alla impresa. 
              3. La adeguata idoneita'  tecnica  e  organizzativa  e'
          dimostrata dall'esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro
          non inferiore al  quaranta  per  cento  dell'importo  della
          classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori
          di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per
          cento della classifica richiesta, ovvero,  in  alternativa,
          di tre lavori  di  importo  complessivo  non  inferiore  al
          sessantacinque per  cento  della  classifica  richiesta.  I
          lavori valutati sono quelli  eseguiti  regolarmente  e  con
          buon  esito  e  ultimati  nel  quinquennio  precedente   la
          richiesta  di  qualificazione,  ovvero  la  parte  di  essi
          eseguita nello stesso quinquennio. Per  i  lavori  iniziati
          prima del quinquennio o in corso alla data della richiesta,
          si presume un andamento lineare. L'importo  dei  lavori  e'
          costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
          d'asta,  incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e
          dalle risultanze definitive del  contenzioso  eventualmente
          insorto per  riserve  dell'appaltatore  diverse  da  quelle
          riconosciute a titolo risarcitorio. Per  la  valutazione  e
          rivalutazione dei lavori eseguiti e per i  lavori  eseguiti
          all'estero  si  applicano  le  disposizioni   dettate   dal
          regolamento. Per lavori eseguiti  con  qualsiasi  mezzo  si
          intendono, in conformita' all'art. 3, comma 7 quelli aventi
          ad oggetto la  realizzazione  di  un'opera  rispondente  ai
          bisogni   del   committente,   con   piena   liberta'    di
          organizzazione del processo realizzativo, ivi  compresa  la
          facolta' di affidare a terzi anche la totalita' dei  lavori
          stessi, nonche' di  eseguire  gli  stessi,  direttamente  o
          attraverso societa' controllate.  Possono  essere  altresi'
          valutati i lavori oggetto di una concessione di costruzione
          e gestione aggiudicate con procedura di gara. I certificati
          dei lavori indicano l'importo, il periodo  e  il  luogo  di
          esecuzione e precisano se questi siano stati  effettuati  a
          regola  d'arte  e  con  buon   esito.   Detti   certificati
          riguardano  l'importo  globale  dei  lavori   oggetto   del
          contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati   a   terzi   o
          realizzati da imprese controllate o interamente  possedute,
          e recano l'indicazione dei responsabili di  progetto  o  di
          cantiere; i certificati  sono  redatti  in  conformita'  al
          modello di cui all'allegato XXII. 
              4.  L'adeguato  organico  tecnico  e  dirigenziale   e'
          dimostrato: 
                a)  dalla   presenza   in   organico   di   dirigenti
          dell'impresa in numero non inferiore a quindici unita'  per
          la Classifica I, venticinque unita' per la Classifica II  e
          quaranta unita' per la Classifica III; 
                b) dalla presenza in organico  di  direttori  tecnici
          con qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di
          cantiere o di progetto, ai sensi delle norme UNI-ISO 10006,
          dotati di adeguata professionalita' tecnica e di esperienza
          acquisita in qualita' di  responsabile  di  cantiere  o  di
          progetto di un lavoro non inferiore  a  trenta  milioni  di
          euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per  la
          Classifica II e sessanta milioni di euro per la  Classifica
          III, in numero non inferiore a tre unita' per la Classifica
          I, sei unita' per la Classifica II e  nove  unita'  per  la
          Classifica III; gli stessi soggetti non  possono  rivestire
          analogo incarico per altra impresa e producono a tale  fine
          una  dichiarazione  di  unicita'  di  incarico.   L'impresa
          assicura  il  mantenimento  del  numero  minimo  di  unita'
          necessarie per la qualificazione nella propria  classifica,
          provvedendo  alla  sostituzione  del  dirigente,  direttore
          tecnico o responsabile di progetto o cantiere  uscente  con
          soggetto di analoga idoneita'; in mancanza  si  dispone  la
          decadenza  della  qualificazione  o  la   riduzione   della
          Classifica. 
              5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino  al  31
          dicembre  2013,  il  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
          idoneita' tecnica e organizzativa di cui al  comma  3  puo'
          essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
          del regolamento, per importo illimitato in non meno di  tre
          categorie di opere generali per la  Classifica  I,  in  non
          meno di sei categorie,  di  cui  almeno  quattro  di  opere
          generali per la Classifica II e per la Classifica  III,  in
          nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.». 
              «Art. 191 (Norme di  partecipazione  alla  gara)  (art.
          20-octies,  decreto  legislativo   n.   190/2002   aggiunto
          dall'art.  1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1.  I
          soggetti aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
          singole gare: 
                a)  che  l'offerente  dimostri  la  sussistenza   dei
          requisiti  generali  di  cui  all'art.  38;  nei  confronti
          dell'aggiudicatario  la   verifica   di   sussistenza   dei
          requisiti generali e' sempre espletata; 
                b)  che  l'offerente  dimostri,  tramite  i   bilanci
          consolidati   e   idonee   dichiarazioni    bancarie,    la
          disponibilita'   di   risorse   finanziarie,   rivolte   al
          prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare; 
                c) che sia dimostrato il  possesso,  da  parte  delle
          imprese affidatarie designate  in  sede  di  gara  o  dallo
          stesso offerente, della  capacita'  tecnica  specifica  per
          l'opera da realizzare e dei requisiti economico  finanziari
          e tecnico organizzativi adeguati al  progetto  da  redigere
          nel rispetto delle previsioni degli articoli 36 e  seguenti
          e delle indicazioni integrative e di dettaglio da  disporsi
          con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture. 
              2. Ai fini del comma 1, lettera c),  la  esecuzione  di
          lavori analoghi, ove richiesto dal bando  di  gara,  potra'
          essere  documentata  dalle  imprese  affidatarie  designate
          ovvero dall'offerente, dimostrando di avere  eseguito,  con
          le modalita' dell'art. 189, comma 3, opere ricadenti in una
          delle  seguenti  categorie  OG  accorpate  ai   sensi   del
          regolamento: 
                a) organismi edilizi (OG1); 
                b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3  e
          OG4); 
                c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua  (OG5
          e OG6); 
                d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8); 
                e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11); 
                f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13). 
              3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede
          di gara, i  soggetti  aggiudicatori  indicano,  negli  atti
          contrattuali,   le    specifiche    qualificazioni    anche
          specialistiche che devono essere possedute dagli  esecutori
          delle lavorazioni piu' complesse. A tali qualificazioni non
          si applicano le limitazioni di cui al comma 2. 
              4. Ai fini dell'art. 176, comma 7, del presente codice,
          la quota minima del trenta per cento di imprese affidatarie
          che devono essere indicate in sede di offerta,  si  intende
          riferita a tutti i lavori che il  Contraente  generale  non
          esegue con mezzi propri. 
              5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori
          ai sensi  dell'art.  3,  comma  29,  possono  istituire  il
          proprio sistema  di  qualificazione  secondo  nel  rispetto
          dell'art. 232. 
              6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma  5  ammettono
          al sistema i contraenti generali qualificati  a  norma  del
          presente  capo   e   dotati,   inoltre,   delle   eventuali
          qualificazioni   specifiche   individuate   dal    soggetto
          aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi  conformi
          alle previsioni dei commi 1 e 2. 
              7. Non possono concorrere alla  medesima  gara  imprese
          collegate ai sensi dell'art. 149, comma 3. E' fatto divieto
          ai  partecipanti  di  concorrere  alla  gara  in  piu'   di
          raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere
          alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbiano
          partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
          anche stabile. 
              8. Per i contratti di cui all'art. 53, comma 2, lettera
          c) e per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente
          piu'  vantaggiosa,   i   soggetti   aggiudicatori   possono
          prevedere  il  conferimento  di  un  premio  in  denaro,  a
          parziale  recupero  delle  spese  sostenute,  ai   migliori
          classificati; i premi devono essere  limitati  al  rimborso
          delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate   e
          possono essere accordati per un valore complessivo  massimo
          dell'uno virgola cinque per cento dell'importo  a  base  di
          gara, nel caso di cui all'art. 53, comma 2, lettera  c),  e
          dello zero virgola sessanta per cento, in caso  di  offerta
          economicamente piu' vantaggiosa. 
              9.  I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e
          competente   classifica   di    qualificazione    per    la
          partecipazione alle gare, attestata con il sistema  di  cui
          al presente capo ovvero dimostrata ai sensi  dell'art.  47,
          comma 2, possono partecipare alla gara  in  associazione  o
          consorzio con altre imprese  purche'  queste  ultime  siano
          ammesse,  per   qualunque   classifica,   al   sistema   di
          qualificazione ovvero siano  qualificabili,  per  qualunque
          classifica, ai sensi dell'art.  47,  comma  2.  Le  imprese
          associate o consorziate concorrono alla  dimostrazione  dei
          requisiti di cui al comma 1.». 
              «Art. 192  (Gestione  del  sistema  di  qualificazione)
          (art. 20-nonies, decreto legislativo n.  190/2002  aggiunto
          dall'art. 1,  decreto  legislativo  n.  9/2005).  -  1.  La
          attestazione del  possesso  dei  requisiti  dei  contraenti
          generali e' rilasciata dal Ministero delle infrastrutture. 
              2. La durata dell'efficacia della attestazione e'  pari
          a tre anni. Entro il terzo mese  precedente  alla  data  di
          scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette
          al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
          il  rinnovo.   La   attestazione   e'   rilasciata   ovvero
          motivatamente negata entro  tre  mesi  dalla  ricezione  di
          tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo  nel
          rilascio,  imputabile  all'Amministrazione,  l'attestazione
          scaduta resta valida, ai  fini  della  partecipazione  alle
          gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento
          del rilascio di quella rinnovata. 
              3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria  per
          la partecipazione alle gare per l'affidamento di  contratti
          di contraente generale a decorrere dall'ottavo  mese  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  10
          gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          4 febbraio 2005. 
              4. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          capo, si fa riferimento, ai fini della qualificazione delle
          imprese, alle norme di cui al regolamento dell'art. 5,  che
          fissa  anche  le  modalita'  tecniche  e   procedurali   di
          presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni. 
              5. (Abrogato). 
              6. (Abrogato). 
              «Art. 194 (Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
          (art. 5, commi da 1 a 11 e 13,  decreto-legge  n.  35/2005,
          convertito con legge n. 80/2005). - 1. Per le finalita'  di
          accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma
          1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  come
          modificato dall'art. 4, comma 130, della legge 24  dicembre
          2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche  le  risorse  rese
          disponibili per effetto delle modifiche dell'art. 1,  comma
          2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,
          finanzia  prioritariamente  gli  interventi   inclusi   nel
          programma per le infrastrutture  strategiche  di  cui  alla
          legge 21 dicembre  2001,  n.  443,  selezionati  secondo  i
          principi adottati dalla delibera CIPE  n.  21/2004  del  29
          settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  275
          del 23 novembre 2004. 
              2. Il CIPE destina una quota  del  Fondo  per  le  aree
          sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
          dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi  che,
          in coerenza con le priorita' strategiche  e  i  criteri  di
          selezione previsti dalla programmazione comunitaria per  le
          aree urbane, consentano di riqualificare  e  migliorare  la
          dotazione di infrastrutture materiali e  immateriali  delle
          citta' e delle aree metropolitane in grado  di  accrescerne
          le potenzialita' competitive. 
              3. L'individuazione degli interventi strategici di  cui
          al  comma  2  e'  effettuata,  valorizzando  la   capacita'
          propositiva dei comuni, sulla  base  dei  criteri  e  delle
          intese  raggiunte  dai  Ministeri  dell'economia  e   delle
          finanze  e  delle  infrastrutture,  da  tutte  le   regioni
          interessate,   da   rappresentanti   dei   Comuni   e   dal
          partenariato istituzionale ed economico-sociale  a  livello
          nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera  CIPE
          n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 265 dell'il novembre 2004. 
              4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalita'
          di finanza di progetto possono essere  destinate  anche  le
          risorse costituenti  investimenti  immobiliari  degli  enti
          previdenziali pubblici. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del  Ministro  delle  infrastrutture,
          possono  essere  dichiarati   interventi   infrastrutturali
          strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, e delle  disposizioni  del  presente
          articolo, le opere e i lavori  previsti  nell'ambito  delle
          concessioni  autostradali  gia'  assentite,  anche  se  non
          inclusi   nel   primo   programma   delle    infrastrutture
          strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
          del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento  ordinario
          nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo  2002,  la  cui
          realizzazione o il cui  completamento  sono  indispensabili
          per lo sviluppo economico del Paese. 
              6. Per le opere e  i  lavori  di  cui  al  comma  5,  i
          soggetti   aggiudicatori   procedono   alla   realizzazione
          applicando la normativa comunitaria in materia  di  appalti
          di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le
          procedure approvative e autorizzative dei progetti  qualora
          dai medesimi  soggetti  aggiudicatori,  previo  parere  dei
          commissari    straordinari    ove    nominati,     ritenuto
          eventualmente piu' opportuno, le disposizioni di  cui  alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
              7. Per le opere di cui al comma  5  si  puo'  procedere
          alla  nomina  di  un  commissario  straordinario  al  quale
          vengono  conferiti  i  poteri  di  cui  all'art.   13   del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive modificazioni. I  commissari  straordinari  sono
          nominati con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Presidente della regione  interessata,
          su proposta del Ministro delle infrastrutture, tra soggetti
          in possesso di specifica  professionalita',  competenza  ed
          esperienza   maturata   nel   settore    specifico    della
          realizzazione    di    opere     pubbliche,     provvedendo
          contestualmente  alla  conferma  o  alla  sostituzione  dei
          commissari straordinari eventualmente gia' nominati. 
              8. I commissari straordinari seguono l'andamento  delle
          opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di
          cui all'art. 163, comma 5. Essi esercitano  i  poteri  loro
          attribuiti ai sensi del presente art. qualora le  procedure
          ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di
          qualsiasi  natura  e  genere,  o  comunque  si  verifichino
          circostanze tali da determinare  rallentamenti,  ritardi  o
          impedimenti per la realizzazione delle opere o  nella  fase
          di  esecuzione  delle  stesse,  dandone  comunicazione   al
          Presidente del Consiglio dei Ministri e al  Ministro  delle
          infrastrutture. 
              9. E' fatta salva l'applicazione  dell'art.  13,  comma
          4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive
          modificazioni. 
