Art. 27 
                            Accertamenti 
 
  1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno  1997,  n.
218, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
"c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed  interessi
dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; 
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione  delle  maggiori
imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)"; 
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
      "1-bis. Il contribuente puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito di cui al comma 1 mediante  comunicazione  al  competente
ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo  giorno
antecedente la data fissata per la comparizione.  Alla  comunicazione
di adesione, che  deve  contenere,  in  caso  di  pagamento  rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere  unita  la
quietanza dell'avvenuto  pagamento  della  prima  o  unica  rata.  In
presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili  indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'. 
      1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito  di
cui al comma 1  deve  essere  effettuato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso
di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla  prima
sono dovuti gli interessi  al  saggio  legale  calcolati  dal  giorno
successivo al versamento della prima rata. 
      1-quater. In caso di mancato pagamento delle  somme  dovute  di
cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
provvede all'iscrizione a ruolo a titolo  definitivo  delle  predette
somme a norma dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
      1-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti
dai  processi  verbali   di   constatazione   definibili   ai   sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, per i  quali  non  sia  stata  prestata
adesione e con riferimento  alle  maggiori  imposte  ed  altre  somme
relative alle violazioni indicate nei  processi  verbali  stessi  che
consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo  41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e all'articolo 54, quarto comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."; 
    c) i commi 2 e 3 sono abrogati. 
  2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi del comma  1,
lettera b), del presente articolo,  deve  essere  effettuata  con  le
modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma  18-quater  del
decreto-legge 25 giugno 2008, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  3. Le disposizioni di cui al comma  1  del  presente  articolo,  si
applicano  con  riferimento   agli   inviti   emessi   dagli   uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009. 
  4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio  1998,  n.  146,  e'
aggiunto il seguente: "Art.  10-ter  (Limiti  alla  possibilita'  per
l'Amministrazione finanziaria di effettuare  accertamenti  presuntivi
in caso di adesione agli inviti a comparire ai fini  degli  studi  di
settore). - 1. In caso di adesione ai sensi  dell'articolo  5,  comma
1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  ai  contenuti
degli inviti di cui al comma  3-bis  dell'articolo  10,  relativi  ai
periodi d'imposta in corso al 31  dicembre  2006  e  successivi,  gli
ulteriori accertamenti  basati  sulle  presunzioni  semplici  di  cui
all'articolo 39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 54, secondo  comma,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  non  possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari  o  inferiore  al  40  %  dei
ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della  presente
disposizione, per attivita', ricavi o compensi  si  intendono  quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10. 
      2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo,  si
applica a condizione  che  non  siano  irrogabili,  per  l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  nonche'  al  comma  2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.". 
  5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,
si applica anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati
dagli uffici e dagli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in
base ai processi verbali di constatazione. 
  6. In caso di pericolo per la riscossione,  dopo  la  notifica,  da
parte dell'ufficio o ente, del provvedimento  con  il  quale  vengono
accertati maggiori tributi,  si  applicano,  per  tutti  gli  importi
dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6,  dell'articolo  22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
  7. Le misure  cautelari  adottate  in  relazione  ai  provvedimenti
indicati al comma 6 del  presente  articolo,  perdono  efficacia  dal
giorno successivo  alla  scadenza  del  termine  di  pagamento  della
cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi  iscritti
a ruolo. 
  8. All'articolo 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  "A  tal
fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del  potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51,  secondo  comma  n.
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633.". 
  9. Per le dichiarazioni in materia di  imposte  sui  redditi  e  le
dichiarazioni  IVA  delle  imprese  di  piu'  rilevante   dimensione,
l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro  l'anno
successivo a quello della presentazione. 
  10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle  che
conseguono un volume d'affari  o  ricavi  non  inferiori  a  trecento
milioni di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a  cento
milioni di euro  entro  il  31  dicembre  2011.  Le  modalita'  della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, tenuto conto  delle  esigenze  organizzative  connesse
all'attuazione del comma 9. 
  11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato  in
modo  selettivo  sulla  base  di  specifiche   analisi   di   rischio
concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o,  se
disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei  soci,
delle partecipate e delle operazioni effettuate,  desunto  anche  dai
precedenti fiscali. 
  12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio  2000,  n.  212,  all'articolo  21,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e all'articolo 37-bis, comma  8,  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  del  29  settembre  1973,  n.  600,
proposte  dalle  imprese  indicate  nel  precedente  comma  10   sono
presentate secondo le modalita' di cui al D.M.  13  giugno  1997,  n.
195, ed il rispetto  della  soluzione  interpretativa  oggetto  della
risposta  viene  verificato  nell'ambito  del  controllo  di  cui  al
precedente comma 9. 
  13. Ferme restando le previsioni di cui ai  commi  da  9  a  12,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  per  i  contribuenti  con  volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  demandati
alle strutture individuate  con  il  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia delle  entrate  di  cui  all'articolo  71,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita': 
    a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi; 
    b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  relativa
ai periodi d'imposta in corso  alla  data  del  31  dicembre  2006  e
successivi; 
    c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del 1  gennaio  2009,  siano  ancora  in  corso  i  termini  previsti
dall'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    d) di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati
anche  in  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  disciplinata  dalle  vigenti
disposizioni di legge; 
    e) di gestione del contenzioso  relativo  a  tutti  gli  atti  di
competenza delle strutture stesse. 
  15. L'Agenzia delle entrate svolge i compiti previsti dal  presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente. 
  16. Salvi i piu' ampi termini  previsti  dalla  legge  in  caso  di
violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi  dell'articolo
331  del  codice  di  procedura  penale   per   il   reato   previsto
dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30  dicembre
2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a  credito
indicati nei modelli di pagamento unificato  per  la  riscossione  di
crediti   inesistenti   utilizzati   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere  notificato,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo. 
  17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data di presentazione del modello di pagamento  unificato  nel  quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con riferimento ai  quali  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo  comma
dell'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  18. L'utilizzo in  compensazione  di  crediti  inesistenti  per  il
pagamento delle somme dovute e' punito con la sanzione dal  cento  al
duecento per cento della misura dei crediti stessi. 
  19. In  caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine  assegnato
dall'ufficio, comunque non inferiore  a  sessanta  giorni,  le  somme
dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se  non
definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo  15-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  del  comma  16
del presente articolo, si applica il termine  previsto  dall'articolo
25, primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a  20,  le
dotazioni   finanziarie   della   missione   di   spesa    "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 110  milioni  di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.