Art. 4. 1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del decreto 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 2. L'allegato IV, sezione I, Parte A, «Determinazione della migrazione globale» del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato «Norme di base per la verifica della migrazione globale e specifica» di cui al decreto 22 luglio 1998, n. 338 e' modificato come segue. a) nell'introduzione del Capitolo I e' inserita, in fine, la seguente frase: «Per "Alimenti non grassi" si intendono gli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti diversi dal simulante D».
Nota all'articolo 4: Il decreto 22 luglio 1998 n. 338 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1998.