Art. 7. 
                  Presentazione della relazione AIR 
 
  1. Le proposte  di  atti  normativi  da  sottoporre  all'esame  del
Consiglio dei Ministri non possono  essere  iscritte  all'ordine  del
giorno se non sono corredate da un'adeguata relazione  AIR,  salvi  i
casi di esclusione e di esenzione, previsti dagli articoli 8 e 9. 
  2. Il DAGL verifica l'adeguatezza e la completezza delle  attivita'
svolte per l'AIR, e puo' richiedere integrazioni e  chiarimenti  alle
amministrazioni  proponenti;   esprime,   ai   fini   dell'iscrizione
all'ordine  del  giorno  del  Consiglio  dei  Ministri,  le   proprie
valutazioni sulla relazione AIR. 
  3. Gli schemi degli atti normativi adottati dai singoli Ministri  e
dei provvedimenti normativi interministeriali  sono  corredati  dalla
relazione AIR, all'atto della richiesta di  parere  al  Consiglio  di
Stato.