Art. 11. Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore 1. Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso di formazione previsto dalla normativa vigente per la nomina, rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli esami finali sono nominati agenti o operatori del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso.