Art. 4.

  1.  L'allegato  II,  sezione  I,  Parte  B,  «Additivi  per materie
plastiche»  del  decreto  21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I
del presente regolamento.
  2.  L'allegato  IV,  sezione  I,  Parte  A,  «Determinazione  della
migrazione  globale»  del  decreto  21 marzo  1973,  come  sostituito
dall'allegato «Norme di base per la verifica della migrazione globale
e  specifica»  di cui al decreto 22 luglio 1998, n. 338 e' modificato
come segue.
    a) nell'introduzione  del  Capitolo  I  e'  inserita, in fine, la
seguente frase:
  «Per  "Alimenti  non  grassi" si intendono gli alimenti per i quali
sono previste prove di migrazione con simulanti diversi dal simulante
D».
 
Nota all'articolo 4:
    Il   decreto   22 luglio   1998   n.   338  (Regolamento  recante
aggiornamento  del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale,  a  seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE e'
stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 228 del 30 settembre
1998.