Art. 2. Finalita' 1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a contrastare, in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, l'introduzione dei proventi di attivita' illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attivita' economiche e del corretto funzionamento del mercato interno, nonche' a coordinare la disciplina recata dal predetto regolamento con la normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. 2. Tali misure sono dirette a individuare, attraverso l'obbligo della dichiarazione, movimenti di denaro contante in entrata nella Comunita' europea o in uscita da essa e sono inoltre estese ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari. 3. Il sistema di sorveglianza si realizza anche attraverso l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorita' competenti, da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici. 4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate anche per finalita' statistiche nell'ambito delle competenze e secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
Nota all'art. 2: - Per il regolamento CE n. 1889/2005, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vedi note alle premesse