Art. 2. 
 
 
                              Finalita' 
 
 
  1. Le misure di cui al presente decreto sono dirette a contrastare,
in attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1889/2005  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  26  ottobre  2005,  l'introduzione  dei
proventi di attivita' illecite nel sistema economico e finanziario, a
protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile  delle
attivita'  economiche  e  del  corretto  funzionamento  del   mercato
interno, nonche' a  coordinare  la  disciplina  recata  dal  predetto
regolamento con  la  normativa  di  cui  al  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, al fine di istituire un  adeguato  sistema  di
sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. 
  2. Tali misure sono dirette  a  individuare,  attraverso  l'obbligo
della dichiarazione, movimenti di denaro contante  in  entrata  nella
Comunita' europea o in uscita  da  essa  e  sono  inoltre  estese  ai
movimenti  di  denaro  contante  tra  l'Italia  e  gli  altri   Paesi
comunitari. 
  3.  Il  sistema  di  sorveglianza  si  realizza  anche   attraverso
l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra
le  autorita'  competenti,  da  realizzarsi  tramite  l'utilizzo   di
supporti informatici. 
  4. Le informazioni possono essere raccolte e utilizzate  anche  per
finalita' statistiche  nell'ambito  delle  competenze  e  secondo  le
modalita' stabilite dal presente decreto. 
 
          Nota all'art. 2:
             -  Per  il  regolamento  CE n. 1889/2005, vedi note alle
          premesse.
             -  Per  il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
          vedi note alle premesse