              10. Gli  enti  preposti  al  rilascio  delle  ulteriori
          autorizzazioni e dei permessi necessari alla  realizzazione
          o al potenziamento dei  terminali  di  rigassificazione  in
          possesso di concessione rilasciata  ai  sensi  delle  norme
          vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della  legge  24
          novembre  2000,  n.  340,   e   dichiarati   infrastrutture
          strategiche nel settore gas naturale ai sensi  della  legge
          21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad  esprimersi  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. In caso di  inerzia  o  di
          ingiustificato  ritardo,  il  Ministero   delle   attivita'
          produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali  e
          con  le  ordinarie  risorse  di  bilancio,  provvede  senza
          necessita' di diffida alla nomina di un commissario ad acta
          per gli adempimenti di competenza. 
              11. Nell'esercizio dei poteri  e  compiti  ai  medesimi
          attribuiti ai sensi del  presente  articolo,  i  commissari
          straordinari provvedono, nel limite dell'importo  approvato
          per  l'opera  dai   soggetti   competenti   alla   relativa
          realizzazione, anche in deroga alla normativa  vigente  nel
          rispetto dei principi  generali  dell'ordinamento  e  della
          normativa comunitaria. 
              12.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei
          compensi spettanti ai commissari  straordinari  di  cui  al
          comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando
          i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.». 
              «Art. 203 (Progettazione) (art. 8, decreto  legislativo
          n.  30/2004).  -  1.  L'affidamento  dei  lavori   indicati
          all'art. 198, comma 1 e 2, e' disposto,  di  regola,  sulla
          base del  progetto  definitivo,  integrato  dal  capitolato
          speciale e dallo schema di contratto. 
              2.   L'esecuzione   dei   lavori    puo'    prescindere
          dall'avvenuta redazione del progetto  esecutivo,  che,  ove
          sia   stata   ritenuta   necessaria   in   relazione   alle
          caratteristiche  dell'intervento  e  non  venga  effettuata
          dalla stazione appaltante, e'  effettuata  dall'appaltatore
          ed e' approvata entro i termini stabiliti con il  bando  di
          gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria  la
          redazione del piano di manutenzione. 
              3. Per i lavori concernenti  beni  mobili  e  superfici
          decorate  di  beni  architettonici  e  scavi   archeologici
          sottoposti alle disposizioni di tutela di  beni  culturali,
          il contratto di appalto  che  prevede  l'affidamento  sulla
          base  di  un  progetto  preliminare   o   definitivo   puo'
          comprendere oltre all'attivita' di  esecuzione,  quella  di
          progettazione  successiva  al  livello  previsto   a   base
          dell'affidamento   laddove   cio'   venga   richiesto    da
          particolari complessita', avendo riguardo  alle  risultanze
          delle indagini svolte. 
              3-bis.  Per  ogni  intervento,  il   responsabile   del
          procedimento,  nella  fase  di  progettazione  preliminare,
          stabilisce il successivo livello  progettuale  da  porre  a
          base di gara e valuta motivatamente,  esclusivamente  sulla
          base della  natura  e  delle  caratteristiche  del  bene  e
          dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre  i
          livelli di definizione progettuale ed i relativi  contenuti
          dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'. 
              3-ter. La progettazione esecutiva  puo'  essere  omessa
          nelle seguenti ipotesi: 
                a)  per  i  lavori  su  beni   mobili   e   superfici
          architettoniche decorate che  non  presentino  complessita'
          realizzative; 
                b) negli altri  casi,  qualora  il  responsabile  del
          procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del
          bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano  tali  da
          non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi;
          in tali casi, il responsabile del procedimento dispone  che
          la progettazione esecutiva sia redatta  in  corso  d'opera,
          per stralci successivi, sulla  base  dell'esperienza  delle
          precedenti fasi di progettazione e di cantiere. 
              4.  Il  responsabile  del  procedimento   verifica   il
          raggiungimento dei livelli  di  progettazione  richiesti  e
          valida il progetto da porre a base di gara e in  ogni  caso
          il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.». 
              «Art. 225 (Avvisi relativi  agli  appalti  aggiudicati)
          (art. 43, direttiva 2004/17; art. 28,  decreto  legislativo
          n. 158/1995). -  1.  Gli  enti  aggiudicatori  che  abbiano
          aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano
          un avviso relativo  all'appalto  aggiudicato  conformemente
          all'allegato  XVI,  entro  due   mesi   dall'aggiudicazione
          dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e alle
          condizioni dalla Commissione stessa definite  e  pubblicate
          con decreto del Ministro per le politiche comunitarie. 
              2. Nel caso di appalti aggiudicati  nell'ambito  di  un
          accordo quadro in conformita' all'art. 222,  comma  2,  gli
          enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
          avviso  in  merito  ai   risultati   della   procedura   di
          aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. 
