Art. 7. 
  
  
                        Adempimenti oblatori 
  
  
  1.  Il  soggetto  cui  e'  stata  contestata  una  violazione  puo'
chiederne l'estinzione effettuando un  pagamento  in  misura  ridotta
pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la  soglia  di  cui
all'articolo 3, e comunque, non inferiore a 200  euro.  Il  pagamento
puo' essere effettuato all'Agenzia delle dogane  o  alla  Guardia  di
finanza al momento della contestazione, o al Ministero  dell'economia
e delle finanze con le modalita' di  cui  al  comma  4,  entro  dieci
giorni dalla stessa. Le richieste  di  pagamento  in  misura  ridotta
ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova  dell'avvenuto
pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane. 
  2. L'Agenzia delle dogane  e  la  Guardia  di  finanza  inviano  al
Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto
di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento  in  misura
ridotta o, in caso  di  pagamento  contestuale,  prova  dell'avvenuto
versamento. 
  3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso  di
pagamento  contestuale  non  si  procede  al  sequestro.  Qualora  il
pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il  Ministero
dell'economia e delle finanze dispone  la  restituzione  delle  somme
sequestrate  entro  dieci  giorni   dal   ricevimento   della   prova
dell'avvenuto pagamento. 
  4. Le modalita' di versamento delle somme di cui al  comma  1  sono
determinate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da  adottarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, si applicano le modalita' vigenti. 
  5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora: 
   a) l'importo del  denaro  contante  eccedente  la  soglia  di  cui
all'articolo 3 superi 250.000 euro; 
   b) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si  sia  gia'
avvalso della stessa facolta' oblatoria, relativa alla violazione  di
cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti  la
ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito  per  cui
si procede. 
  6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non e'  valida,
ancorche' il pagamento sia  stato  accettato  dall'autorita'  che  ha
effettuato la contestazione. Le somme incamerate  sono  trattenute  a
titolo di garanzia e in  caso  di  irrogazione  della  sanzione  sono
imputate a titolo di sanzione.