Art. 6. Adempimenti contabili degli esercenti impianti centralizzati alimentati da serbatoi fissi 1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, titolare dell'impianto centralizzato alimentato direttamente da serbatoi fissi annota, in un apposito registro di carico e scarico: a) nella parte del carico, le singole partite di GPL agevolato pervenute con l'indicazione del relativo documento di accompagnamento, copia del quale e' allegata al registro stesso; b) nella parte dello scarico, le quantita' giornaliere prelevate, quali risultano dalle indicazioni dei congegni di misura. 2. Per la tenuta del registro di cui al comma 1 e' consentito anche l'impiego di moduli predisposti da sistemi informatici. 3. Il registro di cui al comma 1, vidimato dall'Ufficio competente, ha validita' annuale ed e' custodito dal titolare dell'impianto centralizzato per un periodo di cinque anni unitamente ai documenti di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 4.