Art. 3
                  Disposizioni per il diritto allo
          studio universitario dei capaci e dei meritevoli

  1.  Al  fine  di  favorire  la  mobilita' degli studenti garantendo
l'esercizio  del  diritto  allo studio, il fondo per il finanziamento
dei  progetti  volti  alla realizzazione degli alloggi e residenze di
cui  alla  legge 14 novembre 2000, n. 338, e' integrato di 65 milioni
di euro per l'anno 2009.
  2.  Al  fine  di  garantire  la  concessione agli studenti capaci e
meritevoli  delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo
di  cui  all'articolo  16  della  legge  2  dicembre 1991, n. 390, e'
incrementato per l'anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
  3.  Agli  interventi  di  cui  ai  commi  1 e 2 si fa fronte con le
risorse  del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione
per  il  periodo  2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente
assegnate  dal  CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  nell'ambito  del programma di competenza dello stesso
Ministero.