Art. 10. Relazione annuale 1. La Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e l'Agenzia delle dogane forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attivita' rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto. 2. Le relazioni di cui al comma 1 debbono contenere, quantomeno, il numero delle violazioni dell'articolo 3, il totale degli atti di contestazione di cui all'articolo 4, l'importo del denaro contante sottoposto a sequestro di cui all'articolo 6, la quantita' delle informazioni oggetto dello scambio di cui all'articolo 5, l'ammontare delle oblazioni di cui all'articolo 7. 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria utilizza le informazioni di cui ai commi 1 e 2, al fine della predisposizione della relazione al Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 4. La relazione di cui al comma 3 e' parte integrante della relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Nota all'art. 10: - L'art. 5, commi 1 e 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita: «Art. 5 (Ministero dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione. 2. (Omissis). 3. Ferme restando le competenze di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attivita': a) funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine la UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all'UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto; d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto al Ministro dell'economia e delle finanze.».