Art. 4.


              Poteri di accertamento e di contestazione


  1.  I  funzionari dell'Agenzia delle dogane accertano le violazioni
al presente decreto esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal
regolamento  (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  23  aprile  2008, dal decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio  1973, n. 43, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n.  427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
  2.  I  militari della Guardia di finanza accertano le violazioni al
presente  decreto  esercitando  i poteri e le facolta' attribuiti dal
decreto  legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dall'articolo 28, comma 1,
lettera  a),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo
1988,  n.  148,  dalla  legge  7  gennaio  1929,  n. 4, e dalle leggi
tributarie laddove applicabili.
  3.  I militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria
della  Guardia  di  finanza  esercitano  altresi' i poteri attribuiti
dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148.
  4.  Ai  fini  della  contestazione  delle  violazioni  al  presente
decreto,  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
ai  commi  1,  2,  3 e 4, dell'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.
  5.  Copia  dei  verbali di contestazione elevati dagli appartenenti
alla Guardia di finanza e' trasmessa all'Agenzia delle dogane.
  6.  I  verbali di contestazione sono conservati in forma nominativa
per   la   durata  di  dieci  anni  e  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, tramite supporti informatici, entro
sette  giorni  dalla  data  di contestazione ai fini del procedimento
sanzionatorio di cui al presente decreto.
  7.  Qualora  nel  corso  degli  accertamenti  previsti dal presente
articolo  emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati
al  riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorche' le somme
di  denaro  contante  al  seguito siano inferiori alla soglia fissata
all'articolo  3,  l'Agenzia delle dogane conserva dette informazioni,
nonche'  i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi
al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati
all'Unita'   di  informazione  finanziaria  per  l'adempimento  delle
proprie funzioni istituzionali.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  regolamento  CE  n.  450/2008 e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 145.
             -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43  reca:  «Approvazione  del  testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale».
             -  L'art.  32, comma 6,del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993,
          n.  203,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre  1993,  n. 427, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 29 ottobre 1993, n. 255, cosi' recita:
             «Art.  32  (Compiti  del  Dipartimento  delle  dogane  e
          imposte   indirette.   Vigilanza   su  alcoli  superiori  e
          sanzioni). - 1.-5. (Omissis).
             6.  Oltre  alle  visite,  alle ispezioni ed ai controlli
          previsti  dagli  articoli  19  e  20  del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43  ,  e  successive  modificazioni,  i funzionari doganali
          possono  svolgere  le  predette  attivita' anche nei luoghi
          previsti dall'art. 20-bis del medesimo decreto.».
             -  Gli  articoli 28, comma 1, lettera a), 25 e 29, commi
          1,2,3,  e  4 del decreto del Presidente della Repubblica 31
          marzo  1988,  n.  148  (Approvazione  del testo unico delle
          norme  in  materia  valutaria)  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10
          maggio 1988, n. 108, cosi' recitano:
             «Art.    28   (Obbligo   di   esibizione   e   sequestro
          amministrativo).   -   1.   I  pubblici  ufficiali  addetti
          all'accertamento   delle   violazioni  di  norme  valutarie
          possono:
              a)   richiedere   l'esibizione   di   libri  contabili,
          documenti e corrispondenza ed estrarne copia; ».
             «Art.  25  (Competenze  dell'Ufficio  italiano dei cambi
          nell'accertamento   delle   violazioni   valutarie).  -  1.
          L'Ufficio  italiano  dei cambi vigila sull'osservanza delle
          norme  valutarie  e,  al  fine  di  prevenire  e  accertare
          violazioni  delle  norme  stesse,  provvede ad effettuare a
          mezzo di propri funzionari:
              a)  controlli  successivi per campione sui dati e sulle
          attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate;
              b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria
          delle  banche  abilitate e di quelli relativi ad operazioni
          delle altre imprese autorizzate;
              c)  ispezioni  presso  aziende di credito e istituti di
          credito  speciali,  nonche' presso altri soggetti, presso i
          quali   si   abbia   ragione   di   ritenere   che   esista
          documentazione  rilevante,  in  luoghi diversi dalle dimore
          private.   Nei   riguardi   dei  soggetti  sottoposti  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia,  l'Ufficio  italiano dei
          cambi  puo' procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo
          del servizio vigilanza della Banca d'Italia.
             2.  Informazioni  e dati relativi a infrazioni valutarie
          anche  in  via  di accertamento, raggruppati per operatore,
          possono  essere  inseriti nel sistema informativo valutario
          dell'Ufficio   italiano  dei  cambi  nei  limiti  stabiliti
          dall'Ufficio  medesimo.  Tali dati, se non riguardano reati
          valutari,  non  devono essere conservati per piu' di cinque
          anni  e  possono  essere  forniti  su  richiesta, oltre che
          all'autorita'  giudiziaria,  al  Ministero  del  tesoro, al
          Ministero  delle  finanze  e al Ministero del commercio con
          l'estero.
             3.  L'Ufficio  italiano  dei cambi, nell'esercizio delle
          funzioni    di   sua   competenza,   puo'   richiedere   la
          collaborazione  della  Guardia  di  finanza. Puo' avvalersi
          anche  della  collaborazione dell'Istituto nazionale per il
          commercio estero.
             4.  Tutti  coloro  che  esercitano funzioni di vigilanza
          valutaria  ai  sensi  del presente testo unico rivestono la
          qualifica  di  pubblico  ufficiale e sono tenuti al segreto
          d'ufficio.».
             «Art.   29   (Atti  di  contestazione  delle  violazioni
          valutarie).    -    1.   I   pubblici   ufficiali   addetti
          all'accertamento   delle   violazioni  di  norme  valutarie
          redigono   processo   verbale   dei  fatti  accertati,  dei
          sequestri   eseguiti   e  delle  dichiarazioni  rese  dagli
          interessati,  i  quali  sono invitati a firmare il processo
          verbale e hanno diritto di averne copia.
             2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con
          separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme
          valutarie   punibili   con   sanzioni  amministrative.  Nel
          medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la
          somma  da  versare allo Stato, le modalita' e i termini per
          il  suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti
          per  la  definizione del procedimento sanzionatorio secondo
          quanto previsto dall'art. 30.
             3.  L'atto  di  contestazione  delle violazioni di norme
          valutarie  punibili con sanzioni amministrative deve essere
          consegnato   immediatamente   all'interessato.   Quando  la
          consegna    immediata   non   e'   possibile,   l'atto   di
          contestazione   deve   essere   notificato  secondo  quanto
          previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             4.  L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta per la
          violazione  si estingue per i soggetti nei cui confronti e'
          stata   omessa  la  notificazione  nei  termini  prescritti
          dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
             -  Il  decreto  legislativo  19 marzo 2001, n. 68, reca:
          «Adeguamento   dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza,  a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
          78».
             -  La  legge 7 gennaio 1929, n. 4, reca: «Norme generali
          per   la   repressione   delle   violazioni   delle   leggi
          finanziarie».