Art. 6. Esclusioni dalla procedura 1. L'esclusione dalla procedura, per difetto di appartenenza alla categoria alla quale e' riservata, per mancanza di uno degli altri requisiti di partecipazione, per vizi nella presentazione o compilazione della domanda di assunzione o per dichiarazioni nella stessa contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. L'ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.