Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. E' confermata la validita' delle autorizzazioni, inerenti gli impianti centralizzati per usi industriali, rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 29 giugno 1972, a condizione che i soggetti titolari dei medesimi impianti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, integrino la documentazione, presentata ai fini del rilascio delle predette autorizzazioni, con le indicazioni e gli allegati di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora in essa mancanti. 2. Il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1972 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 2008 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 260