              3. Gli enti aggiudicatori inviano  un  avviso  relativo
          agli appalti aggiudicati basati su un sistema  dinamico  di
          acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione
          di ogni appalto. Essi possono  tuttavia  raggruppare  detti
          avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi  inviano  gli
          avvisi raggruppati al piu' tardi due mesi dopo la  fine  di
          ogni trimestre. 
              4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformita'
          con l'allegato X. A tale riguardo la  Commissione  rispetta
          il carattere commerciale  sensibile  segnalato  dagli  enti
          aggiudicatori quando comunicano informazioni sul numero  di
          offerte ricevute, sull'identita' degli operatori  economici
          o sui prezzi. 
              5. Gli enti aggiudicatori che  aggiudicano  un  appalto
          per servizi di ricerca e sviluppo senza indire una gara  ai
          sensi dell'art. 221, comma 1, lettera b), possono  limitare
          le informazioni da fornire, secondo l'allegato  XVI,  sulla
          natura e  quantita'  dei  servizi  forniti,  alla  menzione
          «servizi di ricerca e di sviluppo». 
              6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di
          ricerca e sviluppo che non puo'  essere  aggiudicato  senza
          indire una gara ai sensi dell'art. 221,  comma  1,  lettera
          b), possono limitare le informazioni da  fornire  ai  sensi
          dell'allegato XVI, sulla. natura e  quantita'  dei  servizi
          forniti, per motivi di  riservatezza  commerciale.  In  tal
          caso, essi provvedono affinche' le informazioni  pubblicate
          ai  sensi  del  presente  comma  siano  almeno  altrettanto
          dettagliate di quelle  contenute  nell'avviso  con  cui  si
          indice una gara pubblicato ai sensi dell'art. 224, comma 1. 
              7. Se ricorrono ad un sistema  di  qualificazione,  gli
          enti aggiudi-catori provvedono affinche' tali  informazioni
          siano  almeno  altrettanto  dettagliate  di  quelle   della
          corrispondente categoria  degli  elenchi  o  liste  di  cui
          all'art. 232, comma 9. 
              8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati
          nell'allegato  II  B,  gli  enti   aggiudicatori   indicano
          nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione. 
              9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e
          non destinate alla pubblicazione sono  pubblicate  solo  in
          forma semplificata e ai sensi dell'allegato  X  per  motivi
          statistici.». 
              «Art. 230 (Disposizioni generali) (art.  51,  direttiva
          2004/17; art. 22, decreto legislativo n.  158/1995).  -  1.
          Gli   enti   aggiudicatori   applicano   l'art.   38    per
          l'accertamento dei  requisiti  di  carattere  generale  dei
          candidati o degli offerenti. 
              2.  Per  l'accertamento  dei  requisiti  di   capacita'
          tecnico-professionale ed economico - finanziaria  gli  enti
          aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici,  ove
          non abbiano istituito propri sistemi di  qualificazione  ai
          sensi dell'art. 232, applicano gli articoli da 39 a 48. 
              3.  Per  l'accertamento  dei  requisiti  di   capacita'
          tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  gli  enti
          aggiudicatori che non sono  amministrazioni  aggiudicatici,
          possono,  alternativamente,  istituire  propri  sistemi  di
          qualificazione ai sensi dell'art. 232, ovvero applicare gli
          articoli da 39  a  48,  ovvero  accertare  i  requisiti  di
          capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai
          sensi dell'art. 233. 
              4. Quale che sia il sistema  di  selezione  qualitativa
          prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44,  nonche'  gli
          articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a). 
              5.  Il  regolamento  di  cui  all'art.   5   detta   le
          disposizioni attuative del  presente  articolo,  stabilendo
          gli   eventuali   ulteriori    requisiti    di    capacita'
          tecnico-professionale  ed   economico-finanziaria   per   i
          lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche  al
          fine della attestazione e certificazione SOA. 
              6. I sistemi di  qualificazione  istituiti  dagli  enti
          aggiudicatori ai  sensi  dei  commi  2  e  3  si  applicano
          esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di  cui
          alla presente parte.». 
              «Art. 232  (Sistemi  di  qualificazione  e  conseguenti
          procedure selettive) (art. 51.2 e  53,  direttiva  2004/17;
          art. 15, decreto legislativo n. 158/1995). -  1.  Gli  enti
          aggiudicatori  possono  istituire  e  gestire  un   proprio
          sistema di qualificazione degli imprenditori,  fornitori  o
          prestatori di servizi;  se  finalizzato  all'aggiudicazione
          dei lavori, tale sistema deve  conformarsi  ai  criteri  di
          qualificazione fissati dal regolamento di cui all'art. 5. 
              2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di
          qualificazione provvedono affinche' gli operatori economici
          possano   chiedere   in   qualsiasi   momento   di   essere
          qualificati. 
              3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme
          oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al
          loro aggiornamento. 
              4. Se i criteri e le  norme  del  comma  3  comprendono
          specifiche tecniche, si applica l'art. 68. 
