Art. 5.


               Accoglimento della richiesta di accesso


  1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso
di  cui  all'articolo  4,  comma  6,  e'  comunicato  per iscritto al
richiedente  entro  quindici  giorni  dalla  data  di ricezione della
richiesta  e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui
e'  stata  assegnata  la  trattazione del sinistro, l'indicazione del
luogo  in  cui e' possibile effettuare l'accesso, nonche' del periodo
di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli
atti  richiesti  ed  estrarne  copia. Nel caso di cui all'articolo 4,
comma 3, l'atto di accoglimento e' comunicato entro venti giorni.
  2. L'esame degli atti e' effettuato dal richiedente o da persona da
lui  delegata;  nel  caso  in  cui  i  predetti soggetti si avvalgano
dell'assistenza  di  altra  persona,  per  quest'ultima devono essere
specificate le generalita'.
  3.  L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte   gli   atti   presi   in   visione   ovvero  ottenerne  copia,
subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di
mercato delle fotocopie effettuate.
  4.  Il  procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta
giorni,  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  di
accesso.