Art. 15.


                      Disposizioni finanziarie


  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  Amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  dei
compiti  derivanti  dalle  disposizioni  del  presente decreto con le
risorse  umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.