Art. 9.

          Approvazione degli elenchi degli idonei e nomina
                ad allievo agente o allievo operatore

  1.  Riconosciuta  la  regolarita'  della procedura, con decreto del
capo  del  Corpo  forestale  dello Stato, in riferimento alla singola
qualifica,  e'  approvato  l'elenco  finale degli idonei, nell'ordine
risultante  dal  punteggio conseguito negli accertamenti di idoneita'
tecnico-culturale  di cui all'articolo 7 o nella prova scritta di cui
all'articolo 8, con precedenza, a parita' di punteggio, del minore di
eta'.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 e' pubblicato sul Bollettino
ufficiale  del  Corpo  forestale  dello  Stato. Di tale pubblicazione
viene  data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale.
  3.  Con  lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale
dello  Stato, gli idonei, nell'ordine risultante dagli elenchi di cui
al  comma  1 e nel limite dei posti previsti dal bando, sono nominati
allievi agenti o allievi operatori del Corpo forestale dello Stato ed
ammessi a frequentare il relativo corso di formazione.
  4.  La  mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla
nomina alla qualifica di allievo agente o di allievo operatore.
  5.  L'inserimento  negli elenchi degli idonei, la nomina ad allievo
agente  o  ad allievo operatore e l'ammissione al corso e' sempre con
riserva,   subordinatamente   all'esito   dei   successivi  controlli
documentali   e   comunque   all'effettivo   possesso  dei  requisiti
prescritti  ed  alla regolarita' della presentazione della domanda di
assunzione.
  6.  La  nomina ad allievo agente o ad allievo operatore preclude la
successiva    nomina,    ai    sensi    del   presente   regolamento,
rispettivamente, ad allievo operatore o ad allievo agente.