Art. 3
             Interventi in materia di protezione civile

  1.  E'  autorizzata,  in favore della regione Sardegna, la spesa di
233  milioni  di  euro per fare fronte alla realizzazione delle opere
contenute  nel  piano  del  grande  evento  relativo  alla Presidenza
italiana  del  G8, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  in  data  21  settembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  222  del 24 settembre 2007, a valere sulle risorse del
Fondo  per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, di cui:
    a)  18,266  milioni rivenienti dalle somme relative alle delibere
CIPE  22  dicembre  2006,  n.  165,  e  22  dicembre  2006,  n.  179,
pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale n. 94 del 24
aprile  2007  e  n.  118  del  23  maggio 2007, di applicazione delle
sanzioni  sulle  assegnazioni  alla regione Sardegna ex delibere CIPE
36/2002 e 17/2003;
    b)  103,690  milioni  derivanti  dalle  assegnazioni alla regione
Sardegna   ex  delibera  CIPE  20/2004,  non  impegnate  nei  termini
prescritti dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006;
    c)  111,044  milioni  nell'ambito  delle  risorse  destinate alla
regione  Sardegna  dalla  delibera  CIPE  21  dicembre  2007, n. 166,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 13 maggio 2008, per la
realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.
  2.  Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai
sensi  dell'articolo  2,  comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
61,  convertito  dalla  legge  6  giugno  2008,  n.  103,  i soggetti
interessati  corrispondono  l'ammontare  dovuto per ciascun tributo o
contributo,  ovvero,  per  ciascun  carico  iscritto a ruolo, oggetto
delle   sospensioni  ivi  indicate,  al  netto  dei  versamenti  gia'
eseguiti,  ridotto  al quaranta per cento, in centoventi rate mensili
di  pari  importo  da  versare  entro  il giorno 16 di ciascun mese a
decorrere  da  gennaio  2009. Al relativo onere, pari a 15 milioni di
euro    per    l'anno    2008,   si   provvede   mediante   riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  relativa  al  Fondo per le aree
sottoutilizzate,  per  un  importo  di  45 milioni di euro per l'anno
2008,  al  fine  di  compensare  gli  effetti  sui  saldi  di finanza
pubblica.  Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
7  ottobre  2008,  n.  154, e' incrementato di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa.
  3.  I  medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009,
effettuano  gli  adempimenti  tributari,  diversi dai versamenti, non
eseguiti  per  effetto  delle  sospensioni  citate dalle disposizioni
legislative  indicate  al  comma  2,  con  le modalita' stabilite con
provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   I
contribuenti  che,  ai  sensi  dell'articolo  14  dell'ordinanza  del
Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  228  del 30 settembre 1997, hanno chiesto la
sospensione   della   effettuazione  delle  ritenute  alla  fonte  si
avvalgono  della  definizione, effettuando direttamente il versamento
dell'importo  dovuto  alle  scadenze  e con le modalita' previste dal
presente articolo.
  4.  Il  mancato  versamento  delle somme dovute per la definizione,
entro  le  scadenze previste dal comma 2, non determina l'inefficacia
della definizione stessa. In tale caso si applicano le sanzioni e gli
interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o
tardivo  versamento  delle  imposte  e  dei contributi previdenziali,
assistenziali  ed  assicurativi.  Per  il  recupero  delle  somme non
corrisposte  alle  prescritte  scadenze  si applicano le disposizioni
dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 26
febbraio  1999,  n.  46. Per le somme iscritte a ruolo, oggetto della
sospensione,  il mancato versamento alle prescritte scadenze comporta
la riscossione coattiva delle rate non pagate.
  5.  I  soggetti  che  si  avvalgono  della  definizione  tributaria
comunicano, con apposito modello, da approvarsi con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, le modalita' ed i dati relativi
alla  definizione.  Nel  medesimo provvedimento e' stabilito anche il
termine di presentazione del modello.