Art. 14.


                       Norme di coordinamento


  1.  All'articolo  5, comma 8-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990,
n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227,  e  successive  modificazioni,  per:  «articolo  3», si intende:
«l'articolo  3  del presente decreto» e per: «denaro, titoli e valori
mobiliari» si intende: «denaro contante».
  2.  All'articolo  29,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica  31  marzo  1988,  n. 148, per: «articolo 30», si intende:
«l'articolo 7 del presente decreto».
  3.  Per  le  violazioni dell'articolo 21 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 marzo 1988, n. 148, gia' accertate alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le
disposizioni  del titolo II del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
  4.  Per  le  violazioni dell'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni, gia' accertate alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le
disposizioni dell'articolo 5-ter del medesimo decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 14:
             -  L'art.  5,  comma  8-bis, del citato decreto-legge 28
          giugno  1990,  n.  167, convertito con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 1990, n. 227, cosi' recita:
             «8-bis.  Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista
          dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del soggetto
          per  conto  del  quale effettua il trasferimento da o verso
          l'estero  di  denaro,  titoli o valori mobiliari, ovvero le
          indica  false,  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
          e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.».
             -  L'art.  29  comma 2 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 31 marzo 988, n. 148, cosi' recita:
             «Art.   29   (Atti  di  contestazione  delle  violazioni
          valutarie). - 1. Omissis.
             2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con
          separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme
          valutarie   punibili   con   sanzioni  amministrative.  Nel
          medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la
          somma  da  versare allo Stato, le modalita' e i termini per
          il  suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti
          per  la  definizione del procedimento sanzionatorio secondo
          quanto previsto dall'art. 30.».
             -  Il  titolo II del citato decreto del Presidente della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, reca:
             «Disposizioni   per   l'accertamento   delle  violazioni
          valutarie e l'applicazione delle sanzioni amministrative.».