Art. 7. 1. E' consentita a partire dal 1° maggio 2008 la commercializzazione e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento. 2. E' vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente agli ftalati individuati con il numero REF 74560, 74640, 74880, 75100 e 75105, la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento. 3. E' vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente alle sostanze individuate con il numero REF 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 e 93760, la produzione e l'importazione di coperchi muniti di guarnizioni non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento. 4. E' vietato impiegare nella produzione di materiali ed oggetti di materia plastica la sostanza azodicarbammide, avente numero REF 36640 e numero CAS 000123-77-3. 5. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 la produzione e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 1° maggio 2009. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 settembre 2008 per Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Martini Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 398