Art. 2.
                     Disposizioni di attuazione
  1. I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono
adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento  stesso.  Entro  lo  stesso  termine  sono determinate le
modalita'  di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre
anni,  degli  istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
  2.  All'adempimento  di  compiti  attribuiti  alle  Amministrazioni
interessate  dal  presente  regolamento le medesime provvedono con le
risorse  umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano

  Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008
  Ministeri istituzionali, registo n. 10, foglio n. 45