Art. 6.
Adempimenti   contabili   degli   esercenti   impianti  centralizzati
                    alimentati da serbatoi fissi
  1.  Il  soggetto  autorizzato  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 3,
titolare   dell'impianto  centralizzato  alimentato  direttamente  da
serbatoi fissi annota, in un apposito registro di carico e scarico:
    a) nella  parte  del  carico, le singole partite di GPL agevolato
pervenute    con    l'indicazione    del    relativo   documento   di
accompagnamento, copia del quale e' allegata al registro stesso;
    b) nella parte dello scarico, le quantita' giornaliere prelevate,
quali risultano dalle indicazioni dei congegni di misura.
  2. Per la tenuta del registro di cui al comma 1 e' consentito anche
l'impiego di moduli predisposti da sistemi informatici.
  3. Il registro di cui al comma 1, vidimato dall'Ufficio competente,
ha  validita'  annuale  ed  e'  custodito  dal titolare dell'impianto
centralizzato  per  un periodo di cinque anni unitamente ai documenti
di accompagnamento di cui all'articolo 5, comma 4.