Art. 7. Adempimenti del soggetto esercente la rete 1. Il soggetto esercente la rete, che intende alimentare impianti centralizzati preventivamente autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, presenta all'Ufficio competente una comunicazione, redatta in duplice esemplare, contenente le seguenti indicazioni: a) la denominazione e sede legale della ditta, le generalita' del soggetto che ne ha la rappresentanza legale o negoziale, l'attivita' svolta, la partita IVA, l'ubicazione della rete; b) il numero e le capacita' dei serbatoi di stoccaggio collegati alla rete, nonche' il tipo e la potenzialita' di altre istallazioni costituenti la rete; c) il tipo e le caratteristiche dei contatori applicati per la misurazione del GPL complessivamente erogato; d) il tipo e la portata dei contatori applicati ai punti di presa degli impianti centralizzati; e) l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, che intende rifornire; f) l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro trenta giorni dal suo verificarsi, nonche' a trasmettere all'Ufficio competente, alla scadenza di ciascun anno solare, l'elenco riepilogativo dei soggetti di cui alla lettera e). 2. Con cadenza annuale, il soggetto esercente la rete procede alla lettura effettiva dei congegni di misura di cui al comma 1, lettera d), nonche' dei contatori di cui al comma 1, lettera c), che devono risultare immediatamente accessibili agli incaricati dei controlli di cui all'articolo 9. Il soggetto esercente la rete annota, alla fine di ciascun mese, nel registro di carico e scarico, nell'apposita colonna della sezione scarico, i quantitativi di GPL, stimati in relazione al consumo annuale effettivo, forniti ai singoli soggetti beneficiari collegati alla rete. Il registro, vidimato dall'Ufficio competente, ha validita' annuale ed e' custodito dal soggetto esercente la rete per un periodo di cinque anni.