              5. I criteri e le norme di cui al comma 3  includono  i
          criteri di esclusione di cui all'art. 38. 
              6. Se chi chiede la  qualificazione  intende  avvalersi
          dei  requisiti  di  capacita'  economica  e  finanziaria  o
          tecnica e professionale di altri soggetti,  il  sistema  di
          qualificazione deve essere gestito garantendo  il  rispetto
          dell'art. 50 con esclusione del comma 1, lettera a). 
              7. I criteri e le norme di  qualificazione  di  cui  ai
          commi 3 e  4  sono  resi  disponibili,  a  richiesta,  agli
          operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di  tali
          criteri e norme sono comunicati  agli  operatori  economici
          interessati. 
              8. Un ente aggiudicatore puo' utilizzare il sistema  di
          qualificazione istituito da un  altro  ente  aggiudicatore,
          dandone  idonea  comunicazione  agli  operatori   economici
          interessati. 
              9.  L'ente  gestore  redige  un  elenco  di   operatori
          economici, che puo' essere diviso in categorie in  base  al
          tipo  di  appalti  per  i  quali  la  qualificazione  viene
          richiesta. 
              10. In caso di istituzione e gestione di un sistema  di
          qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano: 
                a)  l'art.   223,   comma   10,   quanto   all'avviso
          sull'esistenza di un sistema di qualificazione; 
                b) l'art. 228, quanto alle informazioni a coloro  che
          hanno chiesto una qualificazione; 
                c) l'art. 231 quanto al  mutuo  riconoscimento  delle
          condizioni amministrative, tecniche o  finanziarie  nonche'
          dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni. 
              11. L'ente aggiudicatore che istituisce e  gestisce  il
          sistema  di  qualificazione  stabilisce  i   documenti,   i
          certificati  e  le  dichiarazioni  sostitutive  che  devono
          corredare la domanda di iscrizione,  e  non  puo'  chiedere
          certificati o documenti che  riproducono  documenti  validi
          gia' nella disponibilita' dell'ente aggiudicatore. 
              12. I  documenti,  i  certificati  e  le  dichiarazioni
          sostitutive,   se   redatti   in   una    lingua    diversa
          dall'italiano,  sono  accompagnati  da  una  traduzione  in
          lingua italiana certificata  conforme  al  testo  originale
          dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese
          in  cui  sono  stati  redatti,  oppure  da  un   traduttore
          Ufficiale. 
              13.  Se  viene  indetta  una   gara   con   un   avviso
          sull'esistenza  di  un  sistema  di   qualificazione,   gli
          offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in
          una procedura negoziata, sono selezionati tra  i  candidati
          qualificati con tale sistema. 
              14. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  13,  al  fine  di
          selezionare i partecipanti alla procedura di aggiudicazione
          dello  specifico  appalto  oggetto  di   gara,   gli   enti
          aggiudicatori: 
                a) qualificano gli operatori economici in conformita'
          al presente articolo; 
                b)  selezionano  gli  operatori  in  base  a  criteri
          oggettivi; 
                c) riducono, se del caso,  il  numero  dei  candidati
          selezionati, con criteri oggettivi.». 
              «Art. 237 (Norma  di  rinvio)  (articoli  64,  65,  66,
          direttiva 2004/17). - 1. Nei concorsi di  progettazione  si
          applicano le  disposizioni  del  capo  III  con  esclusione
          dell'art. 221 della presente  parte  nonche'  quelle  degli
          articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.». 
              «Art.  253  (Norme  transitorie).  -  1.  Fermo  quanto
          stabilito ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, le
          disposizioni di cui al presente codice  si  applicano  alle
          procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi  con  cui  si
          indice una gara siano pubblicati successivamente alla  data
          della sua entrata in vigore, nonche', in caso di  contratti
          senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e  ai
          contratti in cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente codice, non siano ancora stati inviati gli  inviti
          a presentare le offerte. 
              1-bis. Per i contratti relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, nei settori ordinari  e  speciali,  le  seguenti
          disposizioni si applicano alle  procedure  i  cui  bandi  o
          avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007: 
                a) art. 33, commi 1 e 2,  nonche'  comma  3,  secondo
          periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza; 
                b) (soppressa); 
                c) (soppressa); 
                d) art. 59, limitatamente ai settori ordinari. 
              1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di  qualsiasi
          importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
          si applicano alle procedure i cui  bandi  siano  pubblicati
          successivamente  al  1°  agosto   2007.   Le   disposizioni
          dell'art. 57 si  applicano  alle  procedure  per  le  quali
          l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
          al 1° agosto 2007. 
              1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi  e
          forniture nei settori ordinari e speciali, le  disposizioni
          dell'art. 58 si applicano alle  procedure  i  cui  bandi  o
          avvisi  siano  pubblicati  successivamente  alla  data   di
          entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5. 
