Art. 4. Rilascio delle autorizzazioni 1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 3 e riscontrata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 1, comma 1, verifica l'impianto centralizzato e procede, in contraddittorio con il soggetto titolare del medesimo, alla determinazione, anche con esperimenti, dei parametri mediante i quali puo' effettuarsi il controllo della regolarita' degli impieghi. 2. Delle operazioni di verifica eseguite l'Ufficio competente redige un processo verbale in cui sono prescritte le eventuali misure necessarie per assicurare la regolarita' dell'impiego del GPL agevolato. 3. Sulla base dei dati contenuti nell'istanza di cui all'articolo 3 e delle risultanze della verifica di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente rilascia al soggetto titolare dell'impianto centralizzato apposita autorizzazione ad utilizzare GPL agevolato. 4. Le modifiche, concernenti l'impiego del GPL agevolato, che il soggetto titolare dell'impianto centralizzato intendesse apportare alla situazione risultante dal verbale di cui al comma 2, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente. 5. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' revocata nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano determinato il rilascio da parte dell'Ufficio competente. 6. Il trasferimento dai depositi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), all'impianto centralizzato autorizzato all'impiego agevolato e' subordinato alla esibizione al mittente di copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo. La copia dell'autorizzazione esibita e' custodita dall'esercente il deposito mittente e presentata ad ogni richiesta degli organi di controllo.