Art. 7.
             Adempimenti del soggetto esercente la rete
  1.  Il  soggetto esercente la rete, che intende alimentare impianti
centralizzati  preventivamente  autorizzati ai sensi dell'articolo 4,
comma 3,  presenta  all'Ufficio competente una comunicazione, redatta
in duplice esemplare, contenente le seguenti indicazioni:
    a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalita' del
soggetto  che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attivita'
svolta, la partita IVA, l'ubicazione della rete;
    b) il  numero e le capacita' dei serbatoi di stoccaggio collegati
alla  rete,  nonche' il tipo e la potenzialita' di altre istallazioni
costituenti la rete;
    c) il  tipo  e  le caratteristiche dei contatori applicati per la
misurazione del GPL complessivamente erogato;
    d) il tipo e la portata dei contatori applicati ai punti di presa
degli impianti centralizzati;
    e) l'elenco  dei  soggetti  autorizzati ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, che intende rifornire;
    f) l'impegno  a  comunicare  ogni  eventuale  variazione dei dati
forniti   entro   trenta   giorni  dal  suo  verificarsi,  nonche'  a
trasmettere  all'Ufficio  competente,  alla  scadenza di ciascun anno
solare, l'elenco riepilogativo dei soggetti di cui alla lettera e).
  2.  Con cadenza annuale, il soggetto esercente la rete procede alla
lettura   effettiva  dei  congegni  di  misura  di  cui  al  comma 1,
lettera d),  nonche' dei contatori di cui al comma 1, lettera c), che
devono  risultare  immediatamente  accessibili  agli  incaricati  dei
controlli  di  cui  all'articolo 9.  Il  soggetto  esercente  la rete
annota,  alla fine di ciascun mese, nel registro di carico e scarico,
nell'apposita  colonna  della sezione scarico, i quantitativi di GPL,
stimati in relazione al consumo annuale effettivo, forniti ai singoli
soggetti  beneficiari  collegati  alla  rete.  Il  registro, vidimato
dall'Ufficio  competente,  ha  validita'  annuale ed e' custodito dal
soggetto esercente la rete per un periodo di cinque anni.