Art. 12.


             Modifiche a disposizioni normative vigenti


  1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e'
sostituito   dal   seguente:   «4.   Il   limite  d'importo  previsto
dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato
dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
  2.  Nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125,
le  parole:  «3,  comma  1,  5,  comma  3,  e  5-ter,  comma 2,» sono
soppresse.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il testo dell'art. 5, della legge 17 gennaio 2000, n.
          7,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000 n.
          16,  cosi'  come  modificata  dal  presente  decreto, cosi'
          recita:
             «Art.  5  (Disposizioni  finali e transitorie). - 1. Nel
          periodo  di  prima  applicazione  della  presente  legge, i
          requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.
          1  non  sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno
          cinque  anni  alla data di entrata in vigore della presente
          legge  ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme di
          legge  in  materia  valutaria,  approvato  con  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 marzo 1988, n. 148, e che
          dimostrino  di  avere  utilizzato  l'autorizzazione  per un
          quantitativo  minimo  annuale  pari  a 30 chilogrammi. Tali
          soggetti  hanno  l'obbligo  di  conformarsi, entro tre anni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, alle
          disposizioni  del  comma  3  dell'art.  1  anche per quanto
          riguarda  i  requisiti  di  cui  alle  lettere  a) e b) del
          medesimo comma.
             2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero
          quelli  che  non  hanno  utilizzato l'autorizzazione per il
          quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare
          all'Ufficio  italiano  dei  cambi  l'intenzione di svolgere
          l'attivita'  di  cui  all'art. 1, comma 3, e di conformarsi
          alle disposizioni di cui al medesimo art. 1, comma 3, entro
          un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge.
             3.  L'Ufficio  italiano dei cambi provvede alla verifica
          della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2.
             4.  Il  limite  d'importo  previsto dall'art. 1, comma 2
          della  presente  legge  puo' essere modificato dal Ministro
          dell'economia e delle finanze con proprio decreto.».
             -  Il  testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
          30  aprile 1997, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficial
          15  maggio 1997, n. 111, cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
             «Art.  5. - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i
          Ministri   dell'interno,   di  grazia  e  giustizia,  delle
          finanze,  del  commercio con l'estero e dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, puo' modificare con proprio
          decreto  il  limite  di  importo previsto dagli articoli 1,
          comma   1,  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.».