Art. 4.
                    Rilascio delle autorizzazioni
  1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 3 e
riscontrata   la  sussistenza  delle  condizioni  per  l'applicazione
dell'aliquota  ridotta  prevista  dall'articolo 1,  comma 1, verifica
l'impianto   centralizzato  e  procede,  in  contraddittorio  con  il
soggetto  titolare  del  medesimo,  alla  determinazione,  anche  con
esperimenti,  dei  parametri  mediante  i  quali  puo' effettuarsi il
controllo della regolarita' degli impieghi.
  2.  Delle  operazioni  di  verifica  eseguite  l'Ufficio competente
redige un processo verbale in cui sono prescritte le eventuali misure
necessarie   per  assicurare  la  regolarita'  dell'impiego  del  GPL
agevolato.
  3. Sulla base dei dati contenuti nell'istanza di cui all'articolo 3
e  delle  risultanze  della  verifica  di cui al comma 1 del presente
articolo,   l'Ufficio   competente   rilascia  al  soggetto  titolare
dell'impianto centralizzato apposita autorizzazione ad utilizzare GPL
agevolato.
  4.  Le  modifiche,  concernenti l'impiego del GPL agevolato, che il
soggetto  titolare  dell'impianto  centralizzato intendesse apportare
alla  situazione  risultante  dal  verbale  di cui al comma 2, devono
essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente.
  5.  L'autorizzazione  di cui al comma 3 e' revocata nel caso in cui
mutino  le condizioni che ne avevano determinato il rilascio da parte
dell'Ufficio competente.
  6.  Il  trasferimento  dai depositi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e),   all'impianto   centralizzato   autorizzato  all'impiego
agevolato  e'  subordinato  alla  esibizione  al  mittente  di  copia
conforme dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.
La  copia  dell'autorizzazione esibita e' custodita dall'esercente il
deposito  mittente  e  presentata  ad  ogni richiesta degli organi di
controllo.