Art. 7. Adempimenti oblatori 1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo' chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, e comunque, non inferiore a 200 euro. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane. 2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento. 3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento. 4. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano le modalita' vigenti. 5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora: a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 superi 250.000 euro; b) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si sia gia' avvalso della stessa facolta' oblatoria, relativa alla violazione di cui all'articolo 3, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. 6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non e' valida, ancorche' il pagamento sia stato accettato dall'autorita' che ha effettuato la contestazione. Le somme incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di sanzione.