Art. 11.

         Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore

  1.  Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso
di  formazione  previsto  dalla  normativa  vigente  per  la  nomina,
rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli
esami  finali  sono  nominati  agenti o operatori del Corpo forestale
dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso.