Art. 13.


                           Norme abrogate


  1. Sono abrogati:
   a)  gli  articoli  3,  3-bis,  3-ter,  5,  comma  3,  e  5-ter del
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
   b)  gli  articoli  21  e  40  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
   c)  l'articolo  4,  comma  5,  del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322;
   d)  gli  articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
125.
 
          Nota all'art. 13:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  4,  del citato decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
             «Art.   4   (Uffici   di   statistica   di   enti  e  di
          amministrazioni  pubbliche).  - 1. Presso enti ed organismi
          pubblici  puo'  essere  costituito, sulla base di direttive
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti il
          Ministro  vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio
          di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6.
             2.  Gli  uffici  di  statistica  di  cui al comma 1 sono
          costituiti  tenendo  conto  dell'importanza delle attivita'
          svolte    dall'ente    o   dall'amministrazione   ai   fini
          dell'informazione  statistica nazionale e delle esigenze di
          completamento    del    sistema    informativo   nazionale.
          Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado
          di  specializzazione  e della capacita' di elaborazione del
          sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi.
             3.  Gli  uffici  costituiti  ai  sensi  del comma 1 sono
          inseriti  nell'ambito  del  Sistema statistico nazionale di
          cui  all'art.  2  e  sono  sottoposti  alla  disciplina del
          presente decreto, in quanto applicabile.
             4. Gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie
          contemplate  nell'art.  1,  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ancorche'
          non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno
          allo  stesso  i  dati aggregati elaborati nell'ambito delle
          rilevazioni  statistiche  di  competenza. Essi informano la
          propria  attivita'  statistica  ai  principi  del  presente
          decreto  ed  a  quelli  definiti  in  sede  comunitaria per
          l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di
          prevenzione   e   repressione  dell'utilizzo  dei  proventi
          derivanti da attivita' illegali.
             5. (Abrogato).».