Art. 10.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. E'  confermata  la  validita' delle autorizzazioni, inerenti gli
impianti  centralizzati  per usi industriali, rilasciate ai sensi del
decreto  del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  29 giugno  1972, a condizione che i
soggetti  titolari  dei  medesimi  impianti,  entro  sessanta  giorni
dall'entrata   in  vigore  del  presente  regolamento,  integrino  la
documentazione,  presentata  ai  fini  del  rilascio  delle  predette
autorizzazioni,   con   le   indicazioni   e   gli  allegati  di  cui
all'articolo 3 del presente regolamento, qualora in essa mancanti.
  2.  Il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  26 gennaio  1972 e'
abrogato.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 agosto 2008
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano

  Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2008
  Ufficio  di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 260