Art. 6.

                     Esclusioni dalla procedura

  1.  L'esclusione  dalla procedura, per difetto di appartenenza alla
categoria  alla  quale  e' riservata, per mancanza di uno degli altri
requisiti   di   partecipazione,   per  vizi  nella  presentazione  o
compilazione  della  domanda  di assunzione o per dichiarazioni nella
stessa  contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti
requisiti,  puo'  avvenire  in  qualsiasi  momento ed e' disposta con
provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato.
  2.  L'ammissione  ad una fase successiva della procedura si intende
disposta   sempre  con  riserva  di  accertamento  dei  requisiti  di
partecipazione  e  di verifica della domanda di assunzione e non sana
il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.