Art. 5. Commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime per servizio 1. La verifica dell'appartenenza alla categoria alla quale e' riservata la procedura e la verifica delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e' svolta da una commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime per servizio, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. La commissione e' composta da un presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad uno degli altri due membri.