Art. 2. 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) dopo il comma 15  e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  "La
locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica  utilita'"  e'
il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori.»; 
      2) dopo il comma 15-bis e' inserito il  seguente:  «15-ter.  Ai
fini del presente  codice,  i  "contratti  di  partenariato  pubblico
privato" sono contratti aventi per oggetto  una  o  piu'  prestazioni
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione
di un'opera pubblica o di pubblica utilita', oppure la  fornitura  di
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale
a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con
allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli  indirizzi
comunitari  vigenti.  Rientrano,  a  titolo  esemplificativo,  tra  i
contratti di partenariato pubblico privato la concessione di  lavori,
la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di
lavori mediante finanza  di  progetto,  le  societa'  miste.  Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato
l'affidamento a contraente  generale  ove  il  corrispettivo  per  la
realizzazione dell'opera sia  in  tutto  o  in  parte  posticipato  e
collegato alla disponibilita' dell'opera per  il  committente  o  per
utenti terzi. Fatti salvi  gli  obblighi  di  comunicazione  previsti
dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si  applicano  i
contenuti delle decisioni Eurostat.»; 
    b) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole:  «sulla  cooperazione
allo sviluppo,» sono inserite le seguenti:  «nonche'  per  lavori  su
immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del  Ministero  degli
affari esteri,»; 
    c) all'articolo 6: 
      1) al comma 3, primo periodo, le  parole:  «cinque  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni  fino  all'approvazione  della
legge di riordino delle autorita' indipendenti»; 
      2) al comma 9, lettera  a),  dopo  le  parole  «agli  operatori
economici esecutori dei contratti,» sono inserite le seguenti:  «alle
SOA»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 4,  lettera  d),  la  parola:  «semestralmente»  e'
sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»; 
      2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E'
istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole: «di  cui
all'articolo 5 disciplina» sono inserite le seguenti: «il  casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture,
nonche»; 
    e) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera c)  e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis) in relazione  al  procedimento  di  verifica  della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»; 
    f) all'articolo 36, il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. I
consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'  fatto  divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio  sia  il
consorziato; in caso di  inosservanza  di  tale  divieto  si  applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu'
di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si  avvalgano
della facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo  124,
comma 8, e' vietata la  partecipazione  alla  medesima  procedura  di
affidamento del consorzio stabile  e  dei  consorziati;  in  caso  di
inosservanza di tale divieto si applica  l'articolo  353  del  codice
penale.»; 
    g) all'articolo 37, comma 7, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b),
qualora le stazioni appaltanti si avvalgano  della  facolta'  di  cui
all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto  si  applica
l'articolo 353 del codice penale.»; 
    h) all'articolo 38: 
      1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: «procedure di  gara»
sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»; 
      2)  al  comma  1,  lettera  m-bis),  la  parola:  «revoca»   e'
sostituita  dalla  seguente:  «decadenza»  e  le  parole:  «da  parte
dell'Autorita» sono soppresse; 
    i) all'articolo 40: 
      1) al comma 3, le parole: «,  sentita  un'apposita  commissione
consultiva istituita  presso  l'Autorita'  medesima.  Alle  spese  di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a  carico  del
bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse  disponibili»  sono
soppresse; 
      2) al comma 4, la lettera a), e' soppressa; 
      3) al comma  4,  lettere  b)  e  g),  la  parola:  «revoca»  e'
sostituita dalla seguente: «decadenza»; 
      4) al comma 4, dopo la lettera g),  e'  inserita  la  seguente:
«g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di  cui  all'articolo
6,  comma  11,  e  di  sanzioni  interdittive,  fino  alla  decadenza
dell'attestazione di qualificazione, nei  confronti  degli  operatori
economici che non rispondono  a  richieste  di  informazioni  e  atti
formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di  vigilanza  sul
sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti  non
veritieri;»; 
      5) al comma 9-bis, la  parola:  «revoca»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decadenza»; 
      6) all'inizio del comma 9-ter e' inserito il seguente  periodo:
«Le SOA hanno  l'obbligo  di  comunicare  all'Autorita'  l'avvio  del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti
delle imprese nonche' il relativo esito»,  le  parole:  «di  revocare
l'attestazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  dichiarare  la
decadenza dell'attestazione»  e  le  parole:  «a  revocare  alla  SOA
l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «a  dichiarare  la
decadenza dell'autorizzazione alla SOA»; 
    l) all'articolo 41: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Negli appalti di forniture o servizi,  la  dimostrazione  della
capacita' finanziaria ed economica  delle  imprese  concorrenti  puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: 
    a) dichiarazione di almeno due istituti  bancari  o  intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385; 
    b)  bilanci  o  estratti   dei   bilanci   dell'impresa,   ovvero
dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    c) dichiarazione, sottoscritta in conformita'  alle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e  l'importo  relativo  ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati  negli
ultimi tre esercizi.»; 
    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a),  e'  presentata
gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e'  tenuto  ad
esibire la documentazione probatoria a conferma  delle  dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c).»; 
    m) all'articolo 53: 
      1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 e' soppresso; 
      2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il  seguente:
«Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina  i
fattori ponderali da assegnare ai "pesi"  o  "punteggi"  in  modo  da
valorizzare  la  qualita',  il  pregio  tecnico,  le  caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»; 
      3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo  sono  sostituiti
dai seguenti: «I contratti  di  appalto  di  cui  al  comma  2,  sono
stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare  a
misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore
a 500.000 euro, i  contratti  di  appalto  relativi  a  manutenzione,
restauro e scavi archeologici, nonche' le opere in  sotterraneo,  ivi
comprese le opere in  fondazione,  e  quelle  di  consolidamento  dei
terreni.»; 
    n) all'articolo 58, comma 15, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Per  i  lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere   con
l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.»; 
    o) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 74 le  parole:  «Il
mancato  utilizzo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Salvo   che
l'offerta del prezzo sia  determinata  mediante  prezzi  unitari,  il
mancato utilizzo»; 
    p) all'articolo 75, comma 7, primo periodo, le parole  «,  ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra  loro
correlati di tale sistema.» sono soppresse; 
    q) all'articolo 85: 
      1)  al  comma  7,  dopo  le  parole:  «le  stazioni  appaltanti
effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta riservata,»; 
      2) al comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni  e  servizi»
sono soppresse. 
    r) all'articolo 88: 
      1) il comma 6 e' soppresso; 
      2) al comma 7 le parole: «, se  la  esclude,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,» e, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta  che,
in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore  della
migliore offerta non anomala.»; 
    s) all'articolo 91: 
      1) al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono  sostituite
dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole:  «in  fase  di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»; 
      2) al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono  sostituite
dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le  parole  «in  fase  di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»; 
    t) all'articolo 92: 
      1) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente  «Corrispettivi,
incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle  stazioni
appaltanti»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
corrispettivi di cui al  comma  3  possono  essere  utilizzati  dalle
stazioni  appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo  da
porre a base dell'affidamento.»; 
      3) al  comma  3,  le  parole:  «ai  fini  della  determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono soppresse; 
      4) il comma 4 e' abrogato; 
      5) dopo il comma 7 e' inserito  il  seguente:  «7-bis.  Tra  le
spese  tecniche  da  prevedere  nel  quadro  economico   di   ciascun
intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti,  nonche'  le
spese  di  carattere  strumentale  sostenute  dalle   amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.»; 
    u) all'articolo 112: 
      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Il soggetto  incaricato  dell'attivita'  di  verifica  deve
essere munito, dalla  data  di  accettazione  dell'incarico,  di  una
polizza di responsabilita'  civile  professionale,  estesa  al  danno
all'opera,  dovuta  ad  errori   od   omissioni   nello   svolgimento
dell'attivita' di verifica, avente le  caratteristiche  indicate  nel
regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per  i
soggetti interni alla stazione appaltante, e'  a  carico  per  intero
dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del
quadro  economico;  l'amministrazione   di   appartenenza   vi   deve
obbligatoriamente  provvedere  entro  la  data  di  validazione   del
progetto. Il premio e' a carico  del  soggetto  affidatario,  qualora
questi sia soggetto esterno.»; 
      2) al comma 5 la lettera c) e' soppressa; 
    v) all'articolo 113: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Si
applica l'articolo 75, comma 7.»; 
      2)  al  comma  4,  la  parola:  «revoca»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decadenza»; 
    z) all'articolo 117, comma 3, le parole: «quindici  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; 
    aa) all'articolo 118: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Subappalto,
attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro»; 
      2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto
di affidamento in subappalto» sono soppresse; 
      3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonche' copia dei
versamenti agli organismi paritetici  previsti  dalla  contrattazione
collettiva, ove dovuti» sono soppresse; 
      4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
  «6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro  sommerso  ed
irregolare,  il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva   e'
comprensivo della verifica della  congruita'  della  incidenza  della
mano  d'opera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.   Tale
congruita', per i lavori e' verificata  dalla  Cassa  Edile  in  base
all'accordo  assunto  a  livello  nazionale  tra  le  parti   sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale  comparativamente  piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.». 
