Art. 13. Norme abrogate 1. Sono abrogati: a) gli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 5, comma 3, e 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni; b) gli articoli 21 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; c) l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; d) gli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125.
Nota all'art. 13: - Il testo vigente dell'art. 4, del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4 (Uffici di statistica di enti e di amministrazioni pubbliche). - 1. Presso enti ed organismi pubblici puo' essere costituito, sulla base di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro vigilante ed il presidente dell'ISTAT, un ufficio di statistica, cui attribuire i compiti di cui all'art. 6. 2. Gli uffici di statistica di cui al comma 1 sono costituiti tenendo conto dell'importanza delle attivita' svolte dall'ente o dall'amministrazione ai fini dell'informazione statistica nazionale e delle esigenze di completamento del sistema informativo nazionale. Nell'individuazione degli uffici, si terra' conto del grado di specializzazione e della capacita' di elaborazione del sistema informativo degli enti e degli organismi medesimi. 3. Gli uffici costituiti ai sensi del comma 1 sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 e sono sottoposti alla disciplina del presente decreto, in quanto applicabile. 4. Gli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell'art. 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , ancorche' non rientranti nel Sistema statistico nazionale, forniranno allo stesso i dati aggregati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche di competenza. Essi informano la propria attivita' statistica ai principi del presente decreto ed a quelli definiti in sede comunitaria per l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di prevenzione e repressione dell'utilizzo dei proventi derivanti da attivita' illegali. 5. (Abrogato).».