Art. 8. 
  
  
      Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni 
  
  
  1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo  7  puo'
presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e
delle finanze,  nonche'  chiedere  di  essere  sentito  dalla  stessa
Amministrazione, entro il termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione dell'atto di contestazione. 
  2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  udito  il  parere
della commissione di cui all'articolo 1 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  114,  determina  con  decreto
motivato  la  somma  dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il
pagamento. 
  3. Il  decreto  di  cui  al  comma  2  e'  adottato  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze nel termine perentorio  di  centottanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1. 
  4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere  valutazioni  tecniche
di  organi  od   enti   appositi,   che   devono   provvedere   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 
  5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma  1,  o  in
caso di richiesta di valutazioni tecniche, di  cui  al  comma  4,  il
termine di cui al comma 3 e' prorogato di sessanta giorni. 
  6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al  comma
3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al  pagamento  delle  somme
dovute per le violazioni contestate. 
  7. Contro il decreto puo' essere proposta  opposizione  davanti  al
Tribunale del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ai  sensi
ed entro i termini previsti dall'articolo 22 e seguenti  della  legge
24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio e'  regolato  dall'articolo  23
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  8. Il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che
infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.  Si
applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 8:
             -  Il  comma  1  dell'art.  1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114 (Regolamento per il
          riordino  degli  organismi  operanti  presso  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  a  norma dell'art. 29 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  4  agosto  2006,  n.  248),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2007, n. 176,
          cosi' recita:
             «Art.   1  (Commissione  consultiva  per  le  infrazioni
          valutarie   ed   antiriciclaggio).   -  1.  La  Commissione
          consultiva  per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio,
          istituita  dall'art.  32  del  decreto del Presidente della
          Repubblica   31   marzo  1988,  n.  148,  svolge  attivita'
          istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei
          decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per
          violazione delle norme:
              a)  in  materia  valutaria di cui al citato decreto del
          Presidente della Repubblica n. 148 del 1988;
              b)  in  materia  di  prevenzione dell'utilizzazione del
          sistema  finanziario  a  scopo  di  riciclaggio,  di cui al
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
              c)  in  materia  di  misure restrittive per contrastare
          l'attivita'   di  Stati,  individui  o  organizzazioni  che
          minacciano  la pace e la sicurezza internazionale di cui al
          decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5  ottobre  1990,  n. 278, al
          decreto-legge  6  giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  355,  al
          decreto-legge  15  maggio  1993,  n.  144,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio 1993, n. 230, e al
          decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222;
              d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni
          trasferimenti  da e per l'estero di denaro, titoli e valori
          di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125;
              e)  in  materia  di disciplina del mercato dell'oro, di
          cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
              f)  in  materia di sistema statistico nazionale, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
              g)   nelle   altre  materie  previste  da  legge  o  da
          regolamento.».
             -  Gli articoli 22, 23 e 18, sesto comma, della legge 24
          novembre  1981,  n.  689  (modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 novembre 1981, n.
          329, supplemento ordinario, cosi' recitano:
             «Art.   22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione).  -
          Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo
          in  cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
          dell'art.  22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
             Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se  l'interessato
          risiede all'estero.
             L'opposizione  si  propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
             Il  ricorso  deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito
             Se   manca   l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
             Quando    e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
             L'opposizione     non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi,     disponga     diversamente     con     ordinanza
          inoppugnabile.».
             «Art.  23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
          ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
             Se  il  ricorso  e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
             Tra   il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
             L'opponente  e  l'autorita'  che  ha  emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
             Se  alla  prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,   il   giudice,   con  ordinanza  appellabile,
          convalida   il  provvedimento  opposto,  ponendo  a  carico
          dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
             Nel   corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
             Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice  invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
             Il  giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la  motivazione della sentenza, che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
             A  tutte  le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede d'ufficio.
             Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
          tassa e imposta
             Con la sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione,
          ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o
          accoglierla,  annullando  in tutto o in parte l'ordinanza o
          modificandola   anche   limitatamente   all'entita'   della
          sanzione  dovuta  .  Nel giudizio di opposizione davanti al
          giudice  di  pace non si applica l'art. 113, secondo comma,
          del codice di procedura civile.
             Il  giudice  accoglie  l'opposizione  quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.».
             «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Omissis.
             La  notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
             Omissis