Art. 5.

               Commissione permanente per l'assunzione
              dei congiunti delle vittime per servizio

  1.  La  verifica  dell'appartenenza  alla  categoria  alla quale e'
riservata  la  procedura  e  la  verifica delle dichiarazioni e della
documentazione  di  cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e' svolta da una
commissione  permanente  per l'assunzione dei congiunti delle vittime
per servizio, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello
Stato.
  2.  La  commissione  e' composta da un presidente con qualifica non
inferiore  a  primo  dirigente  e  da  altri due funzionari del Corpo
forestale  dello  Stato  con qualifica non inferiore a quella di vice
questore  aggiunto.  Le  funzioni  di  segretario  sono  affidate dal
presidente ad uno degli altri due membri.