Art. 10.

                     Documentazione e controlli

  1.  Gli allievi sono invitati, all'atto dell'ammissione al corso, a
presentare  dichiarazioni  sostitutive di certificazione e di atto di
notorieta'  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  prescritti  per
l'assunzione.  La  mancata  consegna della documentazione, o l'omessa
regolarizzazione  della  stessa entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'invito, comporta la decadenza dalla nomina.
  2.  L'amministrazione  procede  ai controlli, anche a campione, sul
contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate. Qualora dal
controllo  di cui sopra emerga la non veridicita' delle dichiarazioni
rilasciate,   il  dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento  emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e
il  suo  nominativo  e'  segnalato  all'autorita'  giudiziaria per le
azioni di competenza.
  3.  Prima  dell'inizio  del  corso  l'amministrazione si riserva la
facolta'  di  accertare  il  mantenimento dell'idoneita' psico-fisica
degli  allievi  agenti.  E'  revocata  la nomina ad allievo agente di
coloro che non risultino idonei.