Art. 33.
          Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale

  1.  Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello  in  regime  di  diritto  pubblico  destinatario  di procedure
negoziali,  e'  disposta  l'erogazione  con  lo stipendio del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale
riferita  al  primo  anno  del  biennio  economico  2008-09  ove  non
corrisposta durante l'anno 2008.
  2.  Le  somme  erogate  sulla  base  di quanto disposto dal comma 1
costituiscono  anticipazione  dei  benefici  complessivi  del biennio
2008-09  da  definire,  in  sede  contrattuale o altro corrispondente
strumento,   a   seguito   dell'approvazione  del  disegno  di  legge
finanziaria per l'anno 2009.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per  l'anno  2008  in  257  milioni  di  euro comprensivi degli oneri
contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri  a  carico  dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo  3,  comma  146,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
  5.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale  in  regime  di  diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  cui trattamento
economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.