              1-quinquies. Per gli  appalti  di  lavori  pubblici  di
          qualsiasi importo, nei settori  ordinari,  le  disposizioni
          degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si  applicano
          alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
          alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
          all'art. 5.  Le  disposizioni  di  cui  lo  256,  comma  1,
          riferite  alle  fattispecie  di  cui  al  presente   comma,
          continuano ad applicarsi  fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento di cui all'art. 5. 
              2. Il regolamento di cui all'art. 5 e'  adottato  entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo  la  sua
          pubblicazione. Le disposizioni  regolamentari  previste  ai
          sensi dell'art. 40, comma 4, lettera g) e  g-bis),  entrano
          in  vigore  quindici  giorni  dopo  la  pubblicazione   del
          regolamento di cui all'art. 5. 
              3. Per i lavori pubblici, fino  all'entrata  in  vigore
          del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
          il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  dicembre
          1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25
          gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni  regolamentari
          vigenti che, in base al presente  codice,  dovranno  essere
          contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti  di
          compatibilita'  con  il  presente  codice.  Per  i   lavori
          pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato  generale,
          continua ad applicarsi il decreto  ministeriale  19  aprile
          2000, n. 145,  se  richiamato  nel  bando,  nei  limiti  di
          compatibilita' con il presente codice. 
              4. In relazione all'art. 8: 
                a) fino all'entrata in vigore del  nuovo  trattamento
          giuridico ed economico,  ai  dipendenti  dell'Autorita'  e'
          attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
          personale di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri; 
                b) fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui
          all'art. 8, comma 4, si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          554 del 1999; 
              5. Il termine di  scadenza  dei  membri  dell'Autorita'
          gia'  nominati  al  momento  dell'entrata  in  vigore   del
          presente codice e' prorogato di un anno. 
              6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
          del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema  di
          soggetti  responsabili  per  le  fasi   di   progettazione,
          affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici. 
              7. Fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  cui
          all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30  luglio  2003,
          recante «acquisizione di beni e servizi ed  esecuzione  dei
          lavori in economia, ovvero a trattativa  privata,  per  gli
          organismi di informazione e sicurezza». Il  regolamento  di
          cui all'art.  17,  comma  8,  disporra'  l'abrogazione  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
          2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
              8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia,  le
          disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e  dell'art.
          122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
          secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
          alla data di entrata in vigore  del  codice,  abbiano  gia'
          assunto nei confronti del Comune l'obbligo  di  eseguire  i
          lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 
              9.  Al  fine  dell'applicazione  dell'art.   37,   fino
          all'entrata in vigore  del  regolamento,  i  raggruppamenti
          temporanei sono ammessi  se  il  mandatario  e  i  mandanti
          abbiano i requisiti indicati  nel  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e nel decreto del
          Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 
              9-bis. In relazione all'art. 40, comma 3,  lettera  b),
          fino  al  31  dicembre  2010,  per  la  dimostrazione   del
          requisito della  cifra  di  affari  realizzata  con  lavori
          svolti  mediante  attivita'  diretta  ed   indiretta,   del
          requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature  tecniche
          e del requisito  dell'adeguato  organico  medio  annuo,  il
          periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo  ai
          migliori cinque anni del decennio antecedente  la  data  di
          sottoscrizione  del   contratto   con   la   SOA   per   il
          conseguimento della qualificazione.  Per  la  dimostrazione
          del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
          del requisito del-l'esecuzione di un singolo lavoro  ovvero
          di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino  al  31
          dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati  nel
          decennio  antecedente  la  data   di   sottoscrizione   del
          contratto  con  la   SOA   per   il   conseguimento   della
          qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
          agli  operatori  economici  di  cui  all'art.  47,  con  le
          modalita' ivi previste. 
              10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
          si rendano necessarie al decreto del  Ministro  dei  lavori
          pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  anche  in  relazione  alla
          pubblicazione sul sito del Ministero  delle  infrastrutture
          di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi  a
          servizi  e  forniture,  nonche'  di   bandi   di   stazioni
          appaltanti non statali, sono  effettuate  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture, di concerto con il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per
          l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentita  la   Conferenza
          Stato-regioni. Sino  alla  entrata  in  funzione  del  sito
          informatico presso l'Osservatorio, i  bandi  e  gli  avvisi
          sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20. 
              11. Con disposizioni  dell'Istituto  Poligrafico  dello
          Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
          codice, e'  istituita  e  disciplinata  la  serie  speciale
          relativa ai contratti  pubblici  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana, in  sostituzione  delle  attuali
          modalita' di pubblicazione  di  avvisi  e  bandi  su  detta
          Gazzetta. Nel  frattempo  la  pubblicazione  avviene  sulla
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
          modalita'. 
