Art. 10 
                 Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP 
 
  1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  dovuto,  per  il
periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di  3
punti percentuali. 
  2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del  presente
decreto hanno gia' provveduto per intero  al  pagamento  dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista  al  comma  1,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
stabiliti le modalita' ed il termine del versamento dell'importo  non
corrisposto in applicazione del  comma  1,  da  effettuare  entro  il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.