Art. 2.

  1.  L'articolo 9-bis,  come  inserito  con l'articolo 3 del decreto
ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio
2006, n. 227, e' sostituito dal seguente:
  «1.  I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere
i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiore a 60
mg  di  sostanza  ceduta  per  chilogrammo  di  prodotto  o simulante
alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).
  2.  Il  limite  di  cui  al  comma 1  e' pari a 10 mg per decimetro
quadrato  di  superficie  del  materiale  o dell'oggetto (mg/dm2) nei
seguenti casi:
    a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti
o  che  possano  essere  riempiti,  di capacita' inferiore a 500 ml o
superiore a 10 litri;
    b) fogli,  pellicole o altri materiali od oggetti che non possono
essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto
tra  la  superficie  del  materiale  od  oggetto  e  la quantita' del
prodotto alimentare a contatto con essa.
  3.  I  limiti  di  cui  al comma 2 si applicano anche alle sostanze
riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B.
  4.  I  limiti  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3 si applicano anche ai
materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.
  5.  I  limiti  di  migrazione  specifica  riportati all'allegato I,
sezioni  A  e  B,  del  decreto  26 aprile  1993, n. 220 e successive
modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2
nei seguenti casi:
    a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti
o  che  possano  essere  riempiti,  di capacita' inferiore a 500 ml o
superiore a 10 litri;
    c) fogli,  pellicole o altri materiali od oggetti che non possono
essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto
tra  la  l'area  della  superficie  del  materiale  od  oggetto  e la
quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa.
  In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore
di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2 .
  6.  Per  i  materiali  ed  oggetti  di materia plastica destinati a
venire  in contatto o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e
bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' 6 aprile
1994,  n.  500  e  dal  D. P. R. 7 aprile 1999, n. 128, si applica il
limite  di  migrazione  globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione
specifica che devono essere espressi solo in mg/kg.
  7.  La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel
prodotto  o  simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01
mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi
conforme  all'articolo 11  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004. Tale
limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o
simulanti  alimentari.  Si  applica  a  un  gruppo  di  composti,  se
strutturalmente   e   tossicologicamente  correlati,  in  particolare
isomeri  o  composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli
eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).
 
Nota all'articolo 2:
    -  Si  riporta  il testo dell'articolo 9-bis del decreto 21 marzo
1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art.  9-bis.  -  1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9
non  devono  cedere  i  loro  costituenti  ai  prodotti alimentari in
quantita'  superiore  a  60  mg di sostanza ceduta per chilogrammo di
prodotto   o  simulante  alimentare  (mg/kg)  (limite  di  migrazione
globale).
    2.  Il  limite  di  cui  al comma 1 e' pari a 10 mg per decimetro
quadrato  di  superficie  del  materiale  o dell'oggetto (mg/dm2) nei
seguenti casi:
      a) oggetti   che   siano  recipienti  o  siano  assimilabili  a
recipienti  o  che  possano essere riempiti, di capacita' inferiore a
500 ml o superiore a 10 litri;
      b) fogli,  pellicole  o  altri  materiali  od  oggetti  che non
possono  essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il
rapporto  tra  la  superficie del materiale od oggetto e la quantita'
del prodotto alimentare a contatto con essa.
    3.  I  limiti  di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze
riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B.
    4.  I  limiti  di  cui  ai  commi 1,  2 e 3 si applicano anche ai
materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.
    5.  I  limiti  di  migrazione specifica riportati all'allegato I,
sezioni  A  e  B,  del  decreto  26 aprile  1993, n. 220 e successive
modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2
nei seguenti casi:
      a) oggetti   che   siano  recipienti  o  siano  assimilabili  a
recipienti  o  che  possano essere riempiti, di capacita' inferiore a
500 ml o superiore a 10 litri;
      c) fogli,  pellicole  o  altri  materiali  od  oggetti  che non
possono  essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il
rapporto  tra  l'area  della superficie del materiale od oggetto e la
quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa.
    In  tali  casi  i  limiti  espressi  in mg/kg vanno divisi per il
fattore  di  conversione  convenzionale  6  per  poterli esprimere in
mg/dm2 .
    6.  Per  i  materiali  ed oggetti di materia plastica destinati a
venire  in contatto o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e
bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' 6 aprile
1994,  n.  500 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1999,  n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg
ed  i  limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo
in mg/kg.
    7.  La  migrazione  delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7
nel  prodotto  o  simulante alimentare non deve superare il valore di
0,01  mg/kg,  misurato  con certezza statistica mediante un metodo di
analisi  conforme  all'articolo 11  del regolamento (CE) n. 882/2004.
Tale  limite  deve  essere  espresso  sempre  come concentrazione nei
prodotti  o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti,
se  strutturalmente  e  tossicologicamente  correlati, in particolare
isomeri  o  composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli
eventuali trasferimenti per controstampa (set-off)».