Art. 2
          Misure per la qualita' del sistema universitario

  1.  A  decorrere  dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere
l'incremento  qualitativo delle attivita' delle universita' statali e
di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse,
una  quota  non  inferiore  al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e   successive  modificazioni,  e  del  fondo  straordinario  di  cui
all'articolo  2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
progressivi  incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo
in considerazione:
    a)  la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi
formativi;
    b) la qualita' della ricerca scientifica;
    c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
  2.  Le  modalita'  di  ripartizione delle risorse di cui al comma 1
sono    definite    con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da
adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il
Comitato  di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario.