Art. 5.
Modalita'   di   rifornimento   dei  serbatoi  fissi  degli  impianti
           centralizzati e circolazione del GPL agevolato
  1.  I  soggetti  esercenti  depositi fiscali di prodotti energetici
ovvero depositi commerciali di GPL per uso combustione, che intendono
effettuare  rifornimenti  di GPL agevolato ad impianti centralizzati,
autorizzati    ai    sensi   dell'articolo 4,   comma 3,   alimentati
direttamente da serbatoi fissi, ne danno comunicazione, almeno trenta
giorni prima dell'inizio delle forniture, all'Ufficio competente.
  2.  Fermi  restando  gli  obblighi  di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  accise,  gli  esercenti  i  depositi  fiscali di cui al
comma 1  del  presente  articolo, riportano, nel registro di carico e
scarico,  con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
del   regolamento   n.   210/1996,   distintamente   dagli  altri,  i
quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.
  3.  Fermi  restando  gli  obblighi di cui all'articolo 25 del testo
unico  delle  accise,  gli esercenti i depositi commerciali di cui al
comma 1  del  presente  articolo,  riportano nel registro di carico e
scarico,   con   le   modalita'   di  cui  all'articolo 11,  comma 1,
lettera a), del regolamento n. 210/1996, distintamente dagli altri, i
quantitativi complessivi giornalieri di GPL agevolato trasferiti.
  4.  Il  GPL  agevolato e' trasferito dai depositi di cui al comma 1
del  presente  articolo agli  impianti  centralizzati  autorizzati ai
sensi  dell'articolo 4,  comma 3,  del  presente  regolamento, con la
scorta  del  documento  di  accompagnamento  comunitario semplificato
(DAS)  di  cui  all'articolo 9 del regolamento n. 210/1996 ovvero del
documento  di  accompagnamento  beni viaggianti di cui al regolamento
emanato  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 ottobre
1978, n. 627.
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
              «Art.   5  (Regime  del  deposito  fiscale).  -  1.  La
          fabbricazione,  la lavorazione e la detenzione dei prodotti
          soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
          in  regime  di  deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
          regime   le   fabbriche   di   prodotti   tassati  su  base
          forfetaria.».
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a),
          del   decreto   ministeriale   25 marzo   1996,   n.   210:
          (Regolamento  recante norme per estendere alla circolazione
          interna   le   disposizioni   relative   alla  circolazione
          intracomunitaria  dei  prodotti  soggetti  al  regime delle
          accise) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1996,
          n. 97, supplemento ordinario:
              «Art.  4  (Obblighi  dello  speditore).  -  1. Per ogni
          trasferimento di merce in regime sospensivo lo speditore e'
          tenuto:
                a) ad  annotare giornalmente sul registro di carico e
          scarico  tenuto  ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera c),
          del    testo    unico,   il   numero   del   documento   di
          accompagnamento,  il giorno di partenza, i dati relativi al
          soggetto  ed  all'impianto  destinatari,  la  qualita' e la
          quantita' di merce spedita.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 25 del citato decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
              «Art.   25   (Deposito   e   circolazione  di  prodotti
          energetici  assoggettati  ad  accisa).  -  1. Gli esercenti
          depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
          accisa  devono  denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico
          di  finanza,  competente  per  territorio, qualunque sia la
          capacita' del deposito.
              2.  Sono  altresi'  obbligati  alla  denuncia di cui al
          comma 1:
                a) gli  esercenti  depositi per uso privato, agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
                b) gli  esercenti  impianti di distribuzione stradale
          di carburanti;
                c) gli    esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica  di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli ed
          industriali,  collegati a serbatoi la cui capacita' globale
          supera i 10 metri cubi.
              3.  Sono  esentati  dall'obbligo  di denuncia di cui al
          comma 1  le  amministrazioni  dello Stato per i depositi di
          loro  pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
          minuto,   purche'   la  quantita'  di  prodotti  energetici
          detenuta  in  deposito  non  superi  complessivamente i 500
          chilogrammi.
              4.   Gli   esercenti   impianti   e  depositi  soggetti
          all'obbligo  della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
          valida  fino  a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
          prodotti  in  apposito  registro  di  carico e scarico. Nei
          predetti  depositi  non  possono  essere custoditi prodotti
          denaturati  per  usi  esenti.  Sono  esonerati dall'obbligo
          della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
          depositi   di   oli   combustibili,   per   uso  privato  o
          industriale.  Gli  esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio  liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
          luogo  della  denuncia,  a  dare comunicazione di attivita'
          all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio,
          e  sono  esonerati  dalla  tenuta  del registro di carico e
          scarico.
              5.  Per  i  depositi  di  cui al comma 1 ed al comma 2,
          lettera a),  nei  casi previsti dal secondo comma dell'art.
          25  del  regio  decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
          viene  rilasciata  al  locatario al quale incombe l'obbligo
          della  tenuta  del  registro  di  carico e scarico. Per gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e'  intestata  al titolare della gestione dell'impianto, al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e  scarico.  Il  titolare  della concessione ed il titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono,  agli  effetti fiscali, solidalmente responsabili per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
              6.  Le  disposizioni  dei  commi 1,  2,  3,  4  e  5 si
          applicano   anche   ai  depositi  commerciali  di  prodotti
          energetici   denaturati.   Per   l'esercizio  dei  predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti  denaturati  per  uso  combustione,  deve essere
          prestata  cauzione  nella  misura  prevista  per i depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4.
              7.  La  licenza  di  esercizio dei depositi puo' essere
          sospesa,  anche  a  richiesta dell'amministrazione, a norma
          del    codice    di   procedura   penale,   nei   confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni    commesse    nella   gestione   dell'impianto,
          costituenti  delitti, in materia di accisa, punibili con la
          reclusione   non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.  Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di   proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza  di
          condanna   comporta   la   revoca   della  licenza  nonche'
          l'esclusione  dal  rilascio di altra licenza per un periodo
          di 5 anni.
              8.  I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
          circolare  con  il  documento  di  accompagnamento previsto
          dall'art.  12.  Sono  esclusi  da  tale  obbligo i prodotti
          energetici  trasferiti  in  quantita' non superiore a 1.000
          chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
          presente  articolo ed  i gas di petrolio liquefatti per uso
          combustione   trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita  al
          minuto.
              9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
          ad    accisa   tra   depositi   commerciali   deve   essere
          preventivamente  comunicato  dallo  speditore  e confermato
          all'arrivo  dal  destinatario,  entro  lo  stesso giorno di
          ricezione,  anche  a  mezzo  fax,  agli  uffici  tecnici di
          finanza  nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati
          i depositi interessati alla movimentazione.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   11,  comma 1,
          lettera a),  del citato decreto ministeriale 25 marzo 1996,
          n. 210:
              «Art.  11  (Obblighi  dello  speditore).  -  1.  Per  i
          trasferimenti  di  merci ad imposta assolta lo speditore e'
          tenuto:
                a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e
          scarico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), od all'art.
          12,  comma 1,  del  testo  unico,  il giorno di partenza, i
          quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la
          scorta  del DAS, distintamente per qualita' della merce, ed
          i   numeri   d'identificazione  dei  DAS  emessi.  Analoghe
          annotazioni  vengono effettuate per le partite estratte con
          la scorta di documenti commerciali.».
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1978,  n.  627  (Norme integrative e correttive del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          concernente   istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto,  in  attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante
          l'introduzione  dell'obbligo  di emissione del documento di
          accompagnamento  dei  beni  viaggianti) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1978, n. 295.