Art. 9. 
  
  
                              Sanzioni 
  
  
  1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per  cento
dell'importo trasferito o che si tenta di  trasferire,  eccedente  la
soglia di cui all'articolo 3, con un minimo di 300 euro. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative  di  cui
al comma 1, si applicano l'articolo  23,  commi  1  e  3,  l'articolo
23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 148, in quanto compatibili. 
 
          Nota all'art. 9: 
             - Gli articoli 23, commi 1 e 3, 23 bis e 24, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1988,  n.
          148, cosi' recitano: 
             «Art. 23 (Criteri di determinazione delle  sanzioni).  -
          1. Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  decreto,  la
          sanzione amministrativa  pecuniaria,  tenendo  conto  della
          gravita' della violazione, della natura  dolosa  o  colposa
          della   condotta   illecita,   dei   motivi   che   l'hanno
          determinata, della personalita'  dell'autore  e  delle  sue
          condizioni economiche, dell'eventuale recidiva,  dell'opera
          svolta  dall'autore  per  l'eliminazione  o  l'attenuazione
          degli  effetti  provocati  dalla  condotta   illecita.   Si
          applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma,  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689. 
             2. (Omissis). 
             3. Il  valore  della  valuta,  dei  beni  e  diritti  e'
          computato con riferimento alla data della violazione.». 
             «Art. 23-bis (Principio di legalita'). - 1. Nessuno puo'
          essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge
          entrata in vigore prima della commissione della violazione. 
             2.  Nessuno  puo'   essere   assoggettato   a   sanzioni
          amministrative  per  un  fatto  che,  secondo   una   legge
          posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo  che
          la sanzione  sia  gia'  stata  irrogata  con  provvedimento
          definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma
          non e' ammessa ripetizione di quanto pagato. 
             3. Se la legge in vigore al  momento  in  cui  e'  stata
          commessa la violazione e le leggi  posteriori  stabiliscono
          sanzioni di entita'  diversa,  si  applica  la  legge  piu'
          favorevole, salvo che il provvedimento di  irrogazione  sia
          divenuto definitivo.». 
             «Art. 24 (Prescrizione delle sanzioni). - 1. Il  diritto
          dello Stato alla riscossione delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie  e  alla  confisca  dei   beni   oggetto   delle
          violazioni valutarie si  prescrive,  salvo  interruzione  o
          sospensione, in cinque anni dal  giorno  in  cui  e'  stata
          commessa la violazione o e cessata  l'attivita'  diretta  a
          commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione  si
          realizza   attraverso   una   condotta    permanente,    la
          prescrizione  decorre  dal  giorno  di   cessazione   della
          permanenza.».