Art. 4.
                   Norma di copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni
di  euro  per  l'anno 2009, a 71 milioni di euro per l'anno 2010, e a
141  milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  lineare  delle dotazioni finanziarie delle
missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero  per gli importi indicati
nell'elenco  1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni
sono  escluse  le  spese  indicate  nell'articolo  60,  comma  2, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   6  agosto  2008,  n.  133,  nonche'  quelle  connesse
all'istruzione ed all'universita'.