Art. 11. 
Relazione annuale al Parlamento sullo stato di applicazione  dell'AIR
                             e della VIR 
 
  1. La relazione annuale al Parlamento sullo stato  di  applicazione
dell'AIR e della VIR, prevista  dall'articolo  14,  comma  10,  della
legge 28 novembre 2005, n. 246, indica, partitamente: 
    a) il numero e i casi in cui l'AIR e' stata effettuata; 
    b) il numero e i casi di esclusione e di esenzione; 
    c) le ipotesi in cui l'AIR e' stata  integrata  o  rinnovata,  su
richiesta del DAGL, del Parlamento, o su sollecitazione del Consiglio
di Stato in sede consultiva; 
    d) il numero e i casi in cui la VIR e' stata effettuata. 
  2. La relazione da' conto delle metodologie applicate con  riguardo
alla stima dei vantaggi e degli svantaggi,  nonche'  con  riferimento
alle procedure di consultazione seguite e alle  scelte  organizzative
adottate  dalle  singole  amministrazioni,  con  riguardo  ai   costi
relativi, e alle attivita' formative attuate. 
  3. La relazione contiene, inoltre, gli opportuni  riferimenti  alle
esperienze di AIR e di VIR svolte dalle regioni e degli enti  locali,
dalle   autorita'   indipendenti,    dall'Unione    europea,    dalle
organizzazioni  internazionali  e  dagli   ordinamenti   esteri.   La
relazione indica le eventuali criticita' delle procedure  AIR  e  VIR
eseguite a livello del governo  nazionale  e  le  possibili  proposte
migliorative. La relazione da' conto,  infine,  delle  iniziative  in
materia  di  valutazione  degli  effetti  preventivi  e  di  verifica
successiva degli atti normativi assunte in sede parlamentare. 
  4. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna amministrazione di  cui
all'articolo 3, per quanto di rispettiva competenza, fornisce al DAGL
gli elementi informativi di cui ai commi  1,  2  e  3,  inviando  una
relazione corredata  dai  documenti  necessari.  In  particolare,  il
Dipartimento  degli  affari  regionali,  sentita,  ove  occorra,   la
Conferenza  Unificata,  fornisce  le  informazioni   riguardanti   le
attivita' delle regioni e degli enti locali. 
  5. Sulla  base  delle  comunicazioni  ricevute,  il  DAGL  cura  la
predisposizione della relazione di cui al comma 1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 11 settembre 2008 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
  Registrato alla  Corte  di  conti  il  23  ottobre  2008  Ministeri
istituzionali, registro n. 11, foglio n. 45 
 
          Nota all'art. 11:
              -  Per  il  testo  dell'art. 14 della legge 28 novembre
          2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse.