Art. 6. 
  
  
                              Sequestro 
  
  
  1. In caso di violazione delle disposizioni previste  dall'articolo
3, il denaro contante trasferito o che si  tenta  di  trasferire,  di
importo pari o superiore a 10.000 euro, e'  sequestrato  dall'Agenzia
delle dogane o dalla Guardia di finanza, con priorita' per  banconote
e monete aventi corso legale e, nei casi di  mancanza  o  incapienza,
per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto realizzo. 
  2. Il sequestro e' eseguito  nel  limite  del  quaranta  per  cento
dell'importo in eccedenza. Il denaro contante sequestrato  garantisce
con preferenza su ogni altro  credito  il  pagamento  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie. 
  3. Il limite di cui al comma 2 non opera se: 
   a) l'oggetto del sequestro e' indivisibile; 
   b) l'autore dei fatti accertati non e' conosciuto; 
   c) per la natura e l'entita' del denaro contante trasferito o  che
si tenta di trasferire,  il  relativo  valore  in  euro  non  risulta
agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. 
  4. Nei casi di cui alle lettere b)  e  c),  del  comma  3,  qualora
l'autore dei fatti venga ad essere  identificato  ovvero  quando  sia
determinato il valore  in  euro  del  denaro  sequestrato,  le  somme
eccedenti il limite indicato nel comma 2 sono restituite agli  aventi
diritto. 
  5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre opposizione
al Ministero dell'economia e delle finanze entro dieci  giorni  dalla
data di esecuzione del sequestro. Il Ministero dell'economia e  delle
finanze decide sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del relativo atto
di contestazione. 
  6. L'interessato puo' ottenere dal Ministero dell'economia e  delle
finanze la  restituzione  del  denaro  contante  sequestrato,  previo
deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una  cauzione
ovvero  previa  costituzione   di   una   fideiussione   bancaria   o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati  al
rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione.  A
garanzia del pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria,  la
cauzione  o  la  fideiussione   devono   essere   di   importo   pari
all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese. 
  7. Il denaro contante sequestrato ai sensi  del  presente  articolo
affluisce  al  fondo  di  cui  all'articolo   61,   comma   23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  8.  Alla  conclusione  del  procedimento  sanzionatorio  il  denaro
contante sequestrato, nella misura in  cui  non  e'  servito  per  il
pagamento delle sanzioni applicate, e' restituito agli aventi diritto
che ne facciano istanza entro cinque anni dalla data del sequestro. 
 
          Nota all'art. 6: 
             - L'art. 61, comma 23 del decreto legge 25 giugno  2008,
          n. 112, pubblicato.  nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno
          2008,  n.  147,  supplemento  ordinario,   convertito   con
          modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  21  agosto  2008,  n.  195  cosi'
          recita: 
             «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della  spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni  di   assistenza   specialistica).   -   1.-22.
          (Omissis). 
             «23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma  367
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma.».