Art. 10. 
 
 
                          Relazione annuale 
 
 
  1. La Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,  del
decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e  l'Agenzia  delle
dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro  il  30
marzo  di   ogni   anno,   relazioni   analitiche   sulle   attivita'
rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui
al presente decreto. 
  2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il
numero delle violazioni dell'articolo 3,  il  totale  degli  atti  di
contestazione di cui all'articolo 4, l'importo  del  denaro  contante
sottoposto a sequestro di cui  all'articolo  6,  la  quantita'  delle
informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare
delle oblazioni di cui all'articolo 7. 
  3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di
cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione  al
Ministro dell'economia e delle  finanze,  prevista  dall'articolo  5,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.
231. 
  4. La relazione di  cui  al  comma  3  e'  parte  integrante  della
relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze  presenta  al
Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  L'art.  5, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo
          21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
             «Art.  5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.
          Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' responsabile
          delle  politiche  di  prevenzione dell'utilizzo del sistema
          finanziario  e  di quello economico per fini di riciclaggio
          dei  proventi di attivita' criminose o di finanziamento del
          terrorismo.  In tali materie promuove la collaborazione tra
          la  UIF,  le  autorita' di vigilanza di settore, gli ordini
          professionali,  la  DIA  e  la  Guardia di finanza, secondo
          quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
          Entro  il  30 giugno di ogni anno presenta una relazione al
          Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione.
             2. (Omissis).
             3.  Ferme  restando  le competenze di cui all'art. 3 del
          decreto  legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di
          sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita':
              a)  funzioni  di  analisi e coordinamento in materia di
          prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  e di
          quello  economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento
          del terrorismo;
              b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro
          dell'economia  e  delle finanze una relazione contenente la
          valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o
          del  finanziamento  del  terrorismo  e  proposte  dirette a
          renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di
          vigilanza  di  settore, le amministrazioni interessate, gli
          ordini  professionali,  la  Guardia  di  finanza  e  la DIA
          forniscono,  entro  il  30  marzo  di  ogni  anno,  i  dati
          statistici    e    le    informazioni    sulle    attivita'
          rispettivamente   svolte,   nell'anno   solare  precedente,
          nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati
          statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni
          di  operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a
          tali  segnalazioni,  il  numero  di  casi  investigati,  di
          persone  perseguite,  di  persone  condannate  per reati di
          riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi
          dei  beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del
          decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
              c)  formula  i  pareri  richiesti ai sensi del presente
          decreto;
              d)   fornisce  consulenza  sulla  materia  oggetto  del
          presente   decreto   al   Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.».