Art. 24 
                   Attuazione di decisione europea in 
                materia di recupero di aiuti illegittimi 
 
    1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE
    della Commissione, del 5 giugno 2002,  il  recupero  degli  aiuti
    equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi
    conseguente all'applicazione  del  regime  di  esenzione  fiscale
    previsto dagli articoli 3, comma  70,  della  legge  28  dicembre
    1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30  agosto  1993,
    n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre
    1993,  n.  427,  in  favore   delle   societa'   per   azioni   a
    partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici
    locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e'
    effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma
    1, del decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
    modificazioni, con la legge 6  aprile  2007,  n.  46,  secondo  i
    principi e le ordinarie procedure di accertamento  e  riscossione
    previste per le imposte sui redditi. Per il  recupero  dell'aiuto
    non assume  rilevanza  l'intervenuta  definizione  in  base  agli
    istituti di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e  successive
    modificazioni e integrazioni. 
      2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non 
    corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1, calcolati
    ai  sensi  dell'articolo  3,   terzo   comma,   della   decisione
    2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione  a
    ciascun periodo di imposta nel quale  l'aiuto  e'  stato  fruito,
    deve essere effettuato tenuto  conto  di  quanto  gia'  liquidato
    dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
    15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge
    6 aprile 2007, n. 46. 
      3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi 
    di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi giorni  dalla
    data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  contenente
    l'invito  al   pagamento   delle   intere   somme   dovute,   con
    l'intimazione che, in caso di  mancato  versamento  entro  trenta
    giorni  dalla   data   di   notifica,   anche   nell'ipotesi   di
    presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del  decreto  del
    Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  ad
    iscrizione a ruolo a  titolo  definitivo  della  totalita'  delle
    somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti.  Non
    si fa luogo, in  ogni  caso,  all'applicazione  di  sanzioni  per
    violazioni di natura tributaria e di ogni altra  specie  comunque
    connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni.
    Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e
    della sospensione in sede amministrativa e giudiziale. 
      4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base 
    alle disposizioni di cui  al  capo  V  del  regolamento  (CE)  n.
    794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri
    di calcolo approvati dalla Commissione europea  in  relazione  al
    recupero dell'aiuto di Stato C57/03,  disciplinato  dall'articolo
    24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di  interesse  da
    applicare  e'  il  tasso  in  vigore  alla   data   di   scadenza
    ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle  imposte
    non corrisposte con  riferimento  al  primo  periodo  di  imposta
    interessato dal recupero dell'aiuto. 
      5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 
    del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge,  con
    modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  6  giugno
    2008, n. 101.