Art. 2
               Disposizioni in materia di agricoltura,
                 pesca professionale e autotrasporto

  1.  Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' sostituito dal seguente:
"2.  Per  fronteggiare  la  grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della   pesca   professionale   e   dell'autotrasporto,   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei  prodotti  petroliferi,  sono  disposte
apposite  misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel
rispetto  dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di
aiuti  di  Stato,  volte  a consentire il mantenimento dei livelli di
competitivita',  con  decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali, di
concerto  con  il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi entro il 15 novembre
2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure
di  attuazione  delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di
appositi  bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si
provvede   nel   limite  di  230  milioni  di  euro  con  le  risorse
dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e lo
sviluppo  d'impresa  S.p.A.,  giacenti fuori dalla Tesoreria statale,
che,  a  tale  scopo  e  per  tale  importo, sono rese immediatamente
indisponibili  per  essere  successivamente  versate  all'entrata del
bilancio   dello   Stato,  per  la  conseguente  riassegnazione  alle
pertinenti   unita'   previsionali   di   base  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  200  milioni  di euro, e del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  per
l'importo  di  30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre
2008.".
  2.  Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' abrogato.