Art. 7.

  1.    E'    consentita    a   partire   dal   1° maggio   2008   la
commercializzazione  e  l'impiego  di  materiali e oggetti di materia
plastica  destinati  a  venire  a contatto con gli alimenti, conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
  2.  E'  vietata  a  partire  dal 1° luglio 2008, limitatamente agli
ftalati  individuati  con  il numero REF 74560, 74640, 74880, 75100 e
75105,  la  produzione  e  l'importazione  di  materiali e oggetti di
materia  plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non
conformi   alle   restrizioni   ed   alle   specifiche  del  presente
regolamento.
  3.  E'  vietata  a  partire  dal 1° luglio 2008, limitatamente alle
sostanze  individuate  con  il numero REF 30340, 30401, 36640, 56800,
76815,  76866,  88640  e  93760,  la  produzione  e l'importazione di
coperchi  muniti di guarnizioni non conformi alle restrizioni ed alle
specifiche del presente regolamento.
  4. E' vietato impiegare nella produzione di materiali ed oggetti di
materia plastica la sostanza azodicarbammide, avente numero REF 36640
e numero CAS 000123-77-3.
  5.  Fatto  salvo  quanto  disposto  ai  commi 2 e 3 la produzione e
l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del
presente  regolamento,  ma  conformi  alle disposizioni preesistenti,
sono consentite fino al 1° maggio 2009.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 24 settembre 2008
                           per Il Ministro
                     Il Sottosegretario di Stato
                               Martini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2008
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 398