              12. Ai fini  dell'applicazione  dell'art.  77,  per  un
          periodo transitorio di tre anni dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente  codice,  le  stazioni  appaltanti  non
          richiedono  agli  operatori  economici   l'utilizzo   degli
          strumenti   elettronici   quale    mezzo    esclusivo    di
          comunicazione,  salvo  nel   caso   di   ricorso   all'asta
          elettronica e di procedura di gara interamente gestita  con
          sistemi telematici. 
              13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
          in vigore  del  regolamento  continuano  ad  applicarsi  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13  marzo
          1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e  gestione
          dei  servizi  sostitutivi  di   mensa»,   nei   limiti   di
          compatibilita' con il presente codice. 
              14.  In  relazione  all'art.   85,   comma   13,   fino
          all'entrata in  vigore  del  regolamento  si  applicano  le
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  4  aprile  2002,  n.   101,   nei   limiti   di
          compatibilita' con il presente codice. 
              15.  In  relazione   all'art.   90,   ai   fini   della
          partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi  previsti,
          le societa' costituite dopo la data di  entrata  in  vigore
          della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre
          anni  dalla  loro  costituzione,  possono  documentare   il
          possesso    dei    requisiti     economico-finanziari     e
          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora
          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
          coope-rativa, e dei direttori tecnici o dei  professionisti
          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo
          indeterminato e con qualifica di dirigente o  con  funzioni
          di  collaborazione  coordinata  e   continuativa,   qualora
          costituite nella forma di societa' di capitali. 
              15-bis. In relazione alle procedure di  affidamento  di
          cui art. 91, fino al 31 dicembre 2010 per la  dimostrazione
          dei  requisiti  di   capacita'   tecnico-professionale   ed
          economico-finanziaria,    il    periodo    di     attivita'
          documentabile e' quello relativo ai migliori tre  anni  del
          quinquennio  precedente  o  ai  migliori  cinque  anni  del
          decennio precedente la data di pubblicazione del  bando  di
          gara. Le presenti  disposizioni  si  applicano  anche  agli
          operatori economici di cui all'art. 47,  con  le  modalita'
          ivi previste. 
              16. I tecnici diplomati che siano  in  servizio  presso
          l'amministrazione aggiudicatrice alla data  di  entrata  in
          vigore della legge 18 novembre 1998,  n.  415,  in  assenza
          dell'abilitazione, possono firmare i progetti,  nei  limiti
          previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano  in
          servizio  presso  l'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero
          abbiano  ricoperto   analogo   incarico   presso   un'altra
          amministrazione aggiudicatrice, da  almeno  cinque  anni  e
          risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico  e
          abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione. 
              17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
          comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
          del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. 
              18.  In  relazione   all'art.   95,   comma   1,   fino
          all'emanazione del regolamento si applica  l'art.  18,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  554  del
          1999. L'art. 95 non si applica alle opere indicate al comma
          1 del medesimo art. 95, per le quali sia gia'  intervenuta,
          alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno  2005,
          n. 109, l'approvazione del progetto preliminare. 
              19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5  dell'art.
          113 si applicano, quanto ai contratti  relativi  a  lavori,
          anche ai contratti in corso;  le  disposizioni  del  citato
          comma  3  dell'art.  113  si  applicano  inoltre  anche  ai
          contratti di servizi e forniture in  corso  di  esecuzione,
          affidati anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
          presente codice, ove gli stessi abbiano  previsto  garanzie
          di esecuzione. 
              20.  In  relazione  all'art.   112,   comma   5,   sino
          all'entrata in vigore del  regolamento,  la  verifica  puo'
          essere  effettuata  dagli  uffici  tecnici  delle  stazioni
          appaltanti o degli organismi di cui  alla  lettera  a)  del
          citato art. 112. Gli incarichi  di  verifica  di  ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti  scelti  nel  rispetto   dei   principi   di   non
          discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
          trasparenza. 
              21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
          dal 1° marzo 2000  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
          sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art.  17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono  stabiliti  i
          criteri, le modalita' e le procedure per  la  verifica  dei
          certificati dei lavori pubblici e delle fatture  utilizzati
          ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
          conclusa entro un anno dall'entrata in vigore del  predetto
          decreto. 
              22.  In  relazione  all'art.  125   (lavori,   servizi,
          forniture in economia) fino  alla  entrata  in  vigore  del
          regolamento: 
                a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
          del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  554,
          nei  limiti  di  compatibilita'  con  le  disposizioni  del
          presente codice; 
                b)  le  forniture  e  i  servizi  in  economia   sono
          disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20
          agosto 2001, n. 384, nei limiti di  compatibilita'  con  le
          disposizioni  del  presente  codice.  Restano  altresi'  in
          vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti  emessi
          dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in  esecuzione
          dell'art.  2  del  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 384 del 2001. 
              23. In relazione all'art. 131,  comma  5,  la  nullita'
          riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
          in vigore del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3
          luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza;
          i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di
          entrata  in  vigore  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 3 luglio  2003,  n.  222,  se  privi  del  piano
          operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del  comma  2
          dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
          piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del citato decreto.