Art. 5. 
             Collaborazione e scambio delle informazioni 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e la  Guardia  di  finanza  scambiano  le
informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con  le  omologhe
autorita' di altri Stati membri, qualora emergano fatti e  situazioni
da cui si evinca che  somme  di  denaro  contante  sono  connesse  ad
attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
  2. Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca  che  somme
di denaro contante sono connesse  al  prodotto  di  una  frode  o  di
qualsiasi altra attivita' illecita lesiva degli interessi  finanziari
della Comunita' europea, le informazioni  di  cui  al  comma  1  sono
trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di  finanza  alla
Commissione europea. 
  3. L'Agenzia delle dogane e la  Guardia  di  finanza  scambiano  le
informazioni raccolte ai sensi del presente decreto con  le  omologhe
autorita'  di  Paesi  terzi,  nel  quadro  della   mutua   assistenza
amministrativa. L'Agenzia  delle  dogane  e  la  Guardia  di  finanza
comunicano l'avvenuto scambio di informazioni con i  Paesi  terzi  al
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a darne notizia
alla  Commissione  europea,  qualora  cio'   rivesta   un   interesse
particolare per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  1889/2005  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005. 
  4. Gli scambi di informazioni di cui al presente articolo avvengono
nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionali e  comunitarie
in materia di protezione  dei  dati  personali  che  disciplinano  il
trasferimento di dati all'estero  e  a  condizioni  di  reciprocita',
anche per quanto riguarda la riservatezza delle  informazioni.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 9,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  L'art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo
          21 novembre 2007, n. 231, cosi' recita:
             «Art.  9  (Scambio  di informazioni e collaborazione tra
          Autorita' e Forze di polizia). - 1.-2. (Omissis).
             3.  In  deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF
          puo'  scambiare  informazioni  e  collaborare  con analoghe
          autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime
          finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto
          riguarda  la  riservatezza  delle  informazioni,  e, a tale
          fine,  puo'  stipulare protocolli d'intesa. In particolare,
          la  UIF  puo'  scambiare  dati  e  notizie  in  materia  di
          operazioni  sospette con analoghe autorita' di altri Stati,
          utilizzando  a  tal  fine anche le informazioni in possesso
          della  DIA e del Nucleo speciale di polizia valutaria della
          Guardia  di  finanza, specificamente richieste. Al di fuori
          dei  casi  di cui al presente comma, restano applicabili le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 9 e 12 della legge 1°
          aprile   1981,  n.  121.  Le  informazioni  ricevute  dalla
          autorita'  estere  possono  essere trasmesse dalla UIF alle
          autorita'  italiane  competenti,  salvo  esplicito  diniego
          dell'autorita' dello Stato che ha fornito le informazioni.
             4.  Fermo  restando quanto stabilito al comma 3, al fine
          di    facilitare    le    attivita'    comunque    connesse
          all'approfondimento  investigativo  delle  segnalazioni  di
          operazioni  sospette,  la  UIF  stipula  con  la Guardia di
          finanza  e  la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le
          condizioni  e  le procedure con cui queste scambiano, anche
          direttamente,  dati ed informazioni di polizia con omologhi
          organismi   esteri   ed  internazionali,  a  condizioni  di
          reciprocita'   ed   in   deroga   all'obbligo  del  segreto
          d'ufficio.».