    bb) all'articolo 120, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture,
l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita',
in quanto attivita' propria delle stazioni appaltanti,  e'  conferito
dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti  di  amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all'oggetto del contratto,  alla  complessita'  e  all'importo  delle
prestazioni, sulla base di criteri da  fissare  preventivamente,  nel
rispetto dei principi di rotazione e  trasparenza;  il  provvedimento
che affida l'incarico a dipendenti della  stazione  appaltante  o  di
amministrazioni  aggiudicatrici  motiva  la  scelta,  indicando   gli
specifici  requisiti  di  competenza  ed  esperienza,   desunti   dal
curriculum dell'interessato e da  ogni  altro  elemento  in  possesso
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno
della stazione appaltante  di  soggetti  in  possesso  dei  necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero di difficolta' a ricorrere  a  dipendenti  di  amministrazioni
aggiudicatrici con competenze  specifiche  in  materia,  la  stazione
appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di  presidente  o
componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni  scelti
secondo le procedure e con le modalita'  previste  per  l'affidamento
dei  servizi;  nel  caso  di   collaudo   di   lavori   l'affidamento
dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi  dell'articolo  91.
Nel  caso  di   interventi   finanziati   da   piu'   amministrazioni
aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente  a
dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici  sulla
base  di  specifiche  intese  che  disciplinano  i  rapporti  tra  le
stesse.»; 
    cc) all'articolo 123, comma 1, le parole: «inferiore  a  750.000»
sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di euro»; 
    dd) all'articolo 125, comma 6, lettera b), le parole «di  importo
non superiore a 100.000 euro» sono soppresse; 
    ee) all'articolo 128: 
      1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche' per  i  lavori  di  cui  all'articolo  153  per  i  quali  e'
sufficiente lo studio di fattibilita'.»; 
      2) al comma 11, le  parole:  «e  sono»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi annuali  dei  lavori
sono»; 
      3) al comma 12,  dopo  la  parola:  «CIPE,»  sono  inserite  le
seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione»; 
    ff) all'articolo 129, comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «i
contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al  secondo
periodo, le parole: «i contratti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gli appalti»; 
    gg) all'articolo 133: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Fermi i vigenti divieti di  anticipazione  del  prezzo,  il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali
i contratti,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e  imputabili
all'acquisto dei materiali, prevedono  le  modalita'  e  i  tempi  di
pagamento degli stessi,  ferma  restando  l'applicazione  dei  prezzi
contrattuali ovvero  dei  prezzi  elementari  desunti  dagli  stessi,
previa presentazione da  parte  dell'esecutore  di  fattura  o  altro
documento comprovanti il loro acquisto nella  tipologia  e  quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico contratto, previa accettazione dei materiali da  parte  del
direttore dei lavori, a condizione comunque che il  responsabile  del
procedimento abbia accertato l'effettivo  inizio  dei  lavori  e  che
l'esecuzione degli stessi proceda  conformemente  al  cronoprogramma.
Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui  al  comma
3, nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il  pagamento
dei materiali da costruzione  e'  subordinato  alla  costituzione  di
garanzia fideiussoria bancaria o  assicurativa  di  importo  pari  al
pagamento maggiorato del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al
periodo necessario  al  recupero  del  pagamento  stesso  secondo  il
cronoprogramma dei lavori. La garanzia e' immediatamente escussa  dal
committente in caso di  inadempimento  dell'affidatario  dei  lavori,
ovvero in  caso  di  interruzione  dei  lavori  o  non  completamento
dell'opera per cause non imputabili al committente.  L'importo  della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente  ridotto  nel  corso  dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero del  pagamento  da  parte
delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
      2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta  alla  stazione
appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi  del
comma 3, entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3.»; 
      4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»; 
      5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta  alla  stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del  comma  4,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di  cui  al  comma
6.»; 
    hh) all'articolo 135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola:
«revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»; 
    ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
    ll) all'articolo 159: 
      1)  al  comma  1  le  parole:  «entro  novanta   giorni   dalla
comunicazione scritta da  parte  del  concedente  dell'intenzione  di
risolvere il rapporto» sono soppresse e la lettera b)  e'  sostituita
dalla seguente: «b) l'inadempimento del  concessionario  che  avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni  successivi  alla
scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»; 
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine  individuato  nel  contratto  o,   in   mancanza,   assegnato
dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta  agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.»; 
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il presente articolo si applica alle societa'  di  progetto
costituite per qualsiasi contratto di partenariato  pubblico  privato
di cui all'articolo 3, comma 15-ter.»; 
    mm) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I crediti dei  soggetti  che  finanziano  la  realizzazione  di
lavori pubblici, di opere di interesse  pubblico  o  la  gestione  di
pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi  degli  articoli
2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario
e delle societa' di progetto che siano concessionarie  o  affidatarie
di contratto di partenariato pubblico privato o  contraenti  generali
ai sensi dell'articolo 176.»; 
    nn) all'articolo 160-bis: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che  questi  ultimi
abbiano  un  carattere  meramente  accessorio  rispetto   all'oggetto
principale del contratto medesimo»; 
      2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
deve dimostrare alla stazione appaltante che  dispone,  se  del  caso
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in  associazione
temporanea con un  soggetto  realizzatore,  dei  mezzi  necessari  ad
eseguire l'appalto. Nel caso in cui  l'offerente  sia  un  contraente
generale, di cui all'articolo 162, comma 1,  lettera  g),  esso  puo'
partecipare  anche  ad  affidamenti  relativi   alla   realizzazione,
all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se  in
possesso dei requisiti determinati  dal  bando  o  avvalendosi  delle
capacita' di altri soggetti. 
  4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara  un  progetto  di
livello   almeno   preliminare.   L'aggiudicatario   provvede    alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali ed  all'esecuzione
dell'opera. 
  4-quater. L'opera oggetto del contratto  di  locazione  finanziaria
puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi
ed espropriativi;  l'opera  puo'  essere  realizzata  su  area  nella
disponibilita' dell'aggiudicatario.»; 
    oo)  all'articolo  188,  comma  1,  le  parole:   «previsti   nel
regolamento», sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  all'articolo
38»; 
    pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza»; 
    qq) all'articolo 191, comma 1, lettera a),  le  parole:  «di  cui
all'articolo  188»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di   cui
all'articolo 38»; 
    rr) all'articolo 192: 
      1) al comma 4, alla fine del primo periodo,  sono  inserite  le
seguenti  parole:  «,  che  fissa  anche  le  modalita'  tecniche   e
procedurali  di  presentazione  dei  documenti   e   rilascio   delle
attestazioni.» e il secondo periodo e' soppresso; 
      2) il comma 5 e' abrogato; 
      3) il comma 6 e' abrogato; 
    ss)  all'articolo  194,  comma  10,  le  parole:  «terminali   di
riclassificazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terminali  di
rigassificazione»; 
    tt) all'articolo 203: 
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per ogni  intervento,  il  responsabile  del  procedimento,
nella fase di progettazione  preliminare,  stabilisce  il  successivo
livello progettuale da porre a base di gara e  valuta  motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e  delle  caratteristiche  del
bene e dell'intervento conservativo, la  possibilita'  di  ridurre  i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti  dei  vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.»; 
      2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  «3-ter.  La  progettazione  esecutiva  puo'  essere  omessa   nelle
seguenti ipotesi: 
    a) per i  lavori  su  beni  mobili  e  superfici  architettoniche
decorate che non presentino complessita' realizzative; 
    b) negli altri casi, qualora  il  responsabile  del  procedimento
accerti che la natura e le caratteristiche del bene,  ovvero  il  suo
stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione  di
analisi e rilievi  esaustivi;  in  tali  casi,  il  responsabile  del
procedimento dispone che la progettazione esecutiva  sia  redatta  in
corso d'opera, per stralci  successivi,  sulla  base  dell'esperienza
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»; 
    uu) dopo l'articolo 240, e' inserito il seguente: 
  «Art. 240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, d.  m.
n. 145/2000). - 1. Le domande che fanno valere pretese  gia'  oggetto
di riserva non possono essere proposte per importi maggiori  rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse.»; 
    vv) all'articolo 253: 
      1) al comma 1-quinquies, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1,  riferite
alle fattispecie di cui al presente comma, continuano  ad  applicarsi
fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di   cui
all'articolo 5.»; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40,  comma
4, lettera g) e g-bis) entrano in  vigore  quindici  giorni  dopo  la
pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ; 
      3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino  al
31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della  cifra  di
affari realizzata con lavori svolti  mediante  attivita'  diretta  ed
indiretta, del  requisito  dell'adeguata  dotazione  di  attrezzature
tecniche e del  requisito  dell'adeguato  organico  medio  annuo,  il
periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo  ai  migliori
cinque anni del decennio antecedente la data  di  sottoscrizione  del
contratto con la SOA per il conseguimento della  qualificazione.  Per
la dimostrazione del requisito  dei  lavori  realizzati  in  ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino  al  31  dicembre
2010,  sono  da  considerare  i  lavori   realizzati   nel   decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento  della  qualificazione.  Le  presenti  disposizioni  si
applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47,  con
le modalita' ivi previste.»; 
      4) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
      «15-bis. In relazione alle  procedure  di  affidamento  di  cui
articolo 91, fino al  31  dicembre  2010  per  la  dimostrazione  dei
requisiti      di      capacita'       tecnico-professionale       ed
economico-finanziaria,  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'
quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o  ai
migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione
del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano  anche  agli
operatori economici di cui all'articolo  47,  con  le  modalita'  ivi
previste.»; 
      5) dopo il comma 26 e' inserito il seguente: 
      «26-bis.  In  relazione  all'articolo  159,   comma   2,   fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, i criteri e le  modalita'  di  attuazione  possono  essere
fissati dalle parti nel contratto.»; 
    zz) all'articolo 256: 
      1) al comma 1, primo capoverso,  dopo  le  parole:  «345»  sono
inserite le seguenti: «351, 352, 353, 354 e 355»; 
      2) al comma  1,  dopo  il  settimo  capoverso  e'  inserito  il
seguente: «- l'articolo 4, comma 12-bis, del  decreto-legge  2  marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
1989, n. 155;»; 
      3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso  e'  inserito  il
seguente: «- l'articolo 32,  del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»; 
      4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti: 
      «- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248; 
        - l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;»; 
      5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354;
355» sono soppresse; 
    aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo,  le
parole: «gli organismi statali di diritto pubblico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le amministrazioni pubbliche»; 
    bbb) all'allegato XXI, articolo 37  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile  per
danni a terzi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «una  polizza  di
responsabilita' civile professionale»; 
      2) al comma 1, lettera c), le parole: «con il limite  di  dieci
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con  il  limite  di
cinque milioni di euro».