Art. 11.


        Informazioni per finalita' conoscitive e statistiche


  1.  La  Banca  d'Italia  compila  e  pubblica  le statistiche della
bilancia  dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero
dell'Italia  e  contribuisce  alla  compilazione  della  bilancia dei
pagamenti  e  della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione
europea  e dell'area dell'euro. Per finalita' statistiche riguardanti
la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori
monetari   e   finanziari  per  l'analisi  economica,  gli  operatori
residenti  in Italia, come definiti dal regolamento (CE) n. 2533/1998
del  Consiglio,  del 23 novembre 1998, sono tenuti a fornire i dati e
le   notizie  necessari  nei  termini  e  con  le  modalita'  per  la
trasmissione    stabiliti    dalla   Banca   d'Italia   con   proprio
provvedimento.
  2.  Ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali, per
le  finalita'  statistiche  di cui al comma 1, la Banca d'Italia puo'
chiedere  notizie  e  dati  alle  banche  e  agli  altri intermediari
finanziari  relativi alla propria attivita'. I termini e le modalita'
per la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi del presente
comma sono stabiliti con provvedimento della Banca d'Italia.
  3.  I  dati  e  le  notizie  di  cui  ai commi 1 e 2 possono essere
acquisiti per le finalita' statistiche di cui al comma 1, anche sulla
base   di   apposite  convenzioni,  presso  amministrazioni,  enti  e
organismi pubblici.
  4.  Le informazioni e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono trattati in
conformita'  alle  disposizioni comunitarie e nazionali in materia di
segnalazioni  statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di
quanto  previsto  dalla  normativa  a  tutela  dei dati personali. Le
informazioni  e i dati di cui ai commi 1 e 2 sono coperti dal segreto
di  ufficio  fino  a  quando non sono pubblicati. Il segreto non puo'
essere  opposto  all'autorita'  giudiziaria  quando  le  informazioni
richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a
violazioni sanzionate penalmente.
  5.  Per  le  finalita' statistiche di cui al comma 1 e nel rispetto
della  normativa  a  tutela  del segreto statistico e delle normative
comunitarie  e nazionali in materia di protezione dei dati personali,
informazioni,  dati  ed  elaborati  statistici possono essere forniti
dalla Banca d'Italia agli enti del Sistema statistico nazionale, alla
Commissione  europea,  alla  Banca  centrale  europea  e  alle Banche
centrali  nazionali del SEBC, ad altri organismi pubblici nazionali e
internazionali, nonche', verso rimborso di eventuali costi sostenuti,
ad enti di ricerca e ad altri operatori.
  6.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punita
con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da cinquecento euro a
diecimila  euro.  I  criteri  per  l'applicazione delle sanzioni sono
stabiliti  con provvedimento della Banca d'Italia. La Banca d'Italia,
contestati  gli  addebiti  e  valutate  le deduzioni presentate dagli
interessati  entro  novanta  giorni  dalla  data della notifica della
lettera   di   contestazione,   tenuto   conto  del  complesso  delle
informazioni   raccolte,   applica   le  sanzioni  con  provvedimento
motivato.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge  24  novembre  1981,  n. 689, fatta eccezione per quelle di cui
all'articolo 16.
  7.  Ferme  restando  le  sanzioni  applicabili  ai  sensi  di leggi
speciali,  l'inosservanza  della  disposizione  di  cui al comma 2 e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento
a euro diecimila. Si applica la procedura di cui all'articolo 145 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  8. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai
commi  1  e  2  la  Banca d'Italia puo' chiedere la collaborazione di
altre autorita'.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Il  regolamento  (CE)  2533/1998  e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 27 novembre 1998, n. L 318.
             -  Per  la  legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda note
          all'art. 8.
             -  L'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia),   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre   1993,  n.  230,  supplemento  ordinario,  cosi'
          recita:
             «Art.   145  (Procedura  sanzionatoria).  -  1.  Per  le
          violazioni  previste nel presente titolo cui e' applicabile
          una  sanzione  amministrativa,  la  Banca d'Italia o l'UIC,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  contestati gli
          addebiti  alle  persone  e  alla  banca,  alla  societa'  o
          all'ente  interessati  e  valutate  le deduzioni presentate
          entro  trenta  giorni,  tenuto  conto  del  complesso delle
          informazioni    raccolte    applicano   le   sanzioni   con
          provvedimento motivato.
             3.  Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste  dall'art.  144,  commi  3 e 4, e' pubblicato, per
          estratto,  entro  il termine di trenta giorni dalla data di
          notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o
          dell'ente   al  quale  appartengono  i  responsabili  delle
          violazioni,   su   almeno   due   quotidiani  a  diffusione
          nazionale,  di  cui  uno  economico.  Il  provvedimento  di
          applicazione  delle  altre  sanzioni  previste dal presente
          titolo  e'  pubblicato per estratto sul bollettino previsto
          dall'art. 8).
             4.  Contro  il  provvedimento che applica la sanzione e'
          ammessa   opposizione   alla  corte  di  appello  di  Roma.
          L'opposizione  deve  essere notificata all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla
          data  di  comunicazione  del provvedimento impugnato e deve
          essere  depositata  presso  la  cancelleria  della corte di
          appello entro trenta giorni dalla notifica.
             5.   L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  di  appello,  se ricorrono gravi
          motivi, puo' disporre la sospensione con decreto motivato.
             6.  La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i
          termini  per  la  presentazione  di  memorie  e  documenti,
          nonche'  per  consentire  l'audizione anche personale delle
          parti.
             7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera
          di  consiglio,  sentito  il pubblico ministero, con decreto
          motivato.
             8.   Copia  del  decreto  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria  della  corte  di appello, all'autorita' che ha
          emesso  il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione
          per estratto nel bollettino previsto dall'art. 8.
             9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente
          titolo  si  provvede  mediante ruolo secondo i termini e le
          modalita'   previsti   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23  settembre 1973, n. 602, come modificato dal
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
             10.   Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido  con  questi,  del  pagamento della sanzione e delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e   sono   tenuti   a   esercitare   il  regresso  verso  i
          responsabili.
             11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
          presente  titolo non si applicano le disposizioni contenute
          nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».