Art. 2. 1. L'articolo 9-bis, come inserito con l'articolo 3 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, e' sostituito dal seguente: «1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiore a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale). 2. Il limite di cui al comma 1 e' pari a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri; b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa. 3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B. 4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9. 5. I limiti di migrazione specifica riportati all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri; c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la l'area della superficie del materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa. In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2 . 6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R. 7 aprile 1999, n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo in mg/kg. 7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).
Nota all'articolo 2: - Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto 21 marzo 1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 9-bis. - 1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiore a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale). 2. Il limite di cui al comma 1 e' pari a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri; b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa. 3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B. 4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9. 5. I limiti di migrazione specifica riportati all'allegato I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri; c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie del materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa. In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2 . 6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo in mg/kg. 7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off)».