Art. 14. Norme di coordinamento 1. All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, per: «articolo 3», si intende: «l'articolo 3 del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori mobiliari» si intende: «denaro contante». 2. All'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per: «articolo 30», si intende: «l'articolo 7 del presente decreto». 3. Per le violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 4. Per le violazioni dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, gia' accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - L'art. 5, comma 8-bis, del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, cosi' recita: «8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.». - L'art. 29 comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 988, n. 148, cosi' recita: «Art. 29 (Atti di contestazione delle violazioni valutarie). - 1. Omissis. 2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalita' e i termini per il suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art. 30.». - Il titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, reca: «Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative.».