Art. 3. 
         Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina 
 
  1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno  di  immigrazione
clandestina anche al fine di  garantire  la  piu'  rapida  attuazione
della normativa europea in materia  attraverso  l'ampliamento  ed  il
miglioramento  della   disponibilita'   ricettiva   dei   centri   di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' autorizzata la
spesa di euro 3.000.000 per  l'anno  2008,  di  euro  37.500.000  per
l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro  20.075.000
a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008  ed
euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e  2010  destinati  alla
costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione. 
  2. All'onere derivante dalla disposizione di  cui  al  comma  1  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: 
 
 
 
    

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                            |    2008    |    2009     |    2010
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Ministero della giustizia   |            |    7.193.000|   11.212.000
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Ministero dell'interno      |   3.000.000|   30.307.000|   19.785.000
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Ministero della salute      |            |             |    9.473.000
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Totale                      |   3.000.000|   37.500.000|   40.470.000
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3. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.