Art. 5. Modalita' di rifornimento dei serbatoi fissi degli impianti centralizzati e circolazione del GPL agevolato 1. I soggetti esercenti depositi fiscali di prodotti energetici ovvero depositi commerciali di GPL per uso combustione, che intendono effettuare rifornimenti di GPL agevolato ad impianti centralizzati, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, alimentati direttamente da serbatoi fissi, ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle forniture, all'Ufficio competente. 2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi fiscali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano, nel registro di carico e scarico, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti. 3. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 25 del testo unico delle accise, gli esercenti i depositi commerciali di cui al comma 1 del presente articolo, riportano nel registro di carico e scarico, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti. 4. Il GPL agevolato e' trasferito dai depositi di cui al comma 1 del presente articolo agli impianti centralizzati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del regolamento n. 210/1996 ovvero del documento di accompagnamento beni viaggianti di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210: (Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1996, n. 97, supplemento ordinario: «Art. 4 (Obblighi dello speditore). - 1. Per ogni trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore e' tenuto: a) ad annotare giornalmente sul registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c), del testo unico, il numero del documento di accompagnamento, il giorno di partenza, i dati relativi al soggetto ed all'impianto destinatari, la qualita' e la quantita' di merce spedita.». - Si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 25 (Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa). - 1. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. 2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1: a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; c) gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. 3. Sono esentati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. 4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. 5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. 7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. 8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. 9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli uffici tecnici di finanza nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione.». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del citato decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210: «Art. 11 (Obblighi dello speditore). - 1. Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore e' tenuto: a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), od all'art. 12, comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualita' della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali.». Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1978, n. 295.