Art. 3.


                      Obbligo di dichiarazione


  1.  Chiunque  entra  nel territorio nazionale o ne esce e trasporta
denaro  contante  di  importo  pari  o  superiore  a 10.000 euro deve
dichiarare   tale   somma  all'Agenzia  delle  dogane.  L'obbligo  di
dichiarazione  non  e'  soddisfatto  se  le informazioni fornite sono
inesatte o incomplete.
  2.  La dichiarazione, redatta in conformita' al modello allegato al
presente decreto puo' essere, in alternativa:
   a)  trasmessa  telematicamente,  prima  dell'attraversamento della
frontiera,  secondo  le modalita' e le specifiche pubblicate nel sito
dell'Agenzia  delle  dogane.  Il  dichiarante  deve recare al seguito
copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal
sistema telematico doganale;
   b)  consegnata  in forma scritta, al momento del passaggio, presso
gli  uffici  doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia
con   attestazione   del   ricevimento   da  parte  dell'ufficio.  Il
dichiarante  deve  recare  al  seguito  copia della dichiarazione con
attestazione del ricevimento.
  3.  Il  comma  1 si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro
contante,  da  e  verso l'estero, effettuati mediante plico postale o
equivalente.  La  dichiarazione,  redatta  in  conformita' al modello
allegato al presente decreto, e' consegnata a Poste italiane s.p.a. o
ai  fornitori  di servizi postali ai sensi del decreto legislativo 22
luglio  1999,  n.  261,  all'atto  della  spedizione  o  nelle 48 ore
successive al ricevimento. Nel computo dei termini non si tiene conto
dei giorni festivi.
  4. Gli uffici postali e i fornitori di servizi postali ai sensi del
decreto   legislativo  22  luglio  1999,  n.  261,  che  ricevono  la
dichiarazione ne rilasciano ricevuta al dichiarante e provvedono alla
trasmissione della dichiarazione per via telematica all'Agenzia delle
dogane entro sette giorni.
  5.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano ai
trasferimenti  di  vaglia  postali  o  cambiari,  ovvero  di  assegni
postali,  bancari  o  circolari, tratti su o emessi da banche o Poste
italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e
la  clausola  di  non  trasferibilita'. E' fatta salva l'applicazione
dell'articolo  49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni.
  6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare, con
proprio decreto, il modello allegato al presente decreto.
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  97/67/CE  concernente regole
          comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato interno dei servizi
          postali  comunitari  e  per il miglioramento della qualita'
          del servizio».
             -  L'art.  49 del citato decreto legislativo 21 novembre
          2007, n. 231, cosi' recita:
             «Art.  49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
          al  portatore).  - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
          contante  o  di  libretti  di deposito bancari o postali al
          portatore  o  di  titoli  al  portatore in euro o in valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando  il  valore  dell'operazione,  anche  frazionata, e'
          complessivamente   pari  o  superiore  a  12.500  euro.  Il
          trasferimento  puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
          di  banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
          S.p.A.
             2.  Il  trasferimento  per  contanti  per il tramite dei
          soggetti  di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
          disposizione  accettata  per  iscritto dagli stessi, previa
          consegna  ai  medesimi della somma in contanti. A decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione,  il  beneficiario ha diritto di ottenere
          il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
             3.  La  comunicazione da parte del debitore al creditore
          dell'accettazione  di  cui  al comma 2 produce l'effetto di
          cui  al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
          casi  di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
          previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
             4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati
          dalle  banche  e  da  Poste  Italiane  S.p.A.  muniti della
          clausola   di   non   trasferibilita'.   Il   cliente  puo'
          richiedere,  per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
          bancari e postali in forma libera.
             5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari
          o  superiori  a 12.500 euro devono recare l'indicazione del
          nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola
          di non trasferibilita' (6).
             6.  Gli  assegni bancari e postali emessi all'ordine del
          traente  possono  essere  girati unicamente per l'incasso a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A.
             7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono
          emessi  con  l'indicazione del nome o della ragione sociale
          del beneficiario e la clausola di non trasferibilita'.
             8.  Il  rilascio  di assegni circolari, vaglia postali e
          cambiari  di  importo  inferiore  a 12.500 euro puo' essere
          richiesto,  per  iscritto, dal cliente senza la clausola di
          non trasferibilita'
             9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario
          o  mezzo  equivalente,  intestato  a terzi ed emesso con la
          clausola  di  non  trasferibilita', puo' chiedere il ritiro
          della    provvista    previa    restituzione   del   titolo
          all'emittente.
             10.  Per  ciascun  modulo  di assegno bancario o postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare  o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
          libera  e'  dovuta  dal richiedente, a titolo di imposta di
          bollo, la somma di 1,50 euro. [Ciascuna girata deve recare,
          a pena di nullita', il codice fiscale del girante]
             11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni
          di  cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 605, e successive
          modificazioni,  possono  chiedere  alla  banca  o  a  Poste
          Italiane  S.p.A.  i dati identificativi e il codice fiscale
          dei  soggetti  ai  quali  siano  stati rilasciati moduli di
          assegni  bancari  o  postali  in  forma  libera  ovvero che
          abbiano  richiesto  assegni  circolari  o  vaglia postali o
          cambiari  in  forma libera nonche' di coloro che li abbiano
          presentati  all'incasso.  Con  provvedimento  del Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono individuate le modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La  documentazione  inerente  i  dati medesimi, costituisce
          prova  documentale  ai  sensi  dell'art.  234 del codice di
          procedura penale.
             12.  Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
          al portatore non puo' essere pari o superiore a 12.500 euro
             13.   I  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
          portatore  con  saldo  pari  o  superiore  a  12.500  euro,
          esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto,  sono  estinti  dal portatore ovvero il loro saldo
          deve  essere  ridotto a una somma non eccedente il predetto
          importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
          S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
          tale disposizione.
             14.  In  caso  di  trasferimento di libretti di deposito
          bancari  o postali al portatore, il cedente comunica, entro
          30  giorni,  alla  banca  o  a Poste Italiane S.p.A, i dati
          identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
             15.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 5 e 7 non si
          applicano  ai  trasferimenti  in  cui  siano parte banche o
          Poste  Italiane  S.p.A.,  nonche'  ai trasferimenti tra gli
          stessi  effettuati  in  proprio o per il tramite di vettori
          specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c).
             16.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui  siano  parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
          comma  1,  lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera
          g).
             17.  Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati  allo  Stato  o  agli altri enti pubblici e alle
          erogazioni   da   questi   comunque  disposte  verso  altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'art. 494 del codice di procedura
          civile.
             18.  E'  vietato il trasferimento di denaro contante per
          importi  pari  o  superiori a 2.000 euro, effettuato per il
          tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
          di  pagamento  nella forma dell'incasso e trasferimento dei
          fondi,  limitatamente  alle  operazioni  per  le  quali  si
          avvalgono  di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
          disposto  dal  comma  19.  Il  divieto  non  si applica nei
          confronti  della  moneta  elettronica  di  cui all'art. 25,
          comma 6, lettera d).
             19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari
          o  superiori  a  2.000  euro  e  inferiori  a  5.000  euro,
          effettuato   per  il  tramite  di  esercenti  attivita'  di
          prestazione   di   servizi   di   pagamento   nella   forma
          dell'incasso  e  trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
          in  attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
          avvalgono,  e'  consentito  solo  se il soggetto che ordina
          l'operazione    consegna    all'intermediario    copia   di
          documentazione    idonea   ad   attestare   la   congruita'
          dell'operazione  rispetto al profilo economico dello stesso
          ordinante.
             20.  Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 30 aprile 2008.».