Art. 12. Modifiche a disposizioni normative vigenti 1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' sostituito dal seguente: «4. Il limite d'importo previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.». 2. Nell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, le parole: «3, comma 1, 5, comma 3, e 5-ter, comma 2,» sono soppresse.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 5, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000 n. 16, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Nel periodo di prima applicazione della presente legge, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 1 non sono richiesti per i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e che dimostrino di avere utilizzato l'autorizzazione per un quantitativo minimo annuale pari a 30 chilogrammi. Tali soggetti hanno l'obbligo di conformarsi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni del comma 3 dell'art. 1 anche per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma. 2. I soggetti autorizzati da meno di cinque anni, ovvero quelli che non hanno utilizzato l'autorizzazione per il quantitativo minimo previsto, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio italiano dei cambi l'intenzione di svolgere l'attivita' di cui all'art. 1, comma 3, e di conformarsi alle disposizioni di cui al medesimo art. 1, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'Ufficio italiano dei cambi provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti ai commi 1 e 2. 4. Il limite d'importo previsto dall'art. 1, comma 2 della presente legge puo' essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.». - Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficial 15 maggio 1997, n. 111, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5. - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal presente decreto legislativo.».