Art. 9. Approvazione degli elenchi degli idonei e nomina ad allievo agente o allievo operatore 1. Riconosciuta la regolarita' della procedura, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, in riferimento alla singola qualifica, e' approvato l'elenco finale degli idonei, nell'ordine risultante dal punteggio conseguito negli accertamenti di idoneita' tecnico-culturale di cui all'articolo 7 o nella prova scritta di cui all'articolo 8, con precedenza, a parita' di punteggio, del minore di eta'. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. 3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, gli idonei, nell'ordine risultante dagli elenchi di cui al comma 1 e nel limite dei posti previsti dal bando, sono nominati allievi agenti o allievi operatori del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il relativo corso di formazione. 4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla nomina alla qualifica di allievo agente o di allievo operatore. 5. L'inserimento negli elenchi degli idonei, la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore e l'ammissione al corso e' sempre con riserva, subordinatamente all'esito dei successivi controlli documentali e comunque all'effettivo possesso dei requisiti prescritti ed alla regolarita' della presentazione della domanda di assunzione. 6. La nomina ad allievo agente o ad allievo operatore preclude la successiva nomina, ai sensi del presente regolamento, rispettivamente, ad allievo operatore o ad